Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6912 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
1 6912/01 €0.77 1500 CANCILLERIA LI A TALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 22/1/01 Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere 66 Gron. 15216Dott. Carlo CIOFFI Rep. 2537 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesca TROMBETTA 66 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. SENTENZA || 21 MAG 2001 sul ricorso iscritto al n. 7406/2000 R.G. proposto IL CANCELLIERS da OGGETTO AZIONE DI DI GISI IE, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Faà di REINTEGRAZIONE ن كلة NEL PA Bruno n. 52, presso lo studio dell'Avv. Patricia Moschese, difeso dall'Avv. Giuseppe Colella in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
TE AR, quale procuratore generale di LO LO e di UO TA AR, come da atti Notar De Feo 26.4.1980 rep. 32591, 9.5.1980 rep. 901 e 22.4.1983 rep. 40643, domiciliato per legge 1 111/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dal Sig. ANDREOTTOL per diritti L20000 +6 dall'Avv. Saverio Andreottola in virtù di procura speciale in calce al 24 SET. 2001il IL CANCELLIERE controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza 20 ottobre-9 novembre 1999 n. 1323/99 LIRE 10000 CANCELLERI del Tribunale di Avellino. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
R739839 Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Giuseppe Colella che ha chiesto R739840 l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per il controricorrente, l'Avv. Saverio Andreottola che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 386 del 1994, il Pretore di Avellino, decidendo una controversia possessoria instaurata nell'ottobre del 1989 da AR LO, quale procuratore generale dei coniugi LO LO e TA AR UO, nei confronti di IE Di IS, ordinò a quest'ultimo, a conferma di un precedente provvedimento interdittale, di reintegrare detti coniugi nel possesso di una servitù di passaggio che essi esercitavano su un fondo di sua proprietà in Mercogliano. 2 La decisione fu impugnata dal soccombente ma il Tribunale di Avellino, con la sentenza precisata in epigrafe, nella resistenza di controparte, ha dichiarato inammissibile il gravame, per mancanza del requisito della specificità dei motivi come richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ.. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Di IS. AR LO, nella qualità, replica con controricorso. Il Di IS ha anche presentato memoria, della quale, però non può tenersi conto perché fuori termine. Rileva subito la Corte che, come puntualmente eccepito dal resistente, non è dato in alcun modo individuare nell'atto di ricorso i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata e tanto meno le norme di diritto su cui tale richiesta si fonda. Il ricorrente, infatti, dopo una contorta e poco comprensibile esposizione dei fatti di causa e della vicenda processuale, si limita ad affermare testualmente nelle ultime sei righe: "Il Tribunale, trascrivendo dalla prima all'ultima parola l'atto d'appello e travedendovi 'incertezza assoluta sui limiti e sulla portata del chiesto riesame,...espressioni troppo generiche,...nullità della citazione,...inammissibilità dell'appello, eccetera' e facendo inadeguato abuso d'una vasta bistrattata e distorta giurisprudenza, ne dichiara la nullità". 3 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 366, 1° comma n. 4, cod. proc. civ.. Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del procedimento di cassazione a favore della parte resistente, liquidandole in £ 2 129700, ivi comprese £ 2.000.000 (due milioni) per onorario. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001. IL PRESIDENTE Vanu IL CONSIGLIERECONSIGLIERE ESTENSORE C all Ou IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Calorico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Kalezico UFFICIO DELLE SET. 200 MA 2 Госес 4 270,000 Seria dată 270000 versate £ DUECENTOSETTANTAMILA Registrat p. II Dirigente Area Servizi alns (D.ssa AR Grazia DI FILIPFO) #Responsabile Servizio Atti Giudizi (lire (Dr 44 BACCICHING