Sentenza 14 novembre 2000
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2000, n. 7668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7668 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2000 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE на 7668 REPUBBLICA ITALIANA Fucriesta copia studio dai Sio IL SOLE-24-ORE-- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti L.12000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1 FER IL CANCELLIERE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Vito LA GIOIA
Consigliere del 14-11-2000. BARDOVAGNI 1. Dott. Paolo
SENTENZA 2. " AN "1 MABELLINI
N. 334 3. " US DE NARDO "
R.G. N. 19674/2000 4. " RT RD "
ha pronunciato la seguente: ле SENTENZA
sui ricorsi proposti:
1) dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
di Catanzaro nei confronti di:
ED IA, n. 22.12.1956 a Dinami;
2) da LL TO, n. 13.6.1965 a Gerocarne;
3) da DE EL, n. 28.10.1975 a Vibo Valentia;
4) da MO ES, n. 12.5.1975 a Taurianova;
5) da FR OC, n. 25.1.1962 a Molochio;
6) da ED IA, n. 22.12.1956 a Dinami;
7) da IG IN, n. 28.9.1950 a Serrata,
avverso la sentenza in data 7.12.1999 della Corte
d'Assise di Appello di Catanzaro
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott.
Luigi CIAMPOLI
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del
Procuratore Generale, nei confronti di ED
IA; l'inammissibilità del ricorso di DE
P
EL; il rigetto degli altri ricorsi
Uditi i difensori, Avv. Armando VENETO per LL
TO; TO AG per FR OC;
EL
IG per MO ES;
NI NT per
ED IA e IG IN;
IO
NT per DE EL
ER :
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe veniva riformata, su imputati - appelli del P.M., del P.G. e degli limitatamente all'applicazione e comparazione di
circostanze ed alla determinazione delle pene la pronuncia della Corte d'Assise di Catanzaro in data
17.6.1998 con la quale ES NO e BENEDETTO
EL erano stati riconosciuti responsabili, con attenuanti generiche e dell'utile collaborazione ex
2 art. 8 D.L. 13.5.1991 n. 152 prevalenti, di concorso
nell'omicidio premeditato di US US, commesso
illegali di il 15.1.1994, in detenzione e porto pistola, soppressione e vilipendio di cadavere, in
continuazione; LL TO, MO ES e
FR OC di concorso nei medesimi reati, tranne il vilipendio (per il primo con equivalenza delle
attenuanti generiche, per gli altri due con esclusione altresì della premeditazione e concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P.); ED
P
IA e IG IN di continuato
NO;favoreggiamento della latitanza di ES
la ED anche di detenzione illegale d'arma.
Secondo il giudice di appello fondamentali risultavano per la ricostruzione dei fatti le dichiarazioni - rese
con le garanzie della difesa al P.M. nel corso delle
indagini ed acquisite a seguito di contestazioni in di FRANCO Rocco. Questi avevasede dibattimentale
-
riferito che l'ES - all'epoca ricercato per l'esecuzione di ordinanza cautelare - cui aveva messo
a disposizione un appartamento, gli aveva presentato,
nella casa di tal NT in Laureana di Borrello,
LL TO, spiegandogli poi che l'ospite gli aveva chiesto il "favore" di collaborare all'eliminazione di un ragazzo che infastidiva una
3 donna della famiglia Gallace. Trascorso "un mesetto"
il FR aveva accompagnato in Molochio DE
EL e l'ES; questi gli aveva detto di essere
in attesa di un parente, ed in effetti la mattina seguente, mentre provvedeva al giro di consegne dei.
prodotti del suo panificio, era stato avvicinato da un giovane che gli aveva chiesto del latitante, dal quale era stato accompagnato. Dopo l'incontro l'ES gli aveva confidato che quella era la persona da uccidere,
chiedendogli dove poteva essere interrato il cadavere.
Egli aveva rifiutato di occuparsi della cosa, ritenendo inopportuno agire nel territorio di Molochio. L'Albanese e il BENEDETTO avevano perciò
disposto altrimenti e, con una macchina rubata ed occultata con l'aiuto del FR, si erano trasferiti nel luogo della predisposta esecuzione, seguiti dáF
ragazzo, tratto in inganno dalla promessa di un
convegno con altro prestigioso latitante. Nel
pomeriggio il FRANCO aveva ricevuto una telefonata
dall'ES, il quale lo pregava di andarlo a
prendere in Monsoreto, nella casa di altra persona che gli offriva a volte ospitalità (la "signora IA"
ED). Così aveva fatto, e nell'occasione l'amico gli aveva riferito che la vittima designata,
avvicinata da un cugino e allettata dalla prospettiva
4 di un emozionante incontro, era stata soppressa;
il
Alessandro - altro favoreggiatore DE e MO
- non avevano voluto sparare, madella latitanza collaborato al seppellimento e il primo aveva avevano esploso colpi sul corpo inanimato, che era stato bruciato previa sottrazione degli oggetti d'oro. La
FIAT Panda del ragazzo era stata abbandonata lungo una strada provinciale. Tali dichiarazioni apparivano disinteressate, anche per essere state genuine e
confidenzialmente anticipate ad un tenente dell'Arma
prima che altre acquisizioni e la scoperta del cadavere chiarissero la dinamica e rendessero certa la sussistenza stessa del delitto;
erano altresì
confermate da numerose e consistenti risultanze sopravvenute, in particolare dalle confessioni rese dall'ES - che aveva fatto ritrovare il corpo carbonizzato - e dal DE, divenuti collaboratori di giustizia dopo che erano emersi elementi a loro
carico e non senza qualche iniziale tentativo di defilarsi, ma comunque sostanzialmente coerenti e convergenti, onde le loro dichiarazioni venivano ritenute idonee a fornire riscontro e integrazione a quelle del FR. Fra gli ulteriori elementi di conferma vengono citate, quanto al movente, le
deposizioni di OC AN e NT, cognate
5 del LL;
questi era pesantemente intervenuto per allontanare un corteggiatore della seconda, che si era lasciato intimidire, e aveva del pari mal sopportato il rapporto amoroso, che riteneva sconveniente, sorto
fra la prima - separata dal marito ed il Russ o..
Costui, peraltro, aveva assunto un atteggiamento di sfida, incrinando il prestigio del GALLACE -e non
.
l'incendio recedendo neppure dopo aver subito dell'autovettura, che non aveva inteso far rilevare alle forze dell'ordine, sopprimendo le tracce della sua origine dolosa, a quanto risulta dall'esame dei testi AG FR e IN DO. Un
P
B
convegno tra il LL e l'ES in Laureana di
Borrello, casa NT, era poi riferito dal teste
FR FR. L'ES aveva ricercato, tramite l'IN, il US, che ben conosceva, pregandolo di mettersi in contatto con lui;
a tal fine gli era stato consegnato un appunto con il numero telefonico da
utilizzare. In effetti, sulla vettura usata dalla vittima e ritrovata dopo la sua scomparsa fu rinvenuto un foglio con il numero del cellulare del FR,
apparecchio che risulta avere comunicato con quelli dell'ES e di IG IN (marito della
"signora IA") proprio il giorno del delitto. Il
teste De SI ha poi riferito che, nell'inverno 1994 -
6 1995, il BENEDETTO e il MO gli avevano chiesto in prestito due pale (attrezzi atti a scavare la fossa in cui era stata interrata la vittima); nel terreno del
MO 1'ES aveva ricavato un "bunker" a protezione della sua latitanza (con allaccio per l'acqua alla condotta dei coniugi IG
ED); il MORFEI era stato colto il giorno stesso dell'omicidio in possesso della pistola che poi risultò quella da cui erano stati esplosi i colpi mortali. Su tali presupposti di fatto veniva ritenuta la
responsabilità del LL come mandante dell'omicidio e delle attività criminose ad esso strumentali о
conseguenti, in quanto riferibili a un suo specifico movente la tutela dell' "onore" familiare e del personale prestigio, intesi secondo i canoni della
subcultura della "ndrangheta" - delitti realizzati,
nel particolare contesto, ottenendo la collaborazione
di soggetto (l'ES) in grado di prendere contatto con la vittima e di attirarla in un tranello approfittando della sua aspirazione ad inserirsi nel medesimo ambiente. Nè, secondo il giudice di appello,
talune espressioni usate dall'ES potevano essere isolate e riduttivamente interpretate nel senso che il mandato contemplava una semplice "lezione" e che il
7 collaboratore aveva agito d'impulso a seguito di una
brusca risposta della vittima;
infatti, l'inequivoca e cogente natura dell'incarico ricevuto era chiaramente desumibile dalle attività preparatorie e in tal senso era stata percepita dal FR. La gravità dei fatti,
la capacità criminale dimostrata dall'intensità del
dolo connotato. da accurata organizzazione e persistenza nel tempo del proposito criminoso
- il contesto mafioso e la mancanza di segni di resipiscenza dovevano ritenersi di ostacolo al riconoscimento delle attenuanti generiche,
ingiustificatamente concesse in primo grado in
considerazione della modestia dei precedenti penali e dell'arretratezza socio-culturale, elementi sicuramente subvalenti agli effetti dell'art. 133 C.P.. Doveva quindi essere applicata per l'omicidio premeditato la pena dell'ergastolo, con viene aggiunto per i reati satelliti l'isolamento diurno per due anni.
Quanto alla posizione dell'ES e del DE,
la Corte di secondo grado rileva la piena ammissione di responsabilità e la sostanziale concordanza delle
loro versioni sul punto essenziale della presenza di entrambi al convegno con il LL e della del mandato omicida, comprensione e accettazione
8 mentre marginali ed irrilevanti discordanze investivano soltanto particolari della fase esecutiva.
Ogni ulteriore spazio di indagine è ritenuto precluso dall'accordo intervenuto in appello sulla pena con il
P.M. (va peraltro notato che il detto accordo risulta raggiunto soltanto dall'ES); viene tuttavia osservato che la tesi difensiva del DE circa una sua condotta necessitata e succube alle decisioni del coimputato, la cui violenta personalità non
avrebbe tollerato contraddizioni, non appare conforme al complessivo svolgimento della vicenda, che dimostra sintonia e condivisione da parte di entrambi dei medesimi disvalori. La pena viene ridotta rispetto a quella (15 anni di reclusione) irrogata in primo grado e, in accoglimento delle conclusioni del P.M.,
determinata, nei confronti del DE, in 11 anni
(base di anni 21, con diminuzione a 14 ex art. 8 D.L.
n. 152/1991, ulteriore diminuzione a 10 per le attenuanti generiche, aumento di un anno per i reati satelliti).
Quanto alla posizione del MO, costui aveva ammessO
il favoreggiamento della latitanza dell'ES e il
possesso della pistola. Sosteneva che questa gli era stata consegnata dal latitante e dal DE, con i
quali aveva progettato una rapina;
essi lo avrebbero
9 raggiunto (su una macchina di caratteristiche descritta dal FR) nelcorrispondenti a quella pomeriggio del 15.1.1994. Quanto al suo arresto,
avvenuto la sera stessa per il possesso dell'arma,
egli ha avanzato la supposizione che due collaboratori lo abbiano voluto "incastrare" e lo abbiano "venduto" ai Carabinieri. Ha anche fornito un alibi per l'ora del delitto, affermando di essersi trovato al lavoro in un cantiere non prossimo al luogo dell'esecuzione; al proposito il giudice di appello rinvia alle considerazioni della sentenza di primo grado, secondo la quale la circostanza riferita risultava neutra, non essendo con certezza riferibile alla data del delitto. Ciò premesso, il contributo realizzazione criminosa viene apportato alla individuato, sulla scorta delle dichiarazioni del
FR e del DE, nell'avere aiutato quest'ultimo
- prima che l'uccisione della vittima perpetrata a procurarsi gli attrezzi, venisse localizzare e scavare la fossa, nonchè nella collaborazione all'abbruciamento e seppellimento del
cadavere. In ordine alla posizione del FR, ricordate le
risultanze di un confronto con l'ES e 1' ammessa opera di accompagnamento e supporto ai correi in
10 preparatorio e del convegno occasione dell'incontro richiamate le considerazioni con il US, vengono della sentenza di primo grado che, conformandosi alle fonti collaborative, aveva affermato una sua
consapevole partecipazione alla fase dell' iter”.
criminoso volta a predisporre l'agguato, anche in base alla comprovata disponibilità delle utenze cellulari utilizzabili per le comunicazioni tra vittima ed esecutore del delitto. Conclusivamente, viene ribadito che i rapporti fra l'ES e chi gli copriva la latitanza rendevano inconcepibile una reticenza circa le programmate modalità del crimine.
Affermata pertanto la responsabilità concorsuale del
MO e del FR, il numero dei concorrenti ostava per il combinato disposto degli artt. 112 n. 1 e 114
CO. 2 C.P. alla concessione a costoro dell'attenuante della minima partecipazione. A carico di entrambi doveva altresì essere posta la premeditazione: riguardo al MO, per avere fatto
propria l'intensità dell'altrui dolo, collaborando nella predisposizione della fossa mentre la vittima
FR, per designata era ancora in vita;
quanto al avere "dapprima avallato, poi condiviso" l'originario progetto criminale, assicurandone infine l'esecuzione
"a mezzo della prestazione di un segmento di condotta"
11 "ancoraggio e.. prelievo della vittima..
"che,trasferimento.. al cospetto dell'ES"
nella specificità della sua dinamica articolazione,
assumeva un rilievo determinante", onde restava ininfluente la manifestata contrarietà all'esecuzione in zona che intendeva mantenere tranquilla, in quanto ivi copriva la latitanza anche di altro e prestigioso capomafia. Tanto premesso, il trattamento sanzionatorio veniva per entrambi determinato in anni
22 di reclusione (base anni 24, con diminuzione a 20
per le attenuanti generiche ritenute prevalenti ed
aumento per la continuazione). Va rilevato che in proposito la motivazione non è conforme al dispositivo, il quale non menziona la premeditazione esclusa, come si è detto, dai primi giudici dichiara equivalenti le attenuanti generiche.
In ordine al reato di favoreggiamento contestato alla
ED ed al IG, vengono ricordate "le puntuali dichiarazioni del FR e del MO quanto alla permanenza di un rapporto consolidato di affidamento tra la donna ed il latitante ES", le ammissioni circa la fornitura idrica al rifugio di questi, l'estensibilità di tali risultanze alla
"complementare" posizione del marito, fra l'altro
presente al pranzo consumato in occasione del delitto.
12 Viene invece respinto l'appello del P.M. circa il
concorso nell'omicidio. Al proposito si osserva che la
ED aveva ricevuto dall'ES l'arma di cui questi era in possesso "con l'intesa di una pronta riconsegna al BENEDETTO", che doveva a sua volta
restituirla nascostamente. Il gesto della consegna alla padrona di casa al momento del pasto, cui la vittima era stata invitata, era da interpretare come una ostentata "cortesia" verso i commensali;
non risulta che la donna avesse anticipatamente concordato tale messinscena con l'ES; essa era stata verosimilmente messa al corrente dell'intento omicida,
d ma atteso l'equivoco tenore delle dichiarazioni collaborative - non era certo in che momento;
la semplice conoscenza valeva semmai ad integrare una
mera connivenza, essendo d'altra parte da escludere la volontà di cooperare alla realizzazione del delitto. ΑΙ proposito viene citata la dichiarazione del
collaboratore al dibattimento ("quando ho detto.. lo devo ammazzare.. mi vedeva che.. davo la pistola..
dice come l'ammazza?> quindi no>.. ho detto, vi do la pistola per far stare più tranquillo il Russo>,
perchè US sapeva che io avevo la pistola"). Con
ciò, secondo il giudice di appello, era stata sciolta.
in senso negativo "ogni perplessità.. circa
13 l'attuazione del disegno". D'altra parte la condotta
descritta e contestata. non poteva avere alcuna efficienza causale sotto il profilo di un rafforzamento del proposito criminoso, già fermamente radicato nella mente dell'ES. Altrettanto.
ininfluente doveva ritenersi la riconsegna, "scontata ed automaticamente inevitabile", essendo l'arma di rimasta "nella totale ed incondizionata fatto disponibilità dell'ES", atteso "l'assoluto rapporto di incombenza predominante della sua personalità mafiosa sulla donna”. Questa doveva invece rispondere, alla stregua delle emergenze dibattimentali, di detenzione illegale della pistola,
e la gravità del contesto criminale in cui si inseriva tale comportamento escludeva l'attenuante della lieve entità del fatto. Venivano perciò confermate le pene congruamente inflitte in primo grado (anni due di
reclusione per il IG, anni tre e lire 500.000
di multa per la ED). Nei confronti di costei ha proposto ricorso per cassazione - limitatamente all'assoluzione dal concorso in omicidio - il Procuratore Generale del distretto, denunciando illogicità di motivazione e violazione dell'art. 110 C.P.. La frase posta a base della decisione impugnata era infatti dimostrativa
14 dell'utilità secondo un apprezzamento "ex ante"
espresso dallo stesso ES della messinscena della finta consegna della pistola per tranquillizzare la vittima;
essa, d'altra parte, comprovava che la donna era pienamente consapevole, al momento in cui.
pose in essere la condotta contestata, di tale valenza funzionale nell'ambito del progetto delittuoso. Quanto
alla predominante influenza della personalità
ན་ criminale dell'ES, non risulta alcuna esplicita : minaccia ○ pressione di questi, ed i rapporti di
solidarietà instaurati con lui dall'imputata implicanti la condivisione dei medesimi disvalori non consentono di configurare una situazione di soggezione, che comunque non potrebbe integrare una causa di esclusione della responsabilità concorsuale,
ravvisabile d'altra parte anche in presenza di un contributo di importanza del tutto marginale nell'ambito della serie causale.
Hanno altresì proposto distinti ricorsi gli imputati,
ad eccezione dell'ES.
Nell'interesse del LL viene sollevato in rito incidente di costituzionalità delle norme transitorie emanate con D.L.
7.1.2000 n. 2, convertito nella L.
25.2.2000 n. 35, sul presupposto che la decisione di condanna sarebbe esclusivamente fondata
- in contrasto
15 con principi del giusto processo sulle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini da FRANCO
OC ed acquisite al fascicolo del dibattimento.
Viene inoltre denunciata violazione dell'art. 192
C.P.P. ed illogicità di motivazione, perchè il motivo.
di appello tendente a configurare in senso meramente
generico il mandato conferito all'ES, sul quale si era innestata una autonoma ed imprevedibile iniziativa dell'esecutore, era stato disatteso riduttivamente interpretando una sola frase del
collaboratore, senza considerare che questi aveva
ripetutamente e costantemente affermato di non avere avuto intenzione di uccidere il US, e di essersi in tal senso determinato solo di fronte alla sgarbata e recisa replica di lui. Le dette risultanze coincidenti con quanto riferito dal sostanzialmente dovevano almeno influire sulla valutazione in FR - tema di attenuanti generiche, non potendo porsi a
carico del LL le efferate modalità esecutive.
Viene infine per la prima volta avanzata richiesta di
: giudizio abbreviato in precedenza precluso dalla natura della pena edittale - e comunque di applicazione della relativa diminuente.
Il gravame proposto nell'interesse del BENEDETTO
denuncia violazione di legge e carenza di motivazione,
16 in quanto non era stata fornita risposta ai motivi di appello tendenti a configurare uno stato di necessità
in ordine al delitto di vilipendio del cadavere ed a
sollecitare l'applicazione della pena nel minimo per i residui addebiti, in considerazione del ravvedimento dimostrato con la propria condotta processuale e del
decisivo contributo fornito all'accertamento dei fatti;
richiesta, quest'ultima, erroneamente disattesa sui presupposto di un accordo sulla pena mai
intervenuto.
Il ricorso proposto per il MO denuncia vizi della motivazione sotto i seguenti profili:
1) sulla qualificazione giuridica della condotta, in
quanto il giudice di appello, rilevato che le
imputazioni avevano evidenziato in maniera particolareggiata i comportamenti estremamente circostanze fattuali, aveva ascritti e le dichiaratamente utilizzato, sulla scorta di estese deduzioni del P.M. appellante, il principio della struttura unitaria del concorso di persone nel reato nella valutazione della responsabilità dei singoli,
senza considerare se con ciò venissero introdotti temi non affrontati nel giudizio di primo grado nè
verificare se il criterio seguito fosse applicabile alla fattispecie, in violazione del diritto alla
17 difesa e dei limiti devolutivi del gravame;
2) sulla valutazione delle prove a carico, in quanto la responsabilità del MORREI era stata affermata
essenzialmente sulla base delle chiamate in correità
dell'ES e del DE, pur avendo la sentenza ·
impugnata evidenziato plurime e serie ragioni che ne
minavano l'attendibilità intrinseca e inducevano a ritenere plausibile la tesi difensiva che la pistola fosse stata consegnata con un pretesto al ricorrente,
e fatta immediatamente scoprire dalle forze di .
polizia. D'altra parte, del tutto incomprensibili erano le ragioni per cui era stato disatteso l'alibi
prospettato.
Il gravame proposto nell'interesse del FR denuncia illogica valutazione degli elementi di prova, in
stata per ogniquanto la versione del ricorrente era altro aspetto ritenuta pienamente attendibile e
prevalente, nelle parti difformi, su quelle dei collaboratori ES e DE, la cui credibilità era stata negativamente apprezzata sotto molteplici perciò trovare ragionevole profili. Non poteva giustificazione l'affermazione di responsabilità, avendo il FRANCO ammesso solo un inconsapevole e non
necessario contributo nel condurre la vittima da lui
non conosciuta e già preventivamente contattata
18 tramite 1' IN alla presenza dell'ES. Viene anche dedotta la violazione degli artt. 234 e 270 C.P.P., in quanto non erano stati acquisiti gli esiti di un'intercettazione ambientale disposta in
altro procedimento, in cui il BENEDETTO aveva
riconosciuto l'estraneità del ricorrente al delitto,
pur ricorrendo le condizioni previste dalla legge e
--
senza specifica motivazione circa la rilevanza della richiesta al proposito avanzata. Con ulteriori motivi
si censurano per vizio di motivazione il riconoscimento della premeditazione ed il trattamento
sanzionatorio adottato.
I ricorsi proposti nell'interesse della ED e del IG denunciano illogicità e carenza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di favoreggiamento, attesa l'irrilevanza delle condotte contestate e lo stato di soggezione in cui i ricorrenti si erano trovati di fronte alla personalità criminale dell'ES. Nè, d'altra parte, erano indicati elementi circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 378 C.P. e la loro conoscenza da parte degli incolpati.
Riguardo al VIGLIAROLO viene altresì censurato il
mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche.
19 Quanto al reato di detenzione illegale d'arma contestato alla ED, esso doveva essere escluso per lo stato di soggezione nei confronti dell'ES
e per il carattere momentaneo del contatto con la pistola, consegnatale affinché venisse immediatamente passata al DE, onde non era ravvisabile nè una autonoma disponibilità della stessa, nè un concorso.
nell'altrui illecita condotta. In caso di ritenuta responsabilità, non poteva d'altra parte essere
negata, in base ai criteri quantitativi e qualitativi indicati dall'art. 5 L. n. 895/1967, l'attenuante
:
della lieve entità del fatto. Anche per la ED
d viene formulata doglianza circa la mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza impugnata, non esente da ridondanze,
errori materiali e qualche calo di attenzione, pur riuscendo di non agevole lettura per l'ordine
espositivo ed i criteri di suddivisione adottati nella trattazione delle questioni
- che rendono frammentaria e di non immediata percezione la complessiva ricostruzione della vicenda - è tuttavia dotata di un apparato argomentativo coerente e generalmente (salvo quanto si dirà su singoli punti) non affetto da
macroscopici vizi logici.
2
20 0 :
Essa, in particolare, resiste alle censure formulate con il gravame del GALLACE. La preliminare questione sollevata dal ricorrente, relativa alla pretesa violazione della regola della formazione della prova in contraddittorio, non trova fondamento nella concreta vicenda processuale, onde del tutto irrilevante risulta la proposta eccezione di incostituzionalità. Infatti, sebbene non ve ne sia espressa menzione nella sentenza qui impugnata, da
quella di primo grado emerge che il FR fu sottoposto ad esame in dibattimento (pag. 18) e, a
seguito di contestazioni, confermò nella sostanza (in particolare, quanto ai fatti svoltisi in Molochio e
Monsoreto) le dichiarazioni citate dal giudice di appello (pagg. 85 SS.; 120 ss.). Ne segue che il
fondamentale elemento di accusa è stato acquisito e verificato in piena conformità alle regole consacrate al CO. 4 dell'art. 111 della Costituzione, nel testo recentemente riformato. Quanto all'interpretazione data dal giudice "a quo" circa la natura del mandato conferito all'ES, nessuna carenza argomentativa
è ravvisabile;
sia il FR, sia l'esecutore del secondo le risultanze menzionate in sentenza delitto
-
chiariscono univocamente che l'incarico dato dal
-
LL era volto in via esclusiva all'eliminazione
21 sgradito e pervicace fisica del Russo, in quanto della cognata, e il tentativo di corteggiatore risparmiarlo, inducendolo a rinunciare al rapporto sentimentale, è chiaramente riferito dall'ES
come una sua personale ed estemporanea iniziativa,
posta in essere quando già aveva fatto predisporre la fossa per occultare il cadavere e rivelato in termini tanto al FRANCO che alla OPPEDISANO,inequivoci,
l'intento omicida;
aila circostanza - oltretutto emersa in un contesto in cui, come osservato dal giudice di merito, il collaboratore tendeva a P
presentarsi in luce favorevole, evidenziando la sua B
.
autonomia decisionale, l'umanità dimostrata,
l'imprudente ed offensiva reazione della vittima non può essere attribuito, a prescindere da ogni
valutazione sulla veridicità, altro significato se non quello espresso dal dichiarante, cioè di una variante spontaneamente introdotta "in extremis" al piano concordato, senza alcuna influenza sull'atteggiamento psicologico del mandante, che non ne ebbe conoscenza.
L'alternativa interpretazione proposta dal ricorrente non è, oltretutto, in questa sede valutabile, attesi i limiti posti dal legislatore alla verifica di giustificativo della legittimità sul discorso
decisione, che ne investe la interna congruenza
222 logica, ma non Sl estende al raffronto con altri
modelli di ragionamento mutuati dall'esterno o con una
diversa selezione e valutazione delle risultanze probatorie (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un.,
30.4/2.7.1997, SI e altri;
31.5/23.6.2000,
Jakani). Disattesa pertanto la prospettazione del
mandato conferito all'Albanese "sub specie" di
semplice intimidazione о "lezione", sia pur cruenta, ma connotata tutt'al più da dolo alternativo quanto all'omicidio, vien meno il presupposto delle critiche subordinatamente formulate con il ricorso all'eliminazione delle attenuanti generiche. Nella
ر discussione la difesa ha prospettato la questione د
س
ل
ا
sotto altro profilo, censurando la sottovalutazione in contrasto con il giudizio espresso dalla sentenza di primo grado - del forte e negativo condizionamento unaambientale. Ora, la forza dei legami con
sottocultura che pare arretrata a livelli preistorici ed in totale contrasto con i valori dello Stato
democratico e della moderna società non può certamente essere disattesa;
essa tuttavia, in un soggetto che non si è limitato ad una mera condivisione, ma ha volutamente perseguito una posizione di prestigio e di vertice, agendo al fine di preservarla, si traduce in accentuata capacità criminale e quindi, nell'ambito
23 dei parametri considerati dall'art. 133 C.P., non può
assumere una valenza positiva.
Quanto alla diminuente del rito abbreviato, il ricorrente non è in termini per effettuare la relativa richiesta che, secondo la disciplina transitoria
introdotta dalla L.
5.6.2000 n. 144 (di conversione e modifica del D.L.
7.4.2000 n. 82), è ammessa soltanto nel giudizio di merito prima della conclusione
dell'istruzione dibattimentale (art. 4 ter, CO. 3).
normativa, ragionevolmente contemperando ilTale diritto dell'imputato ad ottenere la prevista Priduzione di pena e l'utilità processuale inerente all'istituto rappresentata dalla più rapida definizione del processo mediante eliminazione, almeno parziale, della fase dibattimentale non appare in contrasto con la Costituzione (cfr. Cass., Sez. VI, ud. 20.6.2000, Deriu, nonchè, in termini su analoga transitorio, Corte Cost. questione di diritto
31.5.1990 n. 277).
Quanto al gravame del DE, se in effetti il giudice "a quo" ha erroneamente fatto riferimento ad un patteggiamento sulla pena che non riguarda il
ricorrente, ha anche autonomamente valutato le ragioni per cui non riteneva di escluderne la responsabilità,
comunque di valutarla alla luce di una pretesa
24 "sudditanza” alla più forte personalità dell'ES
e in proposito(pagg. 76, 77, 79, 80) nessuna
- ed ha operato specifica censura esprime il ricorso un autonomo computo della pena, riformando "in melius"
la decisione di primo grado (pag. 119). La doglianza secondo cui non sarebbe stata fornita risposta alla richiesta di fissare nel minimo edittale il trattamento sanzionatorio non ha fondamento, poichè la sentenza impugnata ha ripetutamente evidenziato la
gravità del fatto e la pericolosità del contesto
criminale in cui è maturato, elementi evidentemente di
- nell'ambito valutativo imposto dall'art. tal peso completamente 133 C.P. da non poter essere
neutralizzati e superati dalla collaborazione successivamente prestata.
