Sentenza 21 maggio 2004
Massime • 1
L'attenuante del ravvedimento operoso prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. consiste nell'elisione o attenuazione delle conseguenze del reato e pertanto non è applicabile ai reati di danno come l'omicidio che determinano la distruzione del bene giuridico protetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2004, n. 28272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28272 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 21/05/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 669
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 001130/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) IP IN N. IL 11/11/1960;
2) DI IA N. IL 18/09/1951;
3) DA QU N. IL 07/07/1964;
avverso SENTENZA del 15/07/2003 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALBANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. MARAMELLA in sostituzione degli Avv. Castellaneta e Chiariello.
OSSERVA
MI AL, BA RA, RI MI e CE EP sono stati rinviati a giudizio per rispondere di concorso nell'omicidio pluriaggravato del diciannovenne UD GI, avvenuto in agro di Giovinazzo nella tarda serata del 22/9/92, e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi.
Il cadavere parzialmente bruciato del UD era stato trovato la mattina del 23/9/92 in un fondo agricolo nei pressi di un trullo;
vicino vi erano la OR TA della vittima pure bruciata e due cartucce inesplose per fucile da caccia, una di colore verde e una arancione.
La morte è risultata, dalla consulenza autoptica del prof. Vimercati e dalle precisazioni in seguito dallo stesso fomite, essere stata causata da due cariche di proiettili multipli che avevano raggiunto la vittima prima alla testa e poi alla spalla sinistra in regione sovraspinosa (il secondo colpo, immobilizzante e rapidamente letale, era stato esploso da un paio di metri al massimo dall'alto in basso mentre la vittima era in posizione raccolta con il busto fortemente inclinato in avanti).
L'incriminazione degli imputati è avvenuta in seguito alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal MI a partire dal marzo 1995, quando aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Ha riferito il MI di avere fatto con gli altri tre parte di un gruppo, capeggiato dal RI, che all'epoca dell'omicidio stava cercando di prendere il controllo del traffico di droga nel quartiere periferico Enziteto di Bari approfittando della carcerazione di ID ER, personaggio legato al clan di RI MA, che precedentemente lo gestiva.
Ha dichiarato ancora il MI che il ID era irritato perché il nuovo gruppo non gli riconosceva alcuna spettanza sui proventi del narcotraffico e che il UD era un suo uomo che aveva preso a compiere per suo conto azioni provocatorie e di disturbo nel quartiere, per cui si era prima cercato di intimidirlo con un tentativo di ferimento alle gambe che però era fallito e si era poi deciso, in una riunione che si era tenuta nell'officina meccanica del BA, di eliminarlo in un luogo nella zona di Giovinazzo scelto dal CE.
Degli avvenimenti del 22/9/92 il MI ha fatto una analitica narrazione di cui, per la comprensione delle problematiche del processo, è necessario richiamare i passaggi salienti: il nascondimento la mattina di quel giorno nel menzionato trullo di una tanica di benzina e di un fucile a canne mozze procurato da un amico del BA;
l'attesa del UD, che soleva intrattenersi nel quartiere Enziteto sino ad ora tarda, sulla via che doveva percorrere per rientrare a casa da parte dello stesso MI e del CE, i quali si trovavano a bordo di una IA di proprietà del BA;
il controllo subito alle ore 22 dai Carabinieri mentre parlavano con il RI nei pressi dell'abitazione di costui (controllo che ha trovato documentale conferma); l'avvistamento del UD, che viaggiava sulla sua OR TA, verso le ore 23 nei pressi del locale campo sportivo;
un primo tentativo di abbordaggio della OR da parte della IA su cui avevano preso posto anche il RI e il BA;
l'arresto della OR per mancanza di carburante nei pressi di una stazione di metronotte sulla circonvallazione;
l'offerta di aiuto al UD, cui veniva detto dagli imputati che avevano solo intenzione di parlare della questione delle pretese del ID, e l'approvvigionamento di benzina in un vicino distributore ove tutti si erano recati a bordo della IA;
il successivo trasferimento nel luogo ove era avvenuto l'omicidio con tutte e due le macchine;
l'inutile tentativo, una volta giunti sul posto, di fare rivelare al UD qualche piano segreto del ID;
il prelevamento del fucile nascosto nel trullo da parte del MI per ordine del RI;
il primo colpo sparato dallo stesso MI da un paio di metri di distanza mentre il UD, che era stato in precedenza colpito al petto col calcio del fucile, era trattenuto a turno per le braccia dal RI, dal CE e dal BA;
il tentativo di fuga che dopo questo primo colpo il UD era ancora riuscito a effettuare;
il secondo colpo sparato ancora dal MI da una decina di metri, per quello che era parso al dichiarante che però ha tenuto a precisare di non ricordare con esattezza le distanze, colpo che aveva raggiunto al petto la vittima che questa volta era caduta;
l'incendio del corpo e della OR ad opera del CE;
la perdita di due cartucce di cui il MI (che nelle prime dichiarazioni al P.M. ne ha ricordato il colore verde e rosso) si era accorto al rientro nel quartiere Enziteto.
Conferme al racconto del MI sono state nella fase delle indagini tratte dalle dichiarazioni rese dal RI MA, il quale aveva riferito sulla causale e sugli autori cose apprese in carcere dallo stesso MI e dal BA e durante un processo dal RI. Nel giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato ai sensi dell'art.
4 - ter comma 2 del D.L. 82/2000 conv. in legge 144/2000, alle dichiarazioni del MI si sono aggiunte quelle rese, nello stesso senso ma con alcune differenze, dal CE. I punti più rilevanti in cui, secondo ciò che risulta dalle sentenze di entrambi i giudici del merito, il racconto del CE si è discostato da quello del MI riguardano: il luogo e il tempo della riunione in cui era stata presa la decisione di uccidere il UD (peraltro dal complesso delle dichiarazioni rese dai due risulta che la fase deliberativa si era articolata in più momenti);
il modo in cui era avvenuto il rifornimento di benzina per la OR TA che secondo il CE sarebbe riuscita, sia pure a scatti, a raggiungere il distributore spinta dalla IA;
l'ingresso anche della IA nel fondo agricolo (dove peraltro furono rilevate solo tracce di ruote di motociclette e non di autovetture, nemmeno di quella della vittima che pure è stata ivi ritrovata); il trattenimento per le braccia del UD, mentre il MI gli sparava il primo colpo, che sarebbe avvenuto solo ad opera dello stesso CE e del RI;
la parte corporea, il petto, in cui questo primo colpo avrebbe attinto la vittima;
il trattenimento della vittima per le braccia anche al momento del secondo colpo;
la più breve distanza (rispettivamente mezzo metro e due metri) da cui erano stati esplosi i colpi;
gli effetti del secondo colpo (paralizzanti secondo il CE, mentre secondo il MI la vittima avrebbe compiuto ancora qualche movimento e detto qualche parola);
l'appiccamento del fuoco da parte del BA (ma il CE ha ammesso di essere stato lui a spargere la benzina); le modalità del rientro nel quartiere Enziteto.
La Corte di assise di Bari ha ritenuto le dichiarazioni del MI e del CE attendibili perché rese in contesto ampiamente e spontaneamente confessorio, convergenti sui punti essenziali, autonome e perfettamente idonee a reciprocamente riscontrarsi malgrado queste differenze ritenute spiegabili con il diverso grado di percezione di alcune circostanze da parte dei dichiaranti (per la scarsa visibilità del luogo ove avvenne l'uccisione e per la concitazione di cui dovevano essere stati preda, non avendo entrambi prima di allora commesso omicidi) e con la loro diversa capacità di richiamo alla memoria degli avvenimenti;
e ha considerato anzi le discrasie sintomo di genuinità perché il CE, che ha parlato solo in dibattimento, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad allinearsi completamente alla versione del MI. Con sentenza in data 8/11/01 il giudice di primo grado ha quindi dichiarato tutti gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti unificati dal vincolo della continuazione e, escluse le aggravanti e concesse al MI e al CE le attenuanti generiche, ha condannato il BA e il RI a 16 anni e 8 mesi di reclusione e il MI e il CE ali anni e 4 mesi di reclusione nonché tutti in solido a risarcire i danni ai prossimi congiunti della vittima che si erano costituiti parte civile.
Proposto gravame dal P.M. quanto all'esclusione dell'aggravante della premeditazione, che è stato dichiarato inammissibile, e dagli imputati, con sentenza in data 15/7/03 la Corte di assise di appello di Bari ha assolto per non avere commesso il fatto il BA e il RI e ha confermato la decisione di primo grado nei confronti del MI e del CE.
Il giudice di secondo grado ha sottoposto ad analisi critica, sotto il profilo eteroaccusatorio, le dichiarazioni del MI e del CE ravvisando nelle rispettive versioni incongruenze logiche e punti di contrasto con le risultanze oggettive quanto al comportamento proprio, dei correi e anche della vittima nonché, ponendole a confronto, le divergenze di cui si è detto ed altre ancora ritenute tali - soprattutto con riguardo alla dinamica dell'uccisione, alla distanza da cui i colpi erano stati esplosi e alla loro localizzazione ed effetti - da non consentire di escludere la possibilità che i due chiamanti in correità avessero alterato il racconto della fase cruenta dell'episodio al fine di coinvolgere più persone o comunque persone diverse rispetto a quelle che avevano partecipato al crimine, ipotesi che il giudice di primo grado aveva invece ritenuto sfornita di ogni concreto supporto. Ritenuta dunque l'intrinseca debolezza, per queste ragioni, delle dichiarazioni del MI e del CE, la Corte di assise di appello non le ha giudicate idonee a darsi reciprocante conferma e a formare, in assenza di altri riscontri individualizzanti, prova di colpevolezza per il RI e il BA.
Contro questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, quanto all'assoluzione del RI e del BA, il Procuratore generale di Bari deducendo vizio di motivazione per non essere state le chiamate di correo del MI e del CE correttamente valutate. Si è doluto in sostanza il P.G. che le dichiarazioni di costoro, delle quali non è stata dal giudice di secondo grado messa in discussione l'autonomia e la piena valenza quanto al riconoscimento delle proprie responsabilità, fossero state svalutate quanto alle accuse nei confronti del RI del BA, benché del tutto concordanti nel nucleo essenziale, dando risalto a incongruenze e divergenze in parte inconsistenti o enfatizzate e, per quelle più rilevanti, di cui non si è affatto dimostrata la strumentalità al coinvolgimento di persone estranee e trascurando invece le molteplici e significative convergenze e conferme desumibili, quanto al contesto del delitto e alla causale che nel caso di specie veniva ad assumere soprattutto nei confronti del RI valore di riscontro individualizzante, dalle dichiarazioni del RI e dalla giudizialmente accertata - con sentenza emessa il 3/5/01 dalla Corte di assise di Bari divenuta irrevocabile - appartenenza di tutti e quattro gli imputati ad un'associazione di stampo mafioso avente proprio le caratteristiche e le mire descritte dal MI e dal CE.
Ha proposto ricorso per Cassazione anche il difensore del MI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/1991 - motivato dal giudice di primo grado, come per il CE, con il fatto che il contributo dei due dichiaranti non riguardava il delitto di cui all'art. 416 - bis C.P. o quelli commessi avvalendosi delle condizioni stabilite da tale norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, mentre il giudice di secondo grado ha dato assorbente rilievo, nel ribadire tale statuizione, alla valutazione di inattendibilità, che nei motivi della difesa del MI si contesta, delle chiamate in correità - nonché in ordine al diniego dell'attenuante del ravvedimento operoso prevista dall'art. 62 n. 6 C.P. e in ordine alla misura della pena. L'impugnazione del Procuratore generale nei confronti del RI e del BA merita accoglimento.
