Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
05507 /02 Reg. gen. N° 19562/1999+22914/1999 23 gennaio 2002] Oggetto: esecuzione contratto p REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron losus LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE перhep 1258 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. CARLO CIOFFI Consigliere IL SOLE 24 ORE dal Sig.
1.55 Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere per diritti € 17 APR. 2002 Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CURATELA del FALLIMENTO DELLA GAMMA s.r.l.. in persona del curatore avv. Pietro Lovero, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pinerolo n. 22, presso l'avv. Gaetano Giacovazzo (studio avv. Ernesto Palatta), che lo difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente principale -
contro
R.E.I. (Realisation Europeenne Immobiliaire). in persona del legale rappresentante pro tempore RU AT, nonché il RU AT in proprio, elettivamente domiciliati in Roma. Viale Parioli n. 180. presso l'avv. Mario 19562-99 - 22914 1999 R.E.L. (Realisation Europeenne Immobiliare) Fallimento GA s.r.l. 36/02 Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 2 Sanino, difesi dall'avv. Luigi Paccione forza di mandato in atti: Controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 2 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Luigi Paccione;
Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 13 aprile 1992 AT RU, in proprio e nella फा qualità di legale rappresentante della società REI (Realisations Européenne Immobilières) con sede in Parigi. premesso che con contratto preliminare del 2 febbraio 1988 la s.r.l. GA, con sede in Roma, aveva promesso di vendere a lui o a persona da nominare, per il prezzo di L. 295.000.000 oltre IVA. da pagarsi in varie rate, un appartamento da costruire in Bari, al quartiere San Pasquale, e da consegnare entro il termine del 30 giugno 1989. prorogabile di sei mesi, e che il 24 luglio 1991 aveva pagato l'ultima rata del prezzo, ricevendo contestualmente in consegna l'immobile, ma senza che la promittente venditrice provvedesse poi alla stipula del contratto definitivo, nonostante un suo sollecito scritto: tanto premesso dichiarava anzitutto di nominare parte acquirente la soc. REI. da lui rappresentata. la quale accettava, e quindi intimava alla soc. GA di comparire davanti al notaio Francesco Reboli il giorno 20 aprile successivo, per la stipula dell'anzidetto contratto definitivo. In caso di inosservanza dell'intimazione il RU con il medesimo atto conveniva la GA davanti al tribunale di Bari 19562:99 22914 1999 R.E.I. (Realisation Europeenne Immobiliare) Fallimento GA s.r.l. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 per sentire in via principale dichiarare il già avvenuto trasferimento dell'appartamento in questione;
in subordine disporre a norma dell'art. 2932 c.c. il trasferimento dello stesso in favore della soc. REI. Si costituiva la società convenuta contestando la richiesta principale. data la indubbia natura di preliminare del contratto del 2 febbraio 1988; contestava poi anche la richiesta subordinata fondata sull'art. 2932 c.c. sia perché l'art. 6 del contratto aveva rimesso alla volontà della venditrice la determinazione della data della stipula del contratto definitivo e la stessa, verificati i tempi necessari al disbrigo delle pratiche di carattere amministrativo, aveva comunicato alla controparte che si sarebbe proceduto a tale stipula entro e non oltre il 30 giugno प 1993, sia perchè il RU, per non pagare a tempo debito il saldo di £. 120.000.000, che avrebbe dovuto versare alla consegna dell'appartamento, aveva ritardato tale consegna, e quando questa finalmente era stata effettuata aveva pagato il saldo. ma non anche gli interessi e gli oneri condominiali conseguentemente dovuti come da contratto (i primi pari a circa £. 24.000.000 ed i secondi a £. 