Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 2
La normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti ed ingegneri, dettata dalla legge n. 1395 del 1923, e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. n. 2537 del 1925), prevede una disciplina specifica, la quale, in ragione di tale carattere, non consente la trasposizione in via analogica delle disposizioni del codice di procedura penale. Ne consegue che deve escludersi l'applicabilità all'atto di citazione dell'incolpato della disposizione di cui all'art. 429 cod. proc. pen., che indica gli elementi di cui deve comporsi il decreto che dispone il giudizio penale, tra i quali la enunciazione del fatto addebitato, con la indicazione dei relativi articoli di legge. Tuttavia, è principio di civiltà giuridica, fatto proprio dalla nostra Costituzione, all'art. 24 (e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge n. 844 del 1955) che nei procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione, questa, che comunque richiede la enunciazione dei fatti oggetto del procedimento.
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti ed ingegneri si inquadra in quello indicato dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, quando con la impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue che, in tali casi, il ricorso è consentito solo per violazione di legge, la quale ricomprende anche il profilo della inesistenza o della mera apparenza della motivazione, ma non la insufficienza o irrazionalità della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI IP LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MEREU, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati GENTILE GIAN MICHELE, PAOLO MEREU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONS ORD ARCHITETTI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti e ingegneri di ROMA, emessa e depositata il 24/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Gian Michele GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio dell'ordine degli architetti di Roma, con deliberazione del 7 luglio 1993, ha irrogato all'architetto DO Di IL la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi tre.
All'architetto era stato contestato di avere tenuto una condotta deolontologicamente non corretta per avere, tra l'altro, reso una prestazione professionale subordinandone il compenso all'ottenimento delle autorizzazioni per le opere progettate.
L'interessato, con atto del 17 settembre successivo, ha impugnato il provvedimento di sospensione davanti al Consiglio nazionale degli architetti.
Il Consiglio nazionale, con deliberazione del 24 ottobre 1996, ha rigettato il ricorso, riducendo la sanzione inflitta con quella della sospensione dell'esercizio professionale per la durata di mesi uno.
2. L'architetto DO Di IL ha proposto ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione, articolandolo in due motivi.
Gli intimati Consiglio dell'Ordine degli architetti di Roma e P.M. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo del ricorso denuncia nullità dell'atto di citazione e dell'intero procedimento disciplinare per mancata o indeterminata contestazione degli addebiti e insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.
La decisione impugnata ha ritenuto: che, con la citazione a comparire davanti all'Ordine degli architetti di Roma, all'interessato era stata contestata la violazione di disposizioni deontologiche in relazione ai fatti commessi con l'indicazione specifica degli articoli del codice deontologico;
che l'incolpato era stato messo in condizione di svolgere in maniera efficace la propria difesa, poiché era stato sentito davanti all'ordine ed aveva presentato memoria difensiva.
Il ricorrente sostiene che la decisione confonde l'indicazione delle norme violate con quella degli addebiti e non interpreta correttamente il concetto di diritto alla difesa.
Il motivo non è fondato.
1.2. Con la censura, richiamando precedenti decisioni di questa Corte, il ricorrente implicitamente muove dalla tesi secondo la quale l'atto di citazione dell'incolpato per il giudizio si deve conformare al contenuto del decreto che dispone il giudizio penale per il quale è richiesta l'enunciazione del fatto con l'indicazione dei relativi articoli di legge.
Il giudizio disciplinare a carico di ingeneri ed architetti è regolato dalle disposizioni della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e da quelle del capo terzo del regolamento di attuazione approvato con r.d. 22 ottobre 1925 n. 2537. Il giudizio, nella fase (amministrativa) che si svolge davanti all'Ordine, è promosso d'ufficio, su istanza delle parti interessate, oppure su richiesta del pubblico ministero (art. 43 del regolamento, primo comma). Esso è svolto dal presidente dell'Ordine, il quale assume sommarie informazioni, verifica i fatti che formano oggetto dell'impugnazione e riferisce all'Ordine. Quindi il Consiglio, dopo avere udito l'interessato, sul rapporto del presidente delibera se vi sia motivo di procedere a giudizio disciplinare (art. 44 del regolamento, primo comma). Da questo sistema si ricava che la normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli ingeneri e degli architetti prevede una disciplina, la quale è specifica e, in ragione di questo carattere, non consente la trasposizione per via analogica degli articoli del codice di procedura penale (segnatamente dell'art. 429, il quale indica gli elementi del decreto che dispone il giudizio) ai quali, come s'è detto, si riferisce implicitamente la difesa del ricorrente: cfr., in generale. Cass. 7 maggio 1998, n. 4627. Fatta questa premessa, è comunque principio di civiltà giuridica (fatto proprio dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione e dall'art. 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 844) che nei procedimenti dai quali possano derivare effetti negativi gli interessati siano messi in condizione di interloquire. Condizione questa che richiede l'enunciazione di una contestazione dei fatti oggetto del procedimento.
1.3. La decisione impugnata riferisce che "risulta... acclarato che con l'atto di citazione... l'Ordine di Roma abbia contestato all'incolpato la violazione di disposizioni deontologiche in relazione ai fatti contestati...".
Da questa verifica discende che all'architetto DO Di IL non furono contestate le sole norme deontologiche violate, ma furono anche indicati ì comportamenti censurati (cioè, i fatti sui quali l'interessato era stato chiamato a difendersi). Il che vale a dire che egli è stato messo in condizione di difendersi in ordine ad essi.
2.1. Il secondo motivo del ricorso denuncia insufficienza e contraddittorietà della decisione in punto di accertamento dell'esistenza degli addebiti.
La decisione impugnata ha ritenuto che il comportamento del professionista configurava una ipotesi di illecita concorrenza, individuandola nel fatto che egli aveva subordinato la sua prestazione all'ottenimento di risultati conformi all'esecuzione del lavoro affidatogli.
Il ricorrente sostiene che questa conclusione dà per scontato, contrariamente al vero, che egli aveva pattuito con il cliente l'esecuzione di una prestazione di risultato e non di mezzi, come è prescritto dal codice deontologico.
La censura contenuta nel motivo non è ammissibile.
2.2. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale degli architetti s'inquadra in quello indicato dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, quando nell'impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti la giurisdizione.
Discende da ciò che il ricorso è consentito, oltre che per i motivi attinenti la giurisdizione, solo per violazione di legge:
Cass. 23 dicembre 1996, n. 11488, specificamente in tema di procedimenti disciplinari a carico di architetti ed ingegneri. Nella violazione di legge, deducibile con il ricorso per cassazione, può comprendersi, naturalmente, anche il profilo dell'inesistenza o della mera apparenza della motivazione. Resta, invece, estranea al controllo della Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze del materiale probatorio sottoposte al vaglio del giudice del merito.
Questa interpretazione del sistema è coerente con il sistema processuale penale nell'ambito del quale l'art. 606 distingue: il ricorso per cassazione disciplinato dai codici processuali o dalle leggi ordinarie (in questo caso l'ambito della proponibilità delle censure concernenti la motivazione è suscettibile della più varia articolazione); il ricorso per cassazione che si collega direttamente all'art. 111 della Costituzione. In tale ultimo caso, con riguardo alla motivazione, si deve applicare direttamente la norma costituzionale, che pone la motivazione come requisito di esistenza del provvedimento in sè, sia pure nelle forme della motivazione che non deve essere meramente apparente, ne' intimamente contraddittoria, nè incomprensibile: ss.uu. 16 settembre 1992, n. 10598; ss.uu. 20 aprile 1994, n. 3730. 2.3. È stato già riferito che nel ricorso la decisione è criticata sotto il profilo della contraddittorietà. L'interessato sostiene che il Consiglio nazionale degli architetti è incorso nell'errore di una falsa rappresentazione della realtà sul contenuto della prestazione da lui dovuta e nella contraddizione di avere imputato al Consiglio dell'ordine di avere valutato con eccessiva approssimazione i fatti attinenti alla vidimazione della parcella professionale e, ciò nonostante, di avere ridotto la sanzione anziché escluderla.
Sembra evidente al Collegio che con la censura si chiede che questa Corte si sostituisca in un giudizio di razionalità e coerenza della motivazione sulle ragioni del decidere adottate ed espresse nel provvedimento impugnato in contrasto con i limiti del controllo di legittimità cui lo stesso provvedimento deve essere assoggettato.
2.4. Nè vale obbiettare, come la difesa del Di IL ha sostenuto nel ricorso ed ampiamente illustrato nella discussione orale, che la motivazione della decisione è intimamente contraddittoria in quanto da un lato, ha ritenuto accertati i fatti contestati (illecita concorrenza professionale) e, dall'altro, ha rilevato che sul problema della "vidimazione della parcella professionale" non era stata fatta chiarezza da parte del Consiglio dell'ordine.
Infatti, quest'ultima è una critica che il Consiglio nazionale non svolge con riferimento all'accertamento dei fatti, ma per giustificare la decisione di ridurre la sanzione inflitta dal Consiglio dell'ordine.
Ciò è chiaramente evidenziato nella parte della decisione in cui il Consiglio nazionale ritiene di ridurre la sanzione, collegando l'esercizio di questo potere proprio al fatto che non era stata fatta chiarezza sul punto della "vidimazione della parcella".
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di questo giudizio nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999