Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8385 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
. A S D S , A O 3 T L , 5 L A T O C 3 R B E 3 P I A 5 ' S D L I L N A E T G D S O I REPUBBLICA ITALIANA O S 1 A P N D M 2 E I È S 0 , A N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O 0 D A R 0 T E 1 O S T Í T N G A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E E L Oggetto S R R L I E E D D SEZIONE LAVORO O Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: .G.N 8060/0118 3 8 5/0 8 Dott. Guglielmo SCIARE Consiliere Cron. 23156 Dott. Alberto SPANO Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 09/04/02 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NE EN, elettivamente domiciliato in ROMA | VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO GERMANO, che lo rappresenta e difende, giusta | delega in atti;
ricorrente contro ogg CREDEM BANCA POPOLARE DAUNA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 201 presso lo studio dell'avvocato GUIDO CONTI, che 10 rappresenta e procure notarile difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1547 -1- avverso la sentenza n. 831/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 27/12/00 1334/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato GERMANO;
udito l'Avvocato CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- R. G. n. 8060/01 Svolgimento del processo Il sig. VI GL, ipotizzando violazione di legge e vizi di motivazione ricorre a questa Giustizia per ottenere la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, della Cor- te d'Appello di Bari che, confermando quella di primo grado, ha rigettato la sua domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, previo annullamento del licenziamento intimatogli il 4 ottobre 1995 dalla AN popolare Dauna, oggi CREDEM, per aver superato il periodo di comporto di 12 mesi, previsto dall'art. 92 del ccnl per i dipendenti da istituti bancari, a causa di un severo infarto cardiaco che l'aveva costretto a ripetute assenze dal lavoro, per complessivi 387 giorni, tra il 9 luglio del '93 e il 6 giugno '95. La sentenza impugnata, riassunti i motivi d'appello, ha escluso che fossero emersi com- portamenti contrari a buona fede da parte della AN per non aver comunicato al Viglio- ne che sarebbe stato applicato anche al comporto per sommatoria il periodo contrattuale previsto per il comporto secco, non avendo l'Istituto alcun obbligo in tal senso e ritenen- do, per altro verso, di poter disattendere i principi fissati dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 7755/98, in tema di obbligo del datore di lavoro di occupare il dipen- dente in mansioni diverse ed eventualmente inferiori, non trattandosi di licenziamento per motivo oggettivo. D'altra parte, la Corte territoriale, oltre ad escludere la necessità che la AN dovesse di- mostrare (ex art. 5, 1. 15 luglio 1966, n. 604) la legittimità del suo comportamento, essen- do la vicenda del recesso verificabile in base a circostanze obiettive, ha espresso l'opinio- ne secondo cui, mancando un'espressa normativa contrattuale sul comporto per sommato- ria, dovevano applicarsi alla fattispecie, conformemente ai principi giurisprudenziali in materia, il periodo previsto per il comporto secco e l'art. 2110, cod.civ. -che rinvia alla valutazione equitativa del giudice la durata del comporto-, nonché, come termine "ester- no", il triennio di vigenza contrattuale, poiché il successivo aumento a quattro anni a- vrebbe correlativamente dilatato a sfavore del dipendente il periodo di computo delle as- senze, rendendolo più svantaggioso, né ravvisando, in questo contesto, l'esistenza di que- stioni di costituzionalità incidenti sulla posizione del lavoratore. La AN si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato con memoria le proprie deduzioni. Motivi della decisione 3 Con il primo motivo di ricorso la difesa del sig. GL rileva che la sentenza impugnata è carente di motivazione, avendo i giudici di merito operato un generico ed apodittico ri- chiamo al principio di equità, con violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, cod.civ., senza "considerare... le ragioni per le quali trascorso il periodo di comporto (...verificato con l'assenza dal 19.6.1995 al 23.6.1995) la AN abbia lasciato trascor- rere ancora degli altri giorni prima di esercitare il diritto di recesso (nell'assenza dal 18.9.1995 al 06.10.1995)", stante l'esigenza di tempestività del licenziamento ("Nessuna considerazione è stata formulata nella sentenza impugnata al difetto di tempestività e al mancato rispetto dei principi costantemente espressi dalla Suprema Corte nella materia") una volta compiuta la fattispecie, dovendo, altrimenti, il datore di lavoro dare la prova del giustificato motivo o della giusta causa. Assume questa parte che, dovendo l'iniziativa del recesso consistere nell'equo contempe- ramento, in un clima di correttezza e buona fede (artt. 1375 e 1175, cod.civ.), delle oppo- ste esigenze in