Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/1987, n. 11434
CASS
Sentenza 17 luglio 1987

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Il mutamento di destinazione, con o senza realizzazione di opere effettuate senza autorizzazione, che comporta variazioni del carico urbanistico, cioè variazioni implicanti il mutamento degli standars a norma dell'art. 8 legge 28 febbraio 1985, n. 47, se è considerato dalla legge regionale variazione essenziale, è soggetto, oltre che alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 7, 9, 10, 12, anche alla pena stabilita all'art. 20 lett. A) predetta legge. Con le medesime sanzioni, amministrative e penali, è colpito il mutamento di destinazione effettuato unitamente alla realizzazione di opere edilizie per le quali sia necessaria la concessione o la autorizzazione, se esso non comporta aggravi del carico urbanistico. Inoltre il mutamento di destinazione, effettuato senza realizzazione di opere, mancante dell'autorizzazione comunale, nel caso in cui questa per le leggi regionali e la natura degli strumenti urbanistici sia necessaria, comporta, ai sensi dell'art. 25 U.C. legge 28 febbraio 1985, n. 47 l'applicazione delle sole sanzioni amministrative dell'art. 10, oltre al conguaglio del contributo di concessione se il mutamento determina il passaggio ad una categoria immobile con aliquota di contributo più elevata.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/1987, n. 11434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11434
    Data del deposito : 17 luglio 1987

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