Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, la figura speciale di espulsione "sostitutiva", prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e succ. modif. nei confronti dello straniero condannato e detenuto in esecuzione pena, presupponendo che questi si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 13, comma secondo, non risulta applicabile laddove (in conseguenza della tardiva presentazione della domanda di rinnovo di permesso soggiorno) spetti ancora alla competente autorità amministrativa il compito di controllare previamente la sussistenza, o non, delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, non essendo il Tribunale di sorveglianza legittimato a entrare nel merito della riferibilità a causa di forza maggiore del ritardo medesimo, per inferirne automaticamente l'espulsione dello straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 39083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39083 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3355
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 020963/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AY AI, N. IL 25/11/1964;
avverso ORDINANZA del 17/11/2005 del TRIB. di SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO Giovanni;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 17/11/2005 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da UR OU contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di applicazione ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, della sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, sul rilievo che lo stesso aveva presentato solo il 12/6/2004 la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 6/8/2003, oltre il termine prescritto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), cit., senza che il ritardo fosse dipeso da forza maggiore.
2. - Ritiene il Collegio che sia fondato il ricorso con il quale il difensore dell'interessato ha denunziato violazione di legge del suddetto provvedimento negativo.
Ed invero, se l'inutile decorso del termine di tolleranza consente pur sempre l'avvio d'ufficio della procedura amministrativa di espulsione dello straniero, la tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), non ne implica affatto l'espulsione automatica, restando in ogni caso necessario lo svolgimento della procedura per l'istruttoria e la valutazione da parte del competente Prefetto delle giustificazioni addotte per il ritardo e della sussistenza, o non, dei requisiti per il soggiorno nel territorio nazionale, mentre il ritardo, di per sè, può solo costituire indice rivelatore della mancanza dei requisiti (Cass., Sez. Un. civ., n. 7892/03, rv. 563341, e numerose altre, successive, conformi della prima Sezione civile della S.C.; v. anche Corte costit., ord. n. 463 del 2005). Ciò posto, la figura speciale di espulsione "sostitutiva", prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e succ. modif. nei confronti dello straniero condannato e detenuto in esecuzione pena, presupponendo necessariamente che questi si trovi in taluna delle situazioni indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, non risulta applicabile laddove (in conseguenza della tardiva presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno) spetti ancora alla competente autorità amministrativa il compito di controllare previamente la sussistenza, o non, delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, non essendo il Tribunale di sorveglianza legittimato ad entrare nel merito della riferibilità a causa di forza maggiore del ritardo medesimo, per inferirne automaticamente l'espellibilità dello straniero.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2006