Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7648
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Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Interpretazione dell'art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen.

    La Corte ribadisce che la riduzione di pena è applicabile solo in caso di radicale mancanza di impugnazione, non anche in caso di rinuncia ad un'impugnazione già proposta.

  • Rigettato
    Sospensione dell'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero

    La Corte riafferma che la sospensione dell'ordine di esecuzione non opera nei confronti del condannato già detenuto in espiazione di pena per altro titolo, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b) cod. proc. pen. Tale ostacolo si estende a tutti i titoli in esecuzione in ragione del principio di unitarietà dell'esecuzione della pena.

  • Rigettato
    Mancata detrazione del presofferto

    La data di inizio dell'esecuzione della pena è stata fissata alla data in cui è iniziata la custodia cautelare, pertanto tale periodo è già stato computato nella determinazione della pena finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7648
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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