Infondato è altresì il ricorso del MO. Quanto alla premessa metodologica del giudice "a quo" circa la natura della responsabilità concorsuale, essa è del
tutto legittima e discende dal potere-dovere di dare corretta qualificazione giuridica ai fatti contestati
(nè d'altra parte introduce concetti nuovi ed
inusitati, attenendosi anzi ad un autorevole e indirizzo interpretativo, cui nessunaconsolidato critica è avanzata dal ricorrente). Neppure può dirsi che l'affermazione teorica sia rimasta avulsa da una
25 adeguata e corretta ricostruzione del fatto. Le censure formulate sul punto isolano arbitrariamente dal contesto probatorio le dichiarazioni dell'ES
e del DE, evidenziando plurime ragioni di sospetto in ordine alla spontaneità, costanza e
veridicità della versione resa; in particolare, la
risoluzione collaborativa era maturata dopo significativi tentativi di escludere о sminuire la
propria responsabilità, riversandola sul MO. In
tale quadro assumerebbe una significativa valenza la consegna al ricorrente dell'arma del delitto e il suo pressochè immediato sequestro da parte dei d
Carabinieri. Le dette critiche non tengono conto del
percorso seguito dal giudice di secondo grado nella ricostruzione del fatto, che parte non già dalle
dichiarazioni dei collaboratori - di cui correttamente rileva la non rettilinea condotta, e la correlativa necessità di particolare cautela nella valutazione -
ma dalle rivelazioni del FR che, sebbene "de relato", non risultano inquinate da aspettative premiali о dalla ricerca di un qualsiasi beneficio presso le autorità inquirenti. Al predetto, come più
l'ES riferì l'accaduto sopra accennato,
nell'immediatezza, riconoscendo la propria primaria iniziativa ed il ruolo del DE e attribuendo
26 minore importanza a quello del MO, che non aveva
voluto sparare e aveva prestato la sua collaborazione realizzazione della solo nella predisposizione e
incompatibili con sepoltura: affermazioni certamente un disegno, già allora maturato, di riversare su.
quest'ultimo la principale responsabilità del delitto.
Tale versione _trova__ obbiettiva e indipendente nell'ammessaconferma, per quanto riguarda il MO,
disponibilità non solo ad agevolare la latitanza
dell'ES, ma anche a cooperare con lui in imprese criminose come la progettata rapina, nonchè nel P
possesso dell'arma del delitto. A proposito di questa,
non si vede quale interesse potessero avere il
DE e l'ES a farla cadere nelle mani dei
Carabinieri, fornendo loro un potenziale oggetto di indagine in un momento in cui il delitto non era stato scoperto ed esisteva per tutti i concorrenti la ragionevole aspettativa di sfuggire alle proprie responsabilità. In tale contesto il giudice di
appello, pur tenendo conto della non immediata nè
rettilinea maturazione dell'apporto collaborativo del
DE, ha ritenuto le dichiarazioni dibattimentali di costui, anche perchè coincidenti e sostanzialmente
necessitate dalle conoscenze già acquisite dagli investigatori, idonee a fornire ulteriore conferma al
27 quadro probatorio. Il discorso giustificativo della
decisione risulta in questi termini coerente ed esente da macroscopici vizi logici, mentre le doglianze difensive, nel proporre una alternativa "lettura" delle acquisizioni probatorie, esulano dai temi consentiti nel giudizio di legittimità, che rimangono circoscritti all'esame testuale della sentenza impugnata.
Quanto alla valutazione dell' alibi, Va ricordato che il giudice di appello ha fatto rinvio alle
argomentazioni espresse nella decisione di primo grado. Secondo questa (v. pag. 114) i testi d'alibi ricordano la presenza in cantiere del MO sino alle ore 16.30 circa;
il mattino successivo non si presentò
al lavoro e seppero che era stato arrestato.
Riferiscono che egli aveva prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per non brevi periodi, sia prima che dopo l'arresto. Poichè in
effetti risulta che all'epoca il MO fu arrestato più di una volta, in particolare, oltre che la sera
del delitto, anche il 26.5.1993 (non 1999, come erroneamente riportato dalla sentenza di appello) e il
18.10.1994, la circostanza riferita non era
univocamente ancorata ad un sicuro contesto temporale,
risultando perciò sostanzialmente neutra e inidonea ad
28 escludere la sua presenza sulla scena del delitto.
Anche tale argomentazione non è inficiata da evidenti vizi logici, nè comunque specificamente confutata dal
ricorrente, onde neppure sotto questo aspetto il gravame può trovare accoglimento. Infondate sono altresì le doglianze del IG e
della ED. Quanto al delitto di favoreggiamento personale, ad entrambi contestato, va ricordato che,
sul piano oggettivo, trattasi di reato a forma libera,
realizzabile con qualsiasi condotta che si traduca in aiuto a chi si sottrae alle ricerche dell'autorità,
svolte in relazione a precedente delitto punibile con
山
la reclusione. Nel caso di specie, il reato, ed anzi i reati presupposti erano oggetto di ordinanza cautelare, in effetti di a poco eseguita;
la
fornitura di acqua corrente al rifugio del ricercato e la somministrazione, sia pur saltuaria, di cibo ed
alloggio non possono considerarsi irrilevanti,
traducendosi necessariamente in una agevolazione al mantenimento dello stato di latitanza. Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, e non
è necessaria la precisa cognizione degli estremi del
reato per cui sono in corso le ricerche (Cass., Sez.
VI, 19.2/20.9.1991, Curci); la prova del dolo può
essere ricavata dalle circostanze in cui viene
29 prestato l'aiuto e dalla conoscenza della personalità
delinquenziale del soggetto aiutato. Ora, gli stessi ricorrenti invocano a scusa il prestigio criminale e
intimidatrice della personalità la forza sicchè non possono contemporaneamente dell'ES,
sostenere non avere avuto neppure generica nozione
delle gesta delinquenziali già da lui realizzate;
la sua condizione di latitante era resa evidente dalle stesse caratteristiche del rifugio apprestato nelle
campagne, cui i ricorrenti assicurarono la fornitura idrica (e ciò anche a prescindere dalle esplicite affermazioni dello stesso Albanese circa la piena conoscenza della sua condizione da parte degli ospiti,
citate dalla sentenza di primo grado a pag. 127).