Va premesso al riguardo, come in tutti casi in cui vi è una netta disparità di valutazioni e di conclusioni tra i giudici dei due gradi di merito, che se è vero che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione con il solo obbligo di spiegarne, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, le ragioni, tale obbligo gli impone però anche un'adeguata confutazione delle ragioni contrarie poste a base della sentenza riformata.
In una situazione del genere spetta dunque a questa Corte - cui non è consentito, per i limiti del suo sindacato, di mettere a confronto le due diverse valutazioni del materiale probatorio per stabilire quale sia più persuasiva, e meno che mai di sostituirne una propria - verificare se la Corte di assise di appello, nel sovrapporre a quello del primo giudice il proprio apprezzamento dei vari elementi già presi in considerazione, abbia giustificato le sue differenti scelte attraverso una rigorosa e penetrante analisi critica delle argomentazioni di fatto e di diritto che avevano condotto alla condanna del RI e del BA, senza tralasciare alcun aspetto importante, e sia pervenuta a conclusioni giuridicamente corrette e immuni da vizi di manifesta illogicità.
La risposta non può, sotto il profilo della logicità e soprattutto sotto il profilo della completezza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, essere positiva.
Ed invero, a fronte di una decisione di primo grado pienamente coerente, in cui la valutazione di attendibilità delle chiamate di correo del MI e del RI era stata motivata valorizzando le molte e significative corrispondenze con le risultanze delle indagini e convergenze tra le loro versioni, non solo nell'indicare il RI e il BA come complici ma anche nella descrizione dei fatti, ed evidenziando come la pur riconosciuta esistenza di incongruenze e divergenze trovasse spiegazioni che non facevano dubitare della partecipazione al delitto dei dichiaranti e della veridicità delle loro accuse, l'analisi critica del giudice di secondo grado si è esaurita in una più minuziosa e ampia elencazione di tali incongruenze e divergenze che risulta però priva di un adeguato sforzo interpretativo per verificarne il significato in rapporto al thema probandum e ha condotto ad esiti squilibrati.
Va rilevato a quest'ultimo proposito che molti dei punti in cui la Corte di assise di appello ha ritenuto le dichiarazioni del MI e del CE, la cui autonomia non è stata messa in discussione, affette da inverosimiglianze e tra di loro contrastanti riguardano circostanze del loro racconto - quali, a titolo meramente esemplificativo, lo stato dei luoghi e i particolari di operazioni di rilievo marginale (come il modo in cui era stato contrassegnato il nascondiglio dell'arma e la pulitura del terreno ove è stato trovato il cadavere) ovvero il comportamento tenuto dal UD - per cui non è stata in alcun modo dimostrata, neppure in astratto, l'idoneità ad essere utilizzate al fine di mutare rispetto alla realtà l'identità o il numero dei protagonisti.
Si tratta peraltro di incongruenze e discrepanze che avrebbero dovuto indurre anzitutto a dubitare, se ritenute insoddisfacenti le spiegazioni che ne aveva dato il giudice di primo grado, della presenza e del coinvolgimento degli stessi MI e CE nella commissione del crimine, che invece il giudice di secondo grado ha espressamente ribadito senza la minima perplessità o riserva alla pagina 54 della sentenza impugnata.
Ed era comunque, per restare al thema probandum, onere della Corte di assise di appello evidenziare in modo puntuale, e in rapporto con le altre risultanze, le ragioni concrete e specifiche per cui le ravvisate incongruenze e discrepanze prospettate come maggiormente inficianti, riguardanti il ruolo e la condotta dei chiamati in correità e la dinamica dell'uccisione del UD, sono state ritenute funzionali a supportare false accuse e sintomatiche di una manovra calunniosa, questa essendo l'unica via motivazionale attraverso cui si poteva confutare, in modo che non prestasse il fianco a censure da parte di questo giudice di legittimità, l'argomentata, anche se con fisiologici margini di opinabilità, valutazione di insignificanza che ne aveva al contrario sotto tale profilo dato il giudice di primo grado.
