Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 17-ter, comma 2, lett. a), della legge 22 aprile 1941 n. 633, la condotta di "porre altrimenti in commercio" è integrata da ogni atto commerciale di natura preparatoria rispetto alla vendita, come l'introduzione delle cose in magazzini o altri locali di deposito destinati a realizzare lo scopo per cui le cose sono detenute o comunque prodotte, nonché la predisposizione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, diretta alla vendita di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2017, n. 39546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39546 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
39546 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.Work sez Piero Savani - Presidente - sez. Relatore - UP 27/06/2017- Vito Di Nicola Angelo Matteo Socci R.G.N. 864/2017 Antonella Di Stasi Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BR IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13-05-2016 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avvocato Maria Giuseppina Piera Saija che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese;
udito per la ricorrente FA PE, sostituto processuale dell'avvocato Massimo Leandro Boggio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, in data 23 maggio 2014, concedeva alla ricorrente la non menzione della condanna sul certificato rilasciato dal casellario giudiziale, riduceva la provvisionale accordata alle parti civili in euro 6.000,00 ciascuna, confermando nel resto l'impugnata sentenza che aveva condannato l'imputata alla pena di anni uno di reclusione ed curo 3.000,00 di multa per reato previsto dall'articolo 171-ter, comma 2, lett. a), della L. 22 aprile 1941, n. 633 poiché, nella qualità di legale rappresentante pro tempore e titolare rispettivamente della Società Accademia Ligure s.r.l. e del Centro Studi di BR IA, correnti in Genova, per uso non personale e comunque a fini di lucro, vendeva o comunque poneva in commercio oltre cinquanta copie di opere o parti di esse tutelate dal diritto d'autore. In particolare, tra le altre, poneva in vendita le dispense tratte, o comunque generate, dai libri di testo indicati nel capo di imputazione. ven 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza la ricorrente, tramite il difensore, solleva tre motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo quanto alla consapevolezza e alla volontarietà dell'imputata di vendere o comunque porre in commercio opere o parti di esse - tutelate dal - diritto di autore (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Sostiene che la sentenza del Tribunale di Genova, travisando alcune testimonianze, assegnava alla ricorrente, fra le altre, la qualità di "esperta in psicologia didattica", condizione professionale soggettiva che una volta - applicata alla predisposizione e alla consegna dei piani di studio degli studenti non rendeva credibile la professione di buona fede invocata dalla stessa. Il punto, oggetto di specifica impugnazione, sarebbe stato insufficientemente e illogicamente risolto dalla Corte di appello, la quale, pur escludendo implicitamente che la ricorrente si occupasse di attività didattiche assimilabili (correttamente ricondotte al corpo docente e alla Preside), ha assegnato tuttavia al suo ruolo imprenditoriale la medesima valenza indiziaria, trascurando о considerando erroneamente che tale ruolo riguardava l'organizzazione di beni e servizi funzionali all'impresa scolastica ma non 2 implicava necessariamente la conoscenza intrinseca degli strumenti funzionali a tale scopo, mansione solitamente riservata al personale tecnico (nella specie il corpo docente, i cui componenti, sentiti in dibattimento, avevano escluso di essersi mai accorti che le dispense consistessero in riproduzioni di testi tutelati dal diritto d'autore). Anche l'aspetto della limitata percentuale di dispense "incriminate" (178 su 1352 sequestrate 13%) sul totale della fornitura - ricevuta, secondo l'impostazione difensiva (pag. 3 punto dell'atto di appello) ignorata dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto concorrere, nel coacervo degli altri elementi, alla rivalutazione dell'elemento soggettivo del reato.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 171-ter, comma 2, lett. a), L. 633 del 1941 nonché omessa motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto addebitato all'imputata, erroneamente O immotivatamente ricondotto nell'alveo della suddetta norma incriminatrice (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). ven Assume che, alla luce del più recente orientamento nomofilattico, i Giudici del merito avrebbero dovuto discriminare il numero delle "opere vendute" (o poste altrimenti in commercio o cedute a qualsiasi titolo) da quelle semplicemente "detenute per la vendita", essendo queste ultime - escluse dal - campo di applicazione del comma 2, lett.a) dell'art. 171-ter, aspetto devoluto all'attenzione della Corte di Appello di Genova con il § 2 dell'atto di impugnazione, peraltro già portato all'attenzione del primo Giudice con la memoria difensiva in replica. Secondo l'analitica descrizione contenuta nel gravame, infatti, su 218 testi trovati nella disponibilità dei corsisti (da considerarsi quindi definitivamente ceduti "a qualsiasi titolo") soltanto 38 recavano titoli corrispondenti alle dispense originate dalla riproduzione abusiva dei c.d. master. L'oggetto della condotta punibile prevista dalla norma incriminatrice contestata alla ricorrente, tuttavia, riguardava un numero di copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore superiore a cinquanta unità. La Corte di appello ha liquidato l'articolata doglianza con questa motivazione apodittica: "L'intero materiale sottoposto a sequestro supera in ogni caso i limiti consentiti dalla legge per le riproduzioni non a fine di lucro". Quindi delle due l'una: o la Corte è incorsa in violazione di legge, ritenendo - contrariamente al più recente orientamento giurisprudenziale - che ai fini della punibilità debbano essere considerate anche le copie semplicemente detenute "in magazzino" senza assegnare rilievo al momento dell'atto di vendita o della cessione ad altro titolo, oppure è incorsa in vizio di motivazione omettendo di giustificare il superamento della soglia punibile della cinquanta unità. 3 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'omessa motivazione sul quantum della provvisionale accordata alle parti civili risultante dal testo della sentenza impugnata (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale in relazione all'articolo 539 stesso codice). Osserva che, in sede di impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Genova, aveva dedotto - fra i motivi di appello - la richiesta di revoca della condanna alla provvisionale ritenendo la stessa destituita di fondamento probatorio, avendo il Giudice di prime cure omesso di rendere conto dei criteri o degli elementi in base ai quali poter ritenere già raggiunta la prova del danno subito dalle Parti Civili nella misura di complessivi € 20.000,00. La Corte d'appello, sul punto - pur avendo ridotto a complessivi € 12.000,00 l'importo della provvisionale riconosciuta alle Parti Civili sarebbe parimenti incorsa, a giudizio della ricorrente, in un vizio di omessa motivazione, in quanto l'apodittica affermazione, posta in sentenza a fondamento della riduzione, secondo cui l'originaria quantificazione della provvisionale accordata alle Parti van Civili sarebbe semplicemente "eccessiva", non dà, infatti, nuovamente conto di quali siano stati i criteri o gli elementi in base ai quali il Giudicante ha considerato di poter già ritenere provato il nocumento subìto fino a quel preciso (per quanto ridotto) ammontare.
2.4. La ricorrente ha prodotto memoria con la quale ha sostenuto la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, dolendosi perciò del fatto che l'esame del gravame fosse stato originariamente devoluto alla competenza settima Sezione penale.
3. La parte civile, Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ha presentato memoria replicando ai motivi di impugnazione e concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e presentato nei casi non consentiti.
2. Quanto al primo motivo, con accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità e pertanto insuscettibile di essere sottoposto al sindacato di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto inattendibile la tesi difensiva in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, invalidando la prospettazione secondo la quale l'imputata avrebbe ignorato che le dispense fornite da IT CH fossero riproduzioni di libri di testo. La Corte di appello ha osservato come la ricorrente svolgesse l'attività di imprenditrice scolastica, mentre le prestazioni puramente didattiche spettavano al corpo docente ed al Preside dell'Istituto. Agli alunni veniva solitamente fornito il materiale scolastico, essendone di regola sforniti, ed in tal caso la retta era maggiorata;
la ricorrente dunque curava, da quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, non soltanto l'organizzazione del servizio dell'insegnamento, ma anche l'attività di vendita delle dispense in modo ripetitivo e sistematico. Era suo compito perciò preoccuparsi dell'approvvigionamento del materiale scolastico, prima commissionato ad un fornitore rivelatosi inadempiente. La ricorrente si rivolse allora alla tipografia gestita da IT CH, che svolgeva l'attività in forma professionale, servendosi di appositi macchinari (che sono stati sequestrati) e che l'imputata aveva conosciuto proprio nell'ambiente dell'imprenditoria scolastica, dunque aveva compiuto una scelta consapevole. La fornitura delle dispense consentiva alla ricorrente di integrare i guadagni a ven scapito dei produttori e rivenditori regolari dei libri di testo. Logicamente pertanto i Giudici del merito hanno ritenuto, anche ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo, la sussistenza del reato contestato, pur in presenza di riproduzioni non sempre assolutamente fedeli, equivalenti a vere e proprie fotocopie, ma frutto di artificiose manipolazioni, volte o a camuffare la riproduzione stessa ovvero ad eliminare quanto potesse essere considerato di minor conto, per contenere la spesa ed aumentare i guadagni. Talvolta erano stati dunque eliminati titoli, note ovvero modificata la distribuzione dei caratteri sulle pagine, ma le parti fondamentali dei testi apparivano invariate. La Guardia di Finanza aveva, a tal proposito, compiuto una capillare selezione del materiale sequestrato, distinguendo quello che potesse essere inequivocabilmente ricondotto ai testi originali. Al cospetto di tale ricostruzione, la ricorrente contesta la decisione impugnata prospettando, come è reso esplicito dal motivo di ricorso qui scrutinato, una diversa interpretazione delle prove, pronosticando, ai fini dell'accertamento del dolo, una ricostruzione della vicenda diversa da quella delineata dalla sentenza impugnata e, quindi, sollecita una sostanziale revisione del giudizio di merito, incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione per la ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Sul punto, va ricordato che il vizio di motivazione in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di 5 motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Di conseguenza, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio ven denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Al cospetto pertanto di una congrua motivazione, priva di vizi logici, il motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e, in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione delle prove, non consentito.
3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. -La ricorrente invocando uno degli arresti di questa Sezione (Sez. 3, n. 41911 del 26/06/2014, Gueye, non mass.) secondo il quale la detenzione, sia pure a scopo di vendita, di oltre cinquanta copie di opere tutelate dal diritto d'autore, non configura il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 e successive modificazioni, in quanto per la sua integrazione è necessario che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie (Sez. 3, n. 15060 del 23/01/2007, Rv. 236334) equipara impropriamente la condotta di detenzione, sia pure a scopo di vendita, con quella di vendita o di messa in commercio di opere tutelate dal diritto di autore. Alla ricorrente è stata contestata la condotta di messa in commercio di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti 6 connessi, che contrassegna una delle modalità di integrazione del fatto di reato di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a), L. n. 633 del 1941, e che si risolve in una formula di chiusura, le cui note descrittive non implicano necessariamente la vendita, sicché è punito chi, in relazione alle predette opere, le "pone altrimenti in commercio", la cui nozione è integrata, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità con riferimento a fattispecie di reato analoghe, anche da atti commerciali precedenti la vendita, che costituiscono preparazione alla vendita e che implicano anche soltanto la possibilità di vendita, quali, anche, la introduzione degli oggetti in magazzini o in altri locali di deposito destinati a realizzare lo scopo per cui le cose sono detenute o comunque prodotte e, in definitiva, l'organizzazione, pur se rudimentale, diretta alla vendita di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. Nel caso di specie, il requisito organizzativo è stato desunto, secondo l'accertamento di fatto compiuto dai Giudici del merito e corredato da congrua e logica motivazione nelle sentenze di primo e di secondo grado, dal rinvenimento ven di un numero elevato di testi (sottoposti a sequestro) integralmente fotocopiati e comunque fotocopiati oltre il limite di legge, dalle caratteristiche imprenditoriali e commerciali dell'attività svolta, dalla documentazione contabile rinvenuta (fatture) nonché dalla natura della clientela di riferimento composta esclusivamente da studenti (come da contratti con questi stipulati) .
4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello, nel ridurre la provvisionale, ha commisurato l'ammontare di essa agli importi riportati nelle fatture di vendita, indicando pertanto il criterio di determinazione rapportato ad un importo rientrante, sulla base di un criterio oggettivo, nell'ambito del danno prevedibile. Al cospetto di una congrua motivazione in proposito, il motivo di ricorso impropriamente censura l'omessa motivazione circa la mancata indicazione dei criteri o degli elementi in base ai quali è stato ritenuto provato il nocumento.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e quelle del grado in favore della costituita parte civile liquidate come da dispositivo. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, 7 determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 27/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero SavaniSavani Vito Di Nicola Клада n' To G evers DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 AGO 2017 IL CANCELLIERE Luana Marian 8