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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 15308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15308 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez.40a/2026 CC - 13/03/2026 R.G.N. 39678/2025 Composta da: 15308 - FILIPPO CASA AF MA EV CA MI SO AL NI ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE sul ricorso proposto da: SA GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consig iere AL NI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LE IN, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/10/2025 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di GI SA, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di rr to di cui ai provvedimenti sub A), C), D) ed i fatti di reato di cui alle sentenze sub E), F) G) ed H) (già oggetto di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di cognizione) e per l'effetto ha determinato: - l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui al decreto penale di condanna sub A) n. 648 di data 11 novembre 2015, definitivo in data 28 novembre 2015, emesso dal Tribunale di Lecco in mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa;
1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15308 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: NI AL Data Udienza: 13/03/2026 - l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui alla sentenza sub C) n. 353 di data 19 aprile 2022, definitiva in data 8 luglio 2022, in mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa;
- l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui alla sentenza sub D) n. 605 di data 4 luglio 2022, definitiva in data 18 novembre 2022, in mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, conseguentemente ha rideterminato in relazione ai reati di cui ai predetti provvedimenti, unificati dal vincolo della continuazione, nella misura di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 3.700 di multa. 2. Avverso la suddetta ordinanza indicata in epigrafe ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore del condannato, che ha articolato due motivi di censura, di seguito sommariamente trascritti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. violazione del combinato disposto degli artt. 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di individuare la pena base, alla quale applicare gli aumenti derivanti dal riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso. Si premette che il giudice dell'esecuzione, nell'incipit dell'ordinanza (pag. 2), ha dato atto che in sede di cognizione fosse stata già riconosciuta la sussistenza di un unico disegno criminoso in relazione alle condotte sub E), F), G) ed H), limitando di fatto il proprio esame alle restanti fattispecie, ed ha operato gli aumenti a titolo di continuazione per i reati di cui ai provvedimenti sub A), C) e D) sulla pena complessiva di anni 4 di reclusione ed euro 2.800 di multa (pag. 3), avendo sul punto richiamato le motivazioni ed il dispositivo della sentenza sub H) (pag. 4). Ci si duole del fatto che il giudice non ha precedentemente scorporato tutti i reati (sub E, F, G ed H) già riuniti in continuazione, non ha successivamente individuato quello più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. considerando la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo ed infine, sulla sanzione così determinata, non ha operato gli autonomi aumenti per i reati satellite, avendo cura di calibrare i segmenti di pena in ossequio al disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 81 cpv. cod. pen. ed al divieto di reformatio in peius anche parziale. Nell'ordinanza impugnata non si rinviene traccia di tali iniziative, avendo assunto quale pena base da aumentare ex art. 81 cod. pen. non già quella della violazione più grave, come espressamente previsto dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., bensì quella irrogata in sede di cognizione relativamente a più sentenze 2 aventi ad oggetto diverse fattispecie già riconosciute avvinte dal vincolo della continuazione e non oggetto di scioglimento. Il Tribunale di Lecco avrebbe dovuto applicare gli aumenti ex art. 81 cod. pen. in relazione con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub A), C) e D) calibrandoli sulla scorta delle valutazioni di gravità effettuate nella fase di merito ove, individuata la violazione più grave nel furto in abitazione aggravato di cui al capo b) della sentenza sub E), SA, per i reati satellite ha riportato aggiunte sanzionatorie meno importante per reati più gravi rispetto a quelli oggetto del vaglio da parte del giudice dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata, oltreché assunta contra legem, è altresì intrinsecamente contraddittoria perché commina per la fattispecie consumata sub C) una pena inferiore rispetto al medesimo reato contestato nella forma tentata nel decreto penale sub A) ed intrinsecamente irragionevole in quanto per la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., consumata ed aggravata, il giudice della cognizione - la cui sentenza sub E) non è stata oggetto di scioglimento - ha aumentato la pena di mesi uno di reclusione ed euro 300 di multa (capo d), mentre per il furto aggravato del capo F) l'aumento della fase di merito si è assestato in mesi 1 ed euro 100. Si deduce, altresì, la contraddittorietà dell'aumento di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa per il delitto di cui alla sentenza sub D) se posto in relazione a quello di giorni 15 di reclusione ed euro 300 di multa applicato in sede cognitiva con la sentenza sub G) rispetto ai due episodi di furto semplice (capo a e b) ed a maggior ragione se paragonato a quello di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa per l'episodio di furto aggravato di cui capo f della sentenza sub E). 2.2. Con secondo motivo si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza del combinato disposto degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 57 legge n. 689 del 1981. 2.2.1. Con riferimento al reato giudicato con decreto penale di condanna di cui al provvedimento sub A), il Tribunale ha applicato a titolo di aumento la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, con ciò travolgendo in peius il giