Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9840 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
ITALIANA BBLICA A E L N L IO E Z /D A R 9 REP T T. IS 01 R G E 'A TALI NO984 R LL NOME DEL FOROL A A D " 7 S 1 T A 3 N TE SUPRE CASSAZIONE E ER S Oggetto "E S A SANZIONE C.S. SEZIONE PRIMA CIVILE OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE PRESCRIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11678/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere 22443 Cron. Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 03/05/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTOLINI 34, presso l'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIDONI GIULIO e MORINO M. MADDALENA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SA SI, GERICO SpA;
- intimate 2001 avverso la sentenza n. 547/97 della Pretura di VENEZIA, 1170 Sezione distaccata di MESTRE, depositata il 18/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Marco Paoletti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento motivi secondo, terzo, quarto e quinto, l'assorbimento del sesto motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Venezia Sezione di- staccata di Mestre del 28 aprile 1997, proposto ai sen- si dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, IA NO si opponeva alla cartella esattoriale ricevuta il 28 marzo 1997, relativa ad una sanzione pe- cuniaria per violazione del codice della strada accer- tata in Mestre 1'11 luglio 1992. L'opponente deduceva la nullità della cartella perché priva di motivazione (violazione dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241) e perché in essa non erano indicati il termine e l'autorità alla quale ricorrere (violazione dell'art. 3, comma 4, della stessa legge n. 241/90). In secondo luogo l'opponente rilevava la decadenza del Co- mune dal diritto di procedere alla riscossione in quan- to la somma dovuta a titolo di sanzione non era stata 2 iscritta a ruolo entro i termini previsti dall'art. 17 del D. P.R. n. 602/73. In terzo luogo l'opponente dedu- ceva la prescrizione del diritto alla somma dovuta, es- sendo trascorso il quinquennio previsto dall'art. 28 della legge n. 689/81. Il Comune di Venezia si costituiva a mezzo di un proprio funzionario ed eccepiva il difetto di giurisdi- zione del giudice ordinario, contestando altresì i mo- tivi dell'opposizione. Il Pretore adito, con la sentenza depositata il 18 aprile 1998, respingeva l'eccezione del difetto di giu- risdizione e, nel merito, accoglieva l'opposizione, ri- tenendo sussistente la decadenza del diritto di riscos- sione della sanzione per la violazione dell'art. 17 del D. P. R. n. 602/73 (poiché il ruolo era stato formato ol- tre la scadenza del 31 dicembre 1992) e ravvisando an- che il compimento del termine di prescrizione quinquen- nale, decorrente dalla data di accertamento della vio- lazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il Comune di Venezia, deducendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione del G.O. (in ordine ad atti, come nella specie, successivi alla intervenuta formazione del titolo esecutivo) e denunciando, con i residui cinque mezzi, nullità della sentenza, nonché 3 violazione di legge (artt. 17 dPR 602/73; 206 C.d.S.; 28 1. 1981 n. 689) e vizio di motivazione per quanto attiene alla decadenza ed alla prescrizione, a suo av- viso, erroneamente ritenute dal Pretore. Risolta previamente la questione di giurisdizione, con sentenza n. 1162/2000 delle sezioni unite, dichia- rativa della giurisdizione del G.O., la causa è stata quindi rimessa a questa Sezione per l'esame delle re- stanti censure del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Respinta con la richiamata sentenza delle Sezioni unite l'eccezione di difetto di giurisdizione di cui al primo mezzo della impugnazione del Comune, Osserva ora il Collegio con riguardo ai restanti motivi del medesi- mo ricorso. A) E' infondata la censura di "nullità della sen- tenza (formulata nel quinto mezzo, ma che, per il suo carattere pregiudiziale, va esaminata preliminarmente) in quanto, diversamente dalla prospettazione del ricor- rente, il diretto riferimento alla "ordinanza ingiun- zione", in luogo che alla "cartella esattoriale" (rela- tiva alla sanzione di cui alla predetta ingiunzione) nel dispositivo di annullamento della sentenza pretori- le, non introduce alcun elemento di contraddizione od antimonia tra motivazione e dispositivo della stessa;
e 4 non configura, quindi, la pretesa, causa di nullità. E' inammissibile la censura (articolata nel quarto mezzo) relativa alla prescrizione, in quanto la denun- cia di una causa di estinzione del diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione si risol- ve propriamente in un motivo di opposizione alla esecu- zione ai sensi dell'art. 615 c.p.C. (cfr. Sez. un. Nn. 489, 491/2000), la decisione sul quale è impugnabile come tale, solo con il mezzo del gravame e non con ri- corso per cassazione (cfr. Sez. un. N. 562/2000). C) Risultano conseguentemente inammissibili i resi- dui motivi (2° e 3°), non avendo, a questo punto, il Comune più interesse a contestare gli ulteriori profili di irritualità della cartella esattoriale ravvisati dal Pretore, una volta che la sentenza di annullamento del- la cartella e della sanzione in oggetto si è comunque ormai consolidata nel giudicato in relazione alla sua autonoma ratio decidendi, fondata appunto sulla pre- scrizione, per effetto della mancata proposizione dell'appello sul punto. Il ricorso va conclusivamente, quindi, respinto nella sua interezza. Nulla va disposto per le spese in assenza di con- troparti costituite.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 3 maggio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Baldassarre Mario Rosario Mo lli V Baldasson Sivile CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti IL CANCELLIERE i e Damined 19 LUG 2001 E N IO Z A R T IS T. " G 7 E A 1 R R L 3 'A L . A L E N L D D E 7 E D 6 T 9 I -1 N S E -5 N S E 3 E S " E I G A G E L 6