Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, non oggetto della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2009, n. 20004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20004 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 30/04/2009
Dott. DI TOMASSI MA Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 423
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 40024/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di CO AE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 30 settembre 2008 dalla Corte di assise di appello di Campobasso;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione della pena ed il rigetto, nel resto, del ricorso;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Catanzaro Fernando di Roma, che ha chiesto accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato, confermava la responsabilità di AE CO, per l'omicidio della moglie MA LA DI PP, commesso in Campobasso il 13 gennaio 2006, e, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena irrogata (anni diciotto) ad anni quattordici di reclusione, determinandola nel modo seguente:
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente del vizio parziale di mente prevalenti rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 577 c.p., comma 2, (fatto commesso nei confronti del coniuge);
- pena - base: anni ventisei di reclusione;
- pena risultante dalla diminuzione per le circostanze attenuanti generiche: anni ventiquattro di reclusione;
- pena risultante dalla diminuzione per il vizio parziale di mente:
anni ventuno di reclusione;
- diminuzione per il rito tale da determinare la pena di anni quattordici di reclusione.
La Corte disponeva, inoltre, la misura di sicurezza del ricovero dell'imputato in una casa di cura e custodia per la durata di anni tre.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 23 e 575 c.p., rilevando che la pena - base era stata illegalmente determinata in anni ventisei di reclusione. Le anzidette disposizioni di legge prevedevano, invero, per l'omicidio volontario non aggravato la pena massima di anni ventiquattro di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta l'inosservanza dell'art. 597 c.p.p., comma 3. Rileva che la Corte aveva violato il divieto di reformatio in peius applicando la misura di sicurezza nonostante la sentenza fosse stata impugnata dal solo imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Dal combinato disposto degli artt. 23 e 575 c.p. è dato, invero, evincersi che la cornice edittale della pena dell'omicidio volontario non aggravato è quella della reclusione da ventuno a ventiquattro anni di reclusione.
L'errore commesso dalla Corte non è, peraltro, emendabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 2. Detta disposizione trova, invero, la propria ratio nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'"essenziale del contesto decisorio" assunto con la sentenza (così Cass. S.U. 24 giugno 1998, Kremi, RV 211072). Nella specie, tuttavia, non vi sono elementi che consentano di stabilire, con la necessaria certezza, causa e natura dell'errore. Non è dato comprendere, in particolare, se il giudice abbia inteso commisurare la pena - base nel massimo edittale (ventiquattro anni di reclusione) e poi, per errore materiale, l'abbia determinata in anni ventisei;
oppure se abbia erroneamente creduto che la pena massima per l'omicidio volontario non aggravato fosse diversa e superiore (l'art. 23 c.p.p., comma 1, nell'individuare la misura massima della reclusione in ventiquattro anni, integra le fattispecie penali, numerose nel nostro codice, nelle quali il legislatore si è curato di indicare soltanto il minimo edittale, ma non preclude al legislatore di stabilire, in relazione a determinate fattispecie, un massimo edittale superiore a ventiquattro ma non superiore, considerati i limiti contemplati dall'art. 64 c.p., comma 2, e dall'art. 78 c.p., comma 1, n. 1, a trenta anni di reclusione;
ed infatti esistono nell'ordinamento penale fattispecie, semplici o circostanziate, di reato in relazione alle quali il legislatore ha previsto la pena massima edittale di trent'anni di reclusione); o, ancora, se più semplicemente si sia "dimenticato" che la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 577 c.p., comma 2, (per la quale, appunto, è contemplata la pena "autonoma" della reclusione da ventiquattro a trenta anni) "scompare", in sede di computo della pena, qualora le circostanze attenuanti siano ritenute prevalenti od equivalenti.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di assise di appello di Napoli, Corte "più vicina" a norma dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 175 disp. att. c.p.p.. 3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è fondato.
Stabilisce, invero, l'art. 597 c.p.p., comma 3, che il giudice, quando appellante è il solo imputato, non può "applicare una misura di sicurezza nuova" perché ciò comporta reformatio in peius. E, nel caso in esame, in assenza di una precedente statuizione al riguardo da parte del giudice di primo grado, l'assegnazione dell'imputato ad una casa di cura e di custodia ai sensi dell'art.219 c.p. costituisce applicazione di una "misura di sicurezza nuova",
quindi reformatio in pejus della decisione in violazione del divieto disposto dall'art. 597 c.p.p. (cfr., seppur con riguardo a misura di sicurezza patrimoniale, Cass. 4, 1 ottobre 1999, Rizzato, RV 215008). La sentenza va, pertanto, anche annullata senza rinvio limitatamente alla disposta misura di sicurezza, che deve contestualmente essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza, che elimina.
Annulla altresì la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2009