Quanto al reato di detenzione d'arma ascritto alla
ED, con il gravame si deduce, che la ricorrente risulta avere ricevuto la pistola con l'incarico di
riconsegnarla nascostamente, dopo breve tempo, al
DE (il quale doveva a sua volta restituirla sia pure all'ES); essa quindi, oltre ad averne,
un limitatissimo spazio cronologico, una per incontrollata, ha comunque posto disponibilità
consapevolmente in essere una condotta che ha
consentito agli esecutori del delitto di mantenerne il integrato, sia possesso. E' quindi pienamente
30 il comportamento obbiettivamente che soggettivamente,
secondo il capo d'imputazione a illecito, contestato titolo di concorso. L'attenuante della lieve entità
del fatto è stata correttamente esclusa dai giudici di merito sul rilievo della particolare gravità del
contesto criminale in cui fu posta in essere la
condotta illecita;
la tesi della ricorrente, secondo
cui tale criterio di valutazione sarebbe estraneo ai parametri previsti dall'art. 5 L. 2.10.1967 n. 895, che hanno esclusivo riferimento alla quantità e
qualità delle armi detenute, in sè considerate,
contrasta con un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la previsione normativa è formulata in relazione ad una minore gravità della condotta, globalmente considerata, e
nell'applicazione il giudice è perciò tenuto a
considerare il grado di offensività del fatto in rapporto alle componenti oggettive e soggettive prima di procedere alla valutazione quantitativa e
qualitativa delle armi possedute (cfr.; per tutte,
Cass., Sez. Un., 8.4/27.6.1998, Cerroni).
Sia in ordine al favoreggiamento che alla detenzione d'arma ricorrenti deducono l'insuperabile condizionamento e lo stato di soggezione dovuti al prestigio mafioso dell'ES. Anche senza tener
31 i conto degli elementi sintomatici menzionati dai
giudici di merito
- indicativi di comportamento non già succube, ma dovuto a condivisione dei medesimi
disvalori va considerato che la situazione rilevanza soltanto indenunciata potrebbe assumere
presenza -almeno putativa degli estremi dello stato di necessità o di altra scriminante codificata;
non.
risulta invece neppure dedotta una qualsiasi, anche
implicita, intimidazione, nè ricorrono gli estremi della involontaria esposizione e dell'inevitabilità
del pericolo (basti pensare ai pasti spontaneamente offerti in casa).
Infine, le doglianze relative al mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti sono del tutto prive di base; al proposito va chiarito che
nessuna aggravante risulta contestata al IG
per il reato per cui è intervenuta condanna, sicchè la pena inflitta in primo grado e confermata dal giudice di appello venne fissata in anni due di reclusione
partendo da una base di due anni, con riduzione massima ad un anno e quattro mesi per le attenuanti generiche e finale aumento per la continuazione,
secondo quanto ritenuto di più episoditrattandosi -
distinti di favoreggiamento. Quanto alla OPPEDISANO,
l'unica aggravante contestata (art. 61 n. 2 C.P. per
32 la detenzione di pistola) è stata esclusa già in primo grado. Vanno perciò respinti i ricorsi del GALLACE, del
DE, del MO, del IG e della
ED.
Fondato è invece il gravame proposto nei confronti di quest'ultima dal P.G., sotto il profilo della carenza ed illogicità di motivazione. Il giudice di appello
114) assegna "rilievo centrale" allo(pagg. 113 -
scambio di battute riferito in dibattimento dall'ES al momento della consegna della pistola
("come lo ammazza?" "vi do la pistola per fare stare più tranquillo il US"). Ora, dal piano ed
inequivoco significato delle frasi citate (ed una diversa esegesi doveva essere congruamente
giustificata) si desume: 1) che la donna era già allora al corrente del disegno omicida;
2) che il
compito affidatole (ostentata assunzione della
custodia dell'arma e segreta riconsegna al detentore tramite il DE) le venne prospettato come funzionale alla realizzazione del delitto;
con l'ulteriore conseguenza che, avendolo essa accettato e fedelmente eseguito, ha indubbiamente e volontariamente posto in essere il contributo alla
Irrilevante e realizzazione criminosa richiestole.
33 in relazione al presupposto di fatto infondata è
quindi l'affermazione della mancanza di una "intesa" con 1'ES, poichè per la configurazione del concorso di persone nel reato non è necessario un previo concerto, essendo sufficiente la spontanea adesione all'altrui iniziativa nel corso dell'attività
esecutiva (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 1.7/10.9.1992,
Chieppa ed altro). D'altra parte, se invece, come
viene poco dopo affermato (pag. 118), le complessive risultanze probatorie rimangono incerte e depongono piuttosto per una rivelazione del progetto omicida soltanto "dopo la nota messinscena del passaggio dell'arma", era onere motivazionale del giudice di merito fornire una esaustiva disamina di tali acquisizioni, comparandole criticamente con quella di opposto significato espressamente menzionata, senza
limitarsi a contrapporle una vaga ed incontrollabile affermazione di sintesi. Del pari priva di consistenza logica è l'ulteriore argomentazione tendente ad
escludere "la effettività della incidenza del presunto apporto" in quanto: 1) "stante la solidità e definitività del disegno" non vi sarebbe stato spazio per un "rafforzamento del proposito in capo all'ES"; 2) costui, atteso il suo assoluto potere mafioso, avrebbe in sostanza mantenuto la piena
34 disponibilità dell'arma anche quando questa era
precariamente rimasta nelle mani della donna, talchè
la riconsegna doveva ritenersi necessitata e
inevitabile. Trattasi di circostanze chiaramente inidonee ad escludere il concorso nel reato, alla luce degli stessi principi di diritto prima correttamente esposti dal giudice di appello (pagg. 60 64), cui si
-
rinvia, e la conclusione raggiunta è oltretutto
contraddittoria con la contemporanea affermazione di responsabilità per concorso nella detenzione d'arma.
Non rileva, infatti, che l'ES fosse comunque
-
P
B
determinato a realizzare il disegno omicida, nè che la riconsegna dell'arma, "cortesemente" lasciata nelle
mani della padrona di casa in occasione del pranzo,
fosse "scontata"; assumono invece rilevanza,
nell'ambito del concreto "iter” esecutivo del delitto,
le modalità occulte e subdole della restituzione, atte a creare nella vittima il tranquillizzante convincimento che il suo accompagnatore fosse tuttora disarmato al momento in cui entrambi si avviarono verso il luogo Era pertantodell'esecuzione.
tale situazione fosse necessario stabilire se
percepita e perseguita dall'ES come condizione utile о necessaria per la realizzazione del delitto,
tenendo conto delle sue affermazioni
- verificate
35 ་
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nella loro consistenza intrinseca ed alla luce delle altre risultanze acquisite della personalità ed
affidabilitàesperienza criminale, dei limiti di dell'arma in suo possesso. (una pistola-giocattolo trasformata mediante sostituzione della canna occlusa. con altra sprovvista di rigature, che si sarebbe
inceppata dopo uno O due colpi quando il DE
sparò sul cadavere: cfr. pagg. 28 e 48 della sentenza di primo grado). Ove risulti comprovata una
valutazione di utilità della "messinscena" da parte dell'esecutore del delitto, sarebbero innegabili sia il rafforzamento della sua determinazione di agire in quel momento e con quelle specifiche modalità, sia
l'apporto causale alla realizzazione criminosa, così
come concretamente posta in essere,. La sentenza impugnata va perciò annullata sul punto che forma oggetto del ricorso del P.G., con rinvio ad
altra sezione della stessa Corte. Trattandosi di annullamento per vizio motivazionale, al giudice di rinvio è demandato il compito di una nuova ed autonoma disamina (ed eventuale integrazione, se necessaria)
delle complessive risultanze processuali e di
espressione, all'esito, di una decisione congruamente e logicamente giustificata, senza alcun vincolo nella
valutazione del merito salvo il divieto di utilizzare
36 le stesse argomentazioni qui censurate (cfr. Cass.,
Sez. I, 21.3/15.5.1996, Velotti). Fondato ed assorbente è altresì il primo motivo del gravame del FRANCO. La versione da questi resa
- e sostanzialmente mantenuta non originariamente consapevole apporto alla implica alcun suo
realizzazione del delitto, emerso soltanto all'esito del confronto del 14.3.1996 (in fase di indagini preliminari) con l'Albanese; in esso, per la prima volta, il collaboratore afferma di avere previamente comunicato al ricorrente l'identità della persona che attendeva a Molochio e lo scopo per cui era stata ivi convocata, così attribuendogli un ruolo di cosciente cooperazione nell'accompagnamento della vittima inconsapevole al cospetto ed in potere del "killer". Una simile affermazione, di fronte al persistente diniego del FR, fermo nel sostenere che la persona attesa gli era stata invece indicata come un cugino dell'ES, avrebbe richiesto un esauriente vaglio comparativo di attendibilità, invece ridotto al mero rilievo che il collaboratore non poteva aver taciuto
il disegno maturato al "fedele vettore e custode della sua latitanza", nè omesso di sollecitare "la prestazione di ogni opportuno apporto collaborativo
per la più puntuale riuscita del piano delittuoso";
37 affermazione meramente congetturale e priva di idoneo apparato dimostrativo. Non si è invece tenuto conto nè
della maggiore affidabilità in generale riconosciuta al FR in ragione del decisivo contributo fornito alle indagini senza alcun corrispettivo premiale, nè.
della genesi della sua collaborazione con gli inquirenti, ricondotta a "motivazioni di ordine
personale" su cui non viene svolta alcuna indagine nè
espressa la minima valutazione, pur essendo di rilevante interesse stabilire se la improvvisa decisione del "fedele custode" di consegnare, a breve distanza di tempo dal delitto, il latitante nelle mani degli investigatori dipenda dalla riferita
disapprovazione per le modalità della soppressione del
US (in relazione al plausibile timore di turbativa degli interessi delinquenziali nella zona) e valga perciò a confermarne l'attendibilità. Sull'opposto versante delle dichiarazioni dell'ES, viene dato atto che questi, in precedenza, non aveva attribuito
al FR alcun ruolo nel delitto e, al momento del
confronto, era al corrente della veste di informatore assunta dal predetto, O almeno la sospettava;
circostanza quest'ultima che impone in quanto possibile fonte di risentimento - un ineludibile approfondimento del giudizio di credibilità, e che
38 invece non è a tal fine considerata, essendo discussa soltanto ad altro proposito (cfr. pagg. 82 -- 83).
Solo una volta sciolto il nodo dell'attendibilità del chiamante in correità si sarebbe dovuto passare all'esame degli elementi di conferma, fra i quali è.
menzionato il ritrovamento, sulla vettura usata dal
US, di un appunto fattogli pervenire dall'ES
a mezzo dell' IN e contenente i numeri dei cellulari in uso al FR ed allo stesso ES;
trattasi di dato significativo, ma di per sè non
autonomamente dimostrativo di un consapevole contributo svolto, о comunque messo a disposizione,
per attirare la vittima alla portata dell'uccisore
(circa la probabilità che il contatto si sia di fatto verificato con altri mezzi, v. le considerazioni della sentenza di primo grado a pag. 90). La sentenza impugnata va perciò annullata anche nei confronti del FR per vizio di motivazione, con
identiche avvertenze al giudice di rinvio;
restano assorbiti gli altri motivi di gravame, con l'ulteriore
rilievo che l'eventuale utilizzazione degli esiti di
-intercettazioni disposte in altri procedimenti anche
se in fase diversa incontra soltanto i limiti di ammissibilità indicati dall'art. 270 C.P.P..
•P Q M
39 La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di
ED IA limitatamente al reato sub
(omicidio), nonchè nei confronti di FRANCO Rocco, e
rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte
d'Assise di Appello di Catanzaro;
rigetta i ricorsi di LL TO, DE
EL, MORFEI ES, OPPEDISANO Maria e
IG IN, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000
Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE
Росово Воловогоди
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
23 FEB. 2001
IL CANCELLIERE Michelina Romeo مص ر
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