Sotto questo fondamentale aspetto la motivazione della sentenza impugnata è invece carente, e incompleta l'analisi del giudice di secondo grado si presenta anche per quanto concerne il contesto probatorio in cui vanno inserite le dichiarazioni accusatorie del MI e del CE, avendo la Corte di assise di appello affermato l'assenza di conferme ad esse esterne senza prendere in alcuna considerazione le dichiarazioni rese dal RI MA, che pure erano state riportate nella sentenza di primo grado, e le risultanze del processo per l'addebito associativo definito con sentenza irrevocabile.
Decisamente forzato sotto il profilo logico è d'altra parte il tentativo di togliere ogni valenza indiziante, sino a ribaltarle addirittura a riscontro negativo del coinvolgimento del BA, alle risultanze del controllo dei Carabinieri, benché avvenuto poco prima del delitto, per il solo fatto che il predetto BA e il RI non erano in quel momento a bordo dell'autovettura su cui si trovavano il MI e il CE, posto che tale autovettura era certamente nella disponibilità del non lontano BA, da cui i predetti infatti si erano subito recati a prendere la carta di circolazione, e posto che il RI stava parlando con loro. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del RI e del BA per nuovo, più approfondito, esame della posizione di questi imputati che tenga conto di tutti gli elementi acquisiti, esame da compiersi in piena libertà ma senza ricadere nei censurati vizi di motivazione. La doglianza contenuta nel ricorso della difesa del MI riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento attivo di cui all'art. 62 n. 6 C.P. è priva di fondamento poiché, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. le sentenze di questa Sezione 25/10/84, Procida, rv. 166.962 e 10/5/95, Bruschini, rv. 201.928), tale circostanza non è configurabile nei reati di danno, come l'omicidio, il cui evento consiste nella distruzione del bene giuridico protetto. Quanto alla doglianza che attiene al diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/1991, assorbente di quella che attiene al trattamento sanzionatorio, investe aspetti all'evidenza strettamente collegati alla valutazione di attendibilità delle chiamate in correità effettuate dal MI e alla valutazione della esistenza o meno di una relazione tra l'omicidio del UD e l'associazione di stampo mafioso della quale il predetto, il CE, il RI e il BA sono stati con sentenza definitiva ritenuti membri, aspetti ancora sub iudice per effetto della decisione di annullamento con rinvio nei confronti del RI e del BA.
Si è già detto invero che la Corte di assise pur valutandone positivamente l'apporto aveva negato al MI, così come al CE, la suddetta attenuante perché non aveva ritenuto provato che sussistessero rapporti tra l'omicidio e l'associazione criminosa e che la doglianza difensiva con cui si era contestata questa conclusione del primo giudice non è stata dalla Corte di assise di appello nemmeno presa in considerazione essendosi ritenuto senz'altro decisiva in senso reiettivo, a prescindere da ogni altro aspetto, la operata svalutazione del contributo offerto dai dichiaranti. Questa essendo la situazione, la sentenza impugnata non può che essere parzialmente annullata pure nei confronti del MI, poiché solo all'esito del nuovo giudizio di merito che verrà formulato in sede di rinvio su questi punti e in dipendenza da esso sarà possibile riesaminare la questione della riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/1991 dedotta nei motivi di ricorso del suddetto imputato ed esprimere, eventualmente anche con ogni possibile implicazione sotto il profilo dell'effetto estensivo sul piano concorsuale, una compiuta valutazione di esistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tale norma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del RI e del BA e, limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203/1991, nei confronti del MI e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004