conflitto, soprattutto rilevanti nell'individuazione del punto d'equilibrio in- cidente nel comporto per sommatoria, che non ha una soluzione contrattuale, la prolunga- ta inerzia del datore di lavoro può apparire come rinuncia implicita ad esercitare il reces- so, soprattutto in un quadro di regolamentazione collettiva nel frattempo mutata a causa della durata quadriennale del contratto, e tenuto conto che al termine del periodo di com- porto, il dipendente avrebbe potuto utilizzare, in considerazione della gravità della sua malattia, del tutto trascurata nel giudizio comparativo, il periodo di aspettativa di sei me- si, ex art. 100 del ccnl. Controparte, oltre a segnalare, a questo proposito, che la questione della tempestività del licenziamento, peraltro infondata nel merito essendo stato espresso in un tempo relativa- mente compatibile con la maturazione del termine, era stata denunciata per la prima volta in appello, dove era stata indicata la data di compimento del comporto, sicché la sua novi- tà rende inammissibile la censura, rileva che la AN, in ogni caso, non era tenuta a co- municare al GL le proprie determinazioni, trattandosi di fatti che egli era in grado di controllare agevolmente. Il motivo, pur suggestivamente articolato e diffusamente argomentato, non merita di esse- re condiviso e deve ritenersi, prima ancora che infondato, inammissibile perché s'incentra, a ben vedere, su una circostanza: la tempestività del recesso, introdotta, come puntual- mente osserva la difesa controricorrente, non originariamente, tant'è che nel ricorso da- vanti al Pretore non se ne parla, ma solo con il giudizio d'appello. Infatti, dall'esame della sentenza di primo grado, come anche del ricorso, emerge che il GL "deduceva di aver lavorato alle dipendenze della resistente sin dal 1.06.'81; di aver assunto nel '93 la qualifica di direttore di filiale;
di essersi gravemente ammalato e pertanto assentato per periodi specificamente indicati e per un totale di 387 giorni;
che a causa di tali assenze e per superamento del periodo di comporto, gli veniva intimato in data 4.10.'95 il licenziamento prontamente impugnato;
che in realtà il c.c.n.l. richiamato dalla resistente ai fini dei licenziamento non prevedeva l'ipotesi dei comporto per somma- toria ma solo quella del comporto secco;
che la stessa aveva, in prossimità dei raggiungi- mento del periodo massimo di assenza, omesso di comunicargli tale circostanza;
che ne- anche gli era stato riferito della opportunità, contrattualmente prevista, di usufruire di quattro mesi di aspettativa non retribuita", per cui "concludeva per la dichiarazione di il- legittimità dei licenziamento con conseguente sua reintegra nel posto di lavoro… " (così la sentenza del Pretore, "svolgimento del processo"). L'esame di questi documenti, d'altra parte, si è reso necessario, stante l'implicita contesta- zione d'omessa pronuncia, nella sentenza d'appello, del profilo denunciato con questo mo- tivo, involgendo la censura, nel suo complesso, un difetto d'attività del giudice nell'eser- cizio della giurisdizione. Il che abilita, com'è noto, la Corte di legittimità a prendere diretta cognizione ed esamina- re gli atti di cui si controverte. Infatti, ciò che conta, è pur sempre l'osservanza della regola processuale che vieta di in- trodurre domande nuove nel corso del giudizio, tale dovendosi considerare, secondo paci- fica giurisprudenza, quella che immette nel processo un'ulteriore, diversa giustificazione della pretesa. L'analisi dell'identificazione della domanda (e dei limiti della sua sufficienza), sia come oggetto o petitum (artt. 163, n. 3 e 414, n. 3, cod.proc.civ.), che come causa petendi (ov- vero come complesso degli elementi della fattispecie posta a fondamento dell'azione: artt. 163, n. 4 e 414, n. 4, cod.proc.civ.), non solo contrassegna necessariamente i confini del- l'azione e, conseguentemente, del giudizio. ma è rilevante perché, da un lato, risponde al principio dispositivo del processo, -inteso come "monopolio delle parti sull'iniziativa pro- cessuale" (v. Cass., 13 settembre '95, n. 2877)- e, dall'altro, fa divieto d'introdurre nel processo (d'ufficio o ad iniziativa di parte) un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta, con l'effetto, se verificata, di alterare il principio della corrispon- denza fra il chiesto e il pronunciato (artt. 2907, cod.civ., 99 e 112, cod.proc.civ.). In altri termini non è permesso alla parte inserire nel processo, una volta che abbia cristal- lizzato nel giudizio il suo potere d'iniziativa, "domande nuove", da intendere non nel sen- so di ulteriori pretese che si limitano a sviluppare la fattispecie tutelata dalla norma e di cui si chiede l'attuazione, quanto come espressione di una tutela affatto innovativa, perché ancorata a un diverso presupposto normativo, sulla base di una nuova prospettazione fat- tuale, rispetto a quella originaria. Ed è appunto ciò che si è verificato in questo processo, quando in appello è stata prospet- tata una causa petendi, ovvero una circostanza di fatto, dotata di una propria autonoma va- lenza giuridica, che non era stata originariamente devoluta alla cognizione del giudice e che giustamente la Corte territoriale, nella sua sentenza, non ha preso in considerazione per l'evidente carattere di novità che la contrassegnava. A fronte, infatti, dell'inesistenza dell'istituto del comporto per sommatoria, su cui era stata fondata la domanda in relazione all'esposizione del motivo del recesso e di comportamen- ti contrari a buona fede, incentrati su un dovere di collaborazione della AN, la questio- ne della tempestività / inerzia datoriale nell'esercizio del recesso ha sviluppato una tema- tica del tutto incompatibile con la domanda iniziale. Il che assorbe ogni altra deduzione che, in questo contesto, non assume rilevanza auto- noma, quali, ad esempio l'inerzia, configurante rinunzia implicita ad esercitare il recesso per un certo tempo dalla maturazione del comporto;
la durata del contratto collettivo;
l'i- stituto della aspettativa. Per contro, è appena il caso di segnalare che la Corte territoriale ha correttamente escluso la ricorrenza di alcun vulnus ai principi di buona fede e correttezza da parte datoriale nel comportamento tenuto in occasione del licenziamento. Costituisce infatti consolidata giurisprudenza quella secondo cui "nel rapporto di lavoro i "principi di correttezza e buona fede rilevano come norme di relazione con funzione di "fonti integrative del contratto (art. 1374, cod. civ.), ove ineriscano a comportamenti "dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto "collettivo o da altro atto di autonomia privata. "Ne consegue che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, "il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della "imminente scadenza del periodo di comporto per malattia per permettere al lavoratore di "esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo d'aspettativa. "come previsto dal contratto collettivo stesso. (così, Cass. 10 aprile 96, n. 3351, nonchè, "Cass., 23 novembre 88, n. 6303; Cass., 18 febbraio 95, n. 1757; Cass., 13 luglio 95, n. "7672"). Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della 1. n. 604/66, nonché difetti di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.), la difesa ricorren- te sostiene che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che la AN non ha da- to la prova dell'uso corretto del suo operato, non essendo sufficiente richiamarsi all'art. 2110, cod.civ., e alla motivazione del superamento del comporto per sommatoria, tenuto anche conto del ritardo con cui fu intimato il recesso, posto che "la AN, al di là del me- ro richiamo all'art. 2110 c.c. ed alla motivazione di "superamento del periodo di comporto per sommatoria" non si è affatto preoccupata di richiedere alcun mezzo istruttorio a sup- porto delle proprie determinazioni: il che avrebbe potuto far concludere per l'accoglimen- to delle istanze del lavoratore per mancato assolvimento dell'onere della prova. (Cfr. Cass. 13.09.1997 n. 9121..."). A prescindere dalle considerazioni che si riallacciano alla problematica della tempestività del recesso, il motivo è infondato. Infatti, secondo la stessa giurisprudenza che parte ricorrente mostra di condividere, costi- tuisce principio consolidato quello che conferma il libero convincimento del giudice nella ricerca e nella scelta della prova idonea a fondare la sua decisione. La massima ufficiale della sentenza 13 settembre 1997, n. 9121 recita, infatti, che "in ca- so di impugnativa di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro non deve necessariamente provare i giorni di assenza per malattia mediante la pro- duzione dei relativi certificati medici, trovando invece applicazione il principio secondo cui è devoluta al giudice di merito la scelta tra le risultanze istruttorie di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro attendibilità e concludenza". I periodi di assenza erano stati a suo tempo elencati nel ricorso e non hanno mai formato oggetto di contestazione;
di conseguenza ha avuto buon gioco la Corte territoriale ad os- 7 servare in merito a quest'aspetto della vicenda: "La situazione processuale era tale per cui correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che i fatti su cui basare la decisione della controversia fossero provati e che i relativi oneri fossero stati assolti, sicché il pro- blema non concerneva l'onere della prova, ma solo la valutazione dei fatti.". Il che esclude in radice la fondatezza di questa censura. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, resistendo la sentenza alle critiche che la investono. La vicenda processuale ed umana suggerisce alla Corte di compensare fra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma il 9 aprile 2002 Il Consigliere est. brylicha I will Il Presidente лисzauco IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria olico 18/6/02 oggi: 1 GIU, 2002 IL CANCELLIERE zauco 8