2.452.866), per cui la GA proponeva a propria difesa l'eccezione di inadempimento della controparte, con la conseguente richiesta di rigetto della domanda attorea, ed inoltre chiedeva in via riconvenzionale la condanna del RU al pagamento di detti interessi ed oneri. Il tribunale. con sentenza del 4 gennaio 1995, accogliendo la domanda attorea per quanto di ragione. e ritenuta la natura preliminare del contratto. trasferiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. la proprietà dell'appartamento alla società REI. con effetto tuttavia dal giorno in cui la parte acquirente avesse pagato integralmente gli interessi legali sulla somma di £. 120.000.000. decorrenti 19562 99 + 22914-1999 R.E.L. (Realisation Europeenne Immobiliares Fallimento GA s.r.l. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 dall'agosto 1990 al 24 luglio 1991, e gli oneri condominiali relativi al medesimo periodo;
rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta. Avendo la GA proposto impugnazione, cui resistevano il RU e la REI, che proponevano anche impugnazione incidentale. la Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 ottobre 1998, parzialmente accogliendo il gravame incidentale. disponeva l'eliminazione dal dispositivo della sentenza impugnata dell'inciso secondo cui il trasferimento avrebbe avuto effetto dal giorno in cui la parte acquirente avesse pagato integralmente gli interessi legali sulla somma di £. 120.000.000 decorrenti dall'agosto 1990 al 24 luglio 1991 e gli oneri u n condominiali relativi al medesimo periodo. Condannava comunque la acquirente società REI a pagare gli interessi legali relativi a tale periodo, sospendendone tuttavia il pagamento sino a quando la GA non avesse cancellato tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile trasferito con la sentenza appellata. confermando nel resto. La corte rilevava che l'art. 8 del contratto preliminare. dopo avere stabilito che il saldo di £. 120.000.000 doveva essere pagato in contanti alla data della consegna dell'immobile, prevedeva anche che tale somma, a richiesta del promittente acquirente, potesse essere pagata alla stipula del rogito mediante ottenimento di mutuo ipotecario, e che in tale ipotesi, per tutto il periodo necessario all'ottenimento del mutuo, il promittente acquirente avrebbe pagato alla GA gli interessi maturati nella misura del T.U.S. + 3 punti, a partire dalla data di decorrenza della consegna e fino alla materiale erogazione del mutuo. Era quindi evidente che tale tasso di interesse maggiorato riguardava solo l'ipotesi contemplata. E poiché per la validità degli interessi superiori al tasso legale 19562/99 + 22914:1999 R.E.1. (Realisation Europeenne Immobiliare) Fallimento GA s.r.l. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 occorre, a pena di nullità, la pattuizione per iscritto, la previsione dell'art. 8 non poteva essere estesa al caso di ritardo del pagamento dovuto ad altre cause. La data della consegna, in base all'art. 5 del preliminare, era stabilita entro 10 giorni dall'invito che sarebbe stato fatto dalla venditrice con lettera raccomandata, e tale raccomandata era stata inviata al RU il 25 luglio 1990 al suo nuovo indirizzo di Parigi, al n. 15 di rue Tiquetonne, comunicato alla GA da un fratello dello stesso RU. Peraltro la raccomandata, malgrado le affermazioni contrarie del RU, doveva ritenersi giunta a destinazione, poiché sull'avviso di ricevimento vi era, nello spazio riservato alla firma del destinatario, una sigla che il RU, non aveva tempestivamente disconosciuto, essendosi limitato a sostenere solo con la comparsa conclusionale di primo grado che “le missive e cartoline postali esibite dalla controparte non recano la firma del sig. AT RU". La corte rilevava quindi che il mancato pagamento da parte degli acquirenti degli interessi legali sul saldo (pagato) di £. 120.000.000 e delle quote condominiali, per la loro trascurabile entità. non giustificavano il rifiuto della GA di trasferire l'immobile. e che comunque la parte acquirente aveva il diritto di sospendere i pagamenti fino a quando la venditrice non avesse provveduto a cancellare tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il fallimento della GAMMA s.r.l.. in persona del curatore, per due motivi di ricorso, cui resistono con controricorso la R.E.I., in persona del legale rappresentante AT RU, nonché lo stesso RU in proprio, i quali hanno anche proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. 19562 99 +22914 1999 R.E.I. (Realisation Europeenne Immobiliares Fallimento GA s.r.l. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 6 MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi. in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1460 c.c.. nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza, la ricorrente principale censura sia l'applicazione sulla somma di £. 120.000.000, dovuta dai promittenti acquirenti. degli interessi legali anziché di quelli pari al tasso ufficiale di sconto vigente all'epoca, aumentato di tre punti, come stabilito dall'art. 8 del contratto preliminare, sia la decorrenza di detti interessi dal mese di agosto 1990 al 24 luglio 1991. Sul primo punto rileva che la corte di appello, con una interpretazione meramente letterale e riduttiva dell'art. 8 del contratto, avrebbe escluso l'applicabilità nel caso di specie del tasso pattuito. prescindendo da qualsiasi ricerca della effettiva intenzione delle parti, che era quella di riconoscere alla GA un equo compenso per il ritardo nel pagamento del prezzo per motivi ricollegabili alla erogazione del mutuo e quindi, in definitiva, per fatto e colpa dei promittenti acquirenti. Sul secondo punto la ricorrente principale rileva che la corte avrebbe disatteso il chiaro significato della raccomandata datata 11 aprile 1990. con la quale la GA comunicava agli acquirenti l'avvenuta ultimazione dei lavori per la consegna. invitandoli a contattare il geom. Siciliani. E poiché l'art. 5 del preliminare stabiliva che la consegna doveva avere luogo entro e non oltre 10 giorni dall'invito che la venditrice avrebbe fatto con lettera raccomandata, era evidente che l'acquirente avrebbe dovuto corrispondere il saldo di £. 120.000.000 entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata. Non avendo a 19562 99 - 22914 1999 R.E.1. (Realisation Europeenne Immobiliare) Fallimento GA s.r.. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 tanto provveduto, egli era tenuto a corrispondere gli interessi convenzionali sin dalla comunicazione effettuata con detta raccomandata. Il motivo non è fondato. In sostanza esso si risolve in censure relative alla interpretazione data dalla corte di appello a due clausole contrattuali e ad un documento prodotto in giudizio con motivazione logica e priva di contraddizioni. Sul primo punto. infatti, la corte barese ha correttamente rilevato che la pattuizione di interessi superiori al tasso legale deve essere fatta per iscritto e non può essere estesa a casi diversi da quelli esplicitamente contemplati dal contratto. per cui nell'ipotesi in cui il pagamento del saldo, anziché avvenire al momento della consegna dell'immobile, veniva differito a quello della stipula del rogito per ragioni diverse da quella della necessità. per l'acquirente. di provvedere alla stipula di un mutuo, non potevano applicarsi, sulla somma pagata in ritardo. interessi superiori a quelli legali, come invece era stato esplicitamente stabilito per l'ipotesi in cui il ritardo del pagamento fosse dovuto alla necessità di espletare le pratiche necessarie alla stipula di un mutuo. Contro tali argomentazioni parte ricorrente non ha saputo indicare alcuna specifica violazione di norme di ermeneutica, limitandosi a dire che si tratterebbe di una interpretazione letterale e riduttiva, ma ciò non basta, evidentemente, ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata. Per quanto riguarda poi la decorrenza degli interessi, la corte di appello ha rilevato che la raccomandata con a.r. inviata l'11 aprile 1990 dalla GA per invitare la parte acquirente alla consegna dell'immobile non era sufficiente a fare decorrere gli interessi sulla residua somma dovuta per il saldo del prezzo, stante il suo contenuto piuttosto generico e vago, e quindi insufficiente al fine di una 19562 99 + 22914-1999 R.E.L. (Realisation Europeenne Immobiliare) Fallimento GA s.r.l. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 regolare costituzione in mora. evidenziando che la missiva si concludeva con l'invito a prendere contatto telefonico con tale geometra Siciliani per la consegna dell'immobile, e quindi senza fissare una data precisa, per cui non poteva trovare applicazione l'art. 5 del contratto, in base al quale la consegna sarebbe avvenuta entro 10 giorni dal relativo invito. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e l'omessa motivazione su altro punto decisivo. la ricorrente principale lamenta che la corte di appello abbia condannato la GA al pagamento di tutte le spese del giudizio di secondo grado, pur avendo accolto solo in parte l'appello incidentale della controparte. Il motivo è inammissibile, in quanto censura il potere discrezionale del giudice in materia di governo delle spese giudiziali che, com'è noto, incontra quale unico limite il divieto di porre le stesse - anche solo in parte a carico della parte che sia risultata totalmente vittoriosa. Nella specie l'appello principale della GA non aveva trovato accoglimento, per cui la stessa era sostanzialmente soccombente, e la corte di secondo grado ha evidentemente dato poco rilievo. sotto il profilo dell'accollo delle spese, al fatto che l'appello incidentale proposto dalla controparte fosse stato accolto solo in parte. I ricorrenti incidentali, dal canto loro, denunziano i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione relativamente al capo della sentenza con cui la corte di appello ha confermato la condanna nei confronti della R.E.I. al pagamento degli interessi legali sulla somma di £. 120.000.000, decorrenti dall'agosto 1990 al 24 luglio 1991. e degli oneri condominiali relativi al medesimo periodo, sebbene non fosse risultata provata la effettiva ricezione, da parte del RU, 19562 99 -22914:1999 R.E.I. (Realisation Europeenne Immobiliare) Fallimento GA s.r.l. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 0 abitante a Parigi alla via V. Hugo 12. dell'invito a prendere in consegna l'immobile, inviatogli con raccomandata a/r del 25 luglio 1990 indirizzata a Parigi alla rue Tiquetonne 15. in base alla considerazione che il RU avrebbe dovuto disconoscere la sigla che appare nello spazio riservato alla firma del destinatario. anziché limitarsi a contestarla e ad affermare, solo nella comparsa conclusionale. che le missive e cartoline postali esibite dalla controparte non recavano la sua firma. Il difensore del RU aveva invece subito affermato come "la corrispondenza della GA qui esibita non sia mai stata recapitata al sig. RU". Il motivo è infondato poiché il disconoscimento di una scrittura. o anche della semplice firma (sottoscrizione), per il disposto di cui all'art. 214 c.p.c. deve avvenire formalmente, cioè in maniera specifica e chiaramente determinata, non essendo sufficiente l'uso di espressioni generiche o indirette. Nel caso di specie la forma usata dal RU, riportata nel motivo di ricorso in esame, solo implicitamente contestava l'autenticità della firma risultante sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto si limitava a negare di avere ricevuto la corrispondenza esibita dalla controparte, e correttamente la corte di secondo grado ha ritenuto che il disconoscimento effettuato in seguito, con la comparsa conclusionale. fosse tardivo. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati sia con il ricorso principale che con quello incidentale determina il rigetto di entrambi. Quanto alle spese del presente giudizio. dato l'esito dello stesso vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
19562:99 - 22914 1999 R.E.I. (Realisation Europeenne Immobiliare) Fallimento GA s.r.l. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 10 Riunisce i ricorsi. Rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2002. Ugo Dinggin est, Spracheur IL CANCELLIERE C1 Erancesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 10ST 129,11 456T 30 99 - TOT:160,10 AGENZIA DILLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in catal17611700 4. 26373 160.10 al n NEA/10 CENTO (euro p. Il Dirigenic Area Servizi (Dott.ssa Ma la Crazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) 19562-99 -22914/1999 R.E.L. (Realisation Europeenne Immobiliare) Fallimento GA s.r.l. Udienza del 23 gennaio 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio.