Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5627 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZION. Reg. gen. N° 19380/1999 Udienza del 23 gennaio 2002. UFFICIO COPIE 056 2 7 /02 Richiesta copia studio Oggetto: accertamento obblig ell'a mini dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 155 - 1.8 APR 2002... IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE frou. 16756 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 1269 Dott. MARIO SPADONE Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. CARLO CIOFFI Consigliere CANCELLERIA Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OL DO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. M. Lancisi n. 31, presso l'avv. Carlo Leone Inglese. che lo difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
Condominio di Via Ariccia n. 22 -Roma, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma. Via Magna Grecia n. 84. presso l'avv. Angelo Pinto, che lo difende in forza di mandato in atti;
controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 19 giugno 1998. 19380 1999 LO Condominio via Ariccia n. 22 - Roma. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 95/02 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 15 febbraio 1989 il Condominio di Via Ariccia n. 22 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma IC LO, per sentirlo condannare a rendere il conto della sua gestione di amministratore dal mese di settembre 1985 al mese di giugno 1988. Il LO provvedeva a formare e presentare i bilanci richiesti in corso di giudizio ed il tribunale, con sentenza n. 12093/95, dichiarata cessata la materia dei contendere, lo condannava al т о pagamento delle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale. LO impugnava la sentenza deducendo di non avere formato i bilanci relativi agli anni 1986, 1987 e 1988 per la mancata approvazione. da parte dell'assemblea condominiale del 4 giugno 1988, del conto consuntivo del 1985 (approvazione da considerare conditio sine qua non per una corretta redazione dei bilanci successivi), e per avergli la stessa assemblea revocato il mandato, esonerandolo dal compimento di qualsiasi attività per il Condominio. Il Condominio, costituitosi, resisteva al gravame e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 giugno 1998. confermava la decisione di primo grado, rilevando che mentre rientra nei poteri dell'organo deliberativo del condominio la facoltà di rifiutare l'approvazione del rendiconto, specialmente in mancanza della necessaria documentazione giustificativa, nonché di revocare l'amministratore e 19380 1999 - LO/Condominio via Ariccia n. 22 - Roma. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 insieme esonerarlo dal compimento di qualsiasi ulteriore operazione. altrettanto non può dirsi per l'obbligo di rendiconto posto a carico dell'amministratore stesso, che va adempiuto alla fine di ciascun anno, ex art. 1130, ult. comma, c.c., senza che detto organo possa operare una scelta circa i tempi della presentazione all'assemblea, per cui, se egli non provvede alla formazione del bilancio, ben può il condominio agire in giudizio per la sua osservanza, con conseguente onere delle spese in caso di cessazione della materia del contendere per effetto di successiva redazione e presentazione da parte dell'inadempiente. al cui comportamento va ई unicamente ricondotta l'instaurazione della controversia. Il Tribunale aveva quindi correttamente applicato il principio della soccombenza virtuale. Con ricorso notificato il 15 ottobre 1999 il LO ha chiesto la cassazione di tale sentenza, in base a due motivi di ricorso. Il condominio resiste con controricorso, con il quale eccepisce in via preliminare l'improcedibilità del ricorso perché notificato tardivamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto disattesa l'eccezione di inanimissibilità del ricorso perché tardivo. La sentenza in esame venne infatti depositata il 15 luglio 1998 e non fu notificata. Il ricorso risulta invece notificato il 15 ottobre 1999, vale a dire (tenuto conto dei due periodi di sospensione feriale dei termini ricadenti nell'intervallo) il 365° giorno, per cui la notificazione risulta tempestiva. Denunziando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1130 in relazione all'art. 1713 c.c. e dell'art. 91 c.p.c.. nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza, il ricorrente sostiene che la corte di appello, pur 19380/1999 LO Condominio via Ariccia n. 22 Roma. Udienza del 23 gennaio 2002, Presidente Spadone: relatore Riggio. riconoscendo che l'assemblea condominiale lo aveva dispensato dall'obbligo del rendiconto, ha poi erroneamente ritenuto che tale dispensa non rientra nei poteri di tale organo deliberativo, Con il secondo motivo, poi, il LO denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la corte di appello avrebbe erroneamente posto a suo carico le spese del giudizio, riconducendo l'instaurazione della controversia al suo comportamento inadempiente, senza considerare che l'assemblea del 4 giugno 1988. che gli aveva revocato l'incarico, aveva rifiutato immotivatamente di procedere in una successiva adunanza all'esame ed eventuale approvazione del consuntivo 1985, costituente il presupposto per la corretta compilazione dei bilanci successivi. I due motivi, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente ed t entrambi disattesi, in quanto infondati. La corte di appello, infatti, ha correttamente rilevato che mentre l'assemblea condominiale ha la facoltà di negare l'approvazione del rendiconto, di revocare l'amministratore e nel contempo di esonerarlo dal compimento di qualsiasi ulteriore operazione, quest'ultimo non può tuttavia sottrarsi all'obbligo di presentare il rendiconto, che va adempiuto al termine di ogni anno, ai sensi dell'art. 1130, ultimo comma, c.c. Pertanto, la corte non ha affermato affatto che il LO era stato esonerato dall'assemblea dall'obbligo di presentare il rendiconto, ma ha solo rilevato che l'assemblea aveva facoltà, nel momento in cui esonerava l'amministratore, di esonerarlo dal complimento di qualsiasi altra operazione connessa all'incarico precedentemente ricoperto, ma evidentemente diversa dalla redazione e presentazione del bilancio consuntivo, essendo tale 19380 1999 - LO Condominio via Ariccia n. 22 -- Roma. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 10 ยู attività connessa ad un obbligo discendente dalla legge. In ogni caso, ove anche l'assemblea, nel momento in cui dichiarava l'amministratore decaduto dall'incarico (4 giugno 1988) avesse erroneamente disposto l'esonero dello stesso dall'obbligo della presentazione del bilancio consuntivo. l'amministratore era comunque già venuto meno all'obbligo di redigere e presentare il bilancio consuntivo al termine di ciascuno degli anni della sua gestione, come egli stesso. riconosce, sia pure adducendo l'inaccettabile scusante di non averlo potuto fare a seguito della mancata approvazione, da parte della assemblea, del bilancio del 1985. In definitiva la corte di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza in materia di spese giudiziali, in base considerando che il condominio era stato costretto ad agire giudizialmente nei confronti dell'attuale ricorrente a causa della mancata ed ingiustificata presentazione dei bilanci annuali da parte dello stesso. L'infondatezza di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 68,00 oltre a €.
1.500.00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2002. Индо dinggin est.a Грави % 19380/1999 - LO Condominio via Ariccia n. 22 - Roma. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. - 葬 1 IL CANCELLIERE C1 Pablo Talarico Calorico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1.8 APR 2002 80 109T 129,11 456T 2066 TOT. 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cleta MAR 200 erie 4.. aln. 9559.. 149.77 (euroCEN OVE/77 Seprizi (Del Meri Grazia DKIMPPO), (Hosponsable Corvizio fitti udiziari (Dr. M. RACCICHINI) 0 0 7 2OLROMA 1 2 о г