Sentenza 17 luglio 1987
Massime • 1
Il mutamento di destinazione, con o senza realizzazione di opere effettuate senza autorizzazione, che comporta variazioni del carico urbanistico, cioè variazioni implicanti il mutamento degli standars a norma dell'art. 8 legge 28 febbraio 1985, n. 47, se è considerato dalla legge regionale variazione essenziale, è soggetto, oltre che alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 7, 9, 10, 12, anche alla pena stabilita all'art. 20 lett. A) predetta legge. Con le medesime sanzioni, amministrative e penali, è colpito il mutamento di destinazione effettuato unitamente alla realizzazione di opere edilizie per le quali sia necessaria la concessione o la autorizzazione, se esso non comporta aggravi del carico urbanistico. Inoltre il mutamento di destinazione, effettuato senza realizzazione di opere, mancante dell'autorizzazione comunale, nel caso in cui questa per le leggi regionali e la natura degli strumenti urbanistici sia necessaria, comporta, ai sensi dell'art. 25 U.C. legge 28 febbraio 1985, n. 47 l'applicazione delle sole sanzioni amministrative dell'art. 10, oltre al conguaglio del contributo di concessione se il mutamento determina il passaggio ad una categoria immobile con aliquota di contributo più elevata.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/1987, n. 11434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11434 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1987 |
Testo completo
-
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 17.7.87
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 3 PENALE SENTENZA
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 1468
Dott. BERNARDO GAMBINO Presidente
1. Dott. BRUNO PAPILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » FRANCESCO SIENA N. 42916/86
MARTINO CECI 3. >>>
ANTONIO MORGIGNI
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CORTE SUPREPAID CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFIC COPIE
SENTENZA Rilasciata copia studio Pestues. per dirits: 1. 6000 by. sul ricorso proposto da
175.610.1989
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio BORZONE per diritti L. 2000
|| 15 NOV. 1990
IL CANER avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino
del 24 giugno 1986 CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilascista cia studio al C
Оба 4btc. 1990 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
IL CELLIERE Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
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A. Spincel - Roma GURTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Ri.. si dio al Allurges 20001 dr. Ceci per diriui APR. 1993 V
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Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Cucco
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limi-
tatamente alla contravvenzione di cui al capo
Alin a) perché il fatto non é preveduto come reato,
Или rigettarsi nel resto il ricorso.
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 giugno 1986 la Corte di Ap-
pello di Torino (4^ Sez. Pen.) confermava la sen-
tenza emessa il 13 novembre 1985 dal Pretore di
Novara che aveva condannato NE IC alla pena di giorni trenta di arresto e L. 300.000 di ammenda quale colpevole del reato di cui all'art. formità della concessione edilizia, adibito i loca- 3 -
li di un piano interrato ad attività artigianale di carrozziere e laboratorio per la costruzione di porte industriali, anziché a rimessa e magazzino,
nonché del reato di cui all'art. 17 lett. b) stessa legge per avere, senza concessione, costruito una soletta di mt. 6 x 8 circa, a copertura di parte dello scivolo di accesso al piano interrato suddetto.
Ricorre l'imputato per Cassazione, deducen-
do insufficiente motivazione della sentenza sulla pronuncia di responsabilità della costruzione abu-
sivat, essendone estraneo, quale locatore dell'im-
mobile, stante che l'anzidetta soletta di protezio-
ne dello scivolo di accessO era stata realizzata dagli affittuari del piano interrato;
si doleva,
| poi, che il mutamento della destinazione di uso del-
la stessa, senza l'esecuzione di opere edilizie,
non fosse stato escluso dalla previsione di illeci-
to penale, alla stregua di quanto disposto con l'art. 25 L. 28 febb. 1985 n. 47 e art. 2 C.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Erronea va considerata la tesi addotta dalla Corte a sostegno della sussistente rilevanza penale del mutamento della destinazione di uso di immobile, anche dopo l'entrata in vigore della legge Лик
i
:
n. 47/85; quali che possano essere le incertezze che la sentenza addebita alla dottrina, sul punto,
questa Corte ha colto, da tempo, il carattere inno-
vativo con cui la nuova legge regola la materia del-
1'autorizzazione per mutamento di destinazione sud-
detta, traendolo dalla disciplina dettata con 1 nor-
mą di cui agli art. 8 lett. a), 10 e. 25 u.p., appli cabili alla specie qualf ius superveniens più favo revole all'imputato. Sotto il profilo sanzionatorio delle regole sulla destinazione ed il mutamento, effettuato senza l'intervento del potere pubblico,
la nuova normativa si atteggia nei modi seguenti:
1°) il mutamento di destinazione, con ° senza rea-
lizzazione di opere effettuate senza autorizzazio- ne, che comporta variazioni del carico urbanistico,
cioé variazioni implicanti il mutamento degli stan- dars a norma dell'art. 8 L. 47/85, se é considera-
to dalla legge regionale variazione essenziale, é
soggetto, oltre che alle sanzioni amministrative di cui agli art. 7 - 9 - 10 12, anche alla pena-
stabilita all'art. 20 lett. a) predetta legge;
2°) con la medesima sanzioni, amministrative e pe-
nali, é colpito il mutamento di destinazione effet-
tuato insieme con la realizzazione di opere edilí-
zie per le quali sia necessaria la concessione 1'autorizzazione, se esso non comporta aggravi del 5
carico urbanistico%;B 3°) il mutamento di destinazio-
ne, effettuato senza realizzazione di opere, mancan-
te dell'autorizzazione comunale, nel caso in cui questa per le leggi regionali e le nature degli strumenti urbanistici sia necessaria, comporta, ai sensi dell'art. 25 u.c. L. 47/85, l'applicazione delle sole sanzioni amministrative dell'art. 10, ol-
tre al conguaglio del contributo di concessione se il mutamento determina il passaggio ad una catego-
ria immobiliare con aliquota di contributo più ele-
vata.
E poiché a questa terza ipotesi si riconduce la
specie portata al controllo di legittimità, trattan-
do di mutamento della destinazione d'uso del piano interrato conseguito senza effettuazione di opere edilizie, in assenza dell'autorizzazione del Sin-
daco, sottoposto, pertanto, alle sole sanzioni pe-
cuniarie se provata la contrarietà a prescrizione della legislazione regionale o a quelle stabilite dagli strumenti urbanistici, va disposto l'annul- l'amento senza rinvio della sentenza impugnata li-
mitatamente alla ritenuta contravvenzione di cui al capo a) dell'imputazione perché il fatto non é
più preveduto dalla legge come reato. de
Quanto alla restante pronuncia di condan-
na per violazione dell'art. 17 lett. b) L. n. 10/
77 essa incorre nel denunciato difetto di motivazio ne, non soddisfacendo all'obbligo di legge la mera considerazione che il NE, perché abitante al piano rialzato dello stabile, non poteva non essere consapevole dell'erezione, abusiva, della soletta a protezione dell'accesso al piano interrato che egli aveva concesso in locazione;
l'argomentazione ad-
dotta a giustificare il giudizio di responsabilit del prevenuto appare logicamente inconciliabile se riferita al contenuto del reato contestato;
si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza su punto con rinvio del procedimento ad altra Sezione
della Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limita-
tamente alla contravvenzione di cui al capo a) del-
la imputazione perché il fatto non é preveduto come reato. Annulla, sto, la predetta sentenza, per difetto di motivi inele rinvia il giudizio ad al-
tra Sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma il 17 luglio 1987. :
IL PRESIDENTE
Ecc. dott. BERNARDO GAMBINO
Випали заліпо IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. MARTINO CECI
IL CAN
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
10 NOV. 1987
IL CANGELEGE
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 lett. a) L. 28.1.1977 n. 10 per avere, in dif-