Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9840
CASS
Sentenza 19 luglio 2001

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, emessa il 3 maggio 2001, con il giudice relatore Dott. Mario Rosario Morelli. Le parti in causa erano il Comune di Venezia, ricorrente, e la società Os LV, Gerico SpA, intimata. Il Comune impugnava la sentenza della Pretura di Venezia che aveva accolto l'opposizione a una cartella esattoriale per una sanzione pecuniaria, sostenendo la nullità della cartella per mancanza di motivazione e la decadenza dal diritto di riscossione per non aver iscritto la somma a ruolo entro i termini previsti. Inoltre, si contestava la prescrizione del diritto alla riscossione, essendo trascorso il termine quinquennale.

La Corte ha respinto il ricorso del Comune, confermando la decisione del Pretore. Ha ritenuto infondata la censura di nullità della sentenza, chiarendo che non vi era contraddizione tra motivazione e dispositivo. Inoltre, ha dichiarato inammissibile la questione della prescrizione, sottolineando che tale questione doveva essere sollevata come opposizione all'esecuzione e non tramite ricorso per cassazione. La Corte ha quindi stabilito che la sentenza del Pretore, basata sulla prescrizione, si era consolidata nel giudicato, rendendo inammissibili le ulteriori censure del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9840
    Data del deposito : 19 luglio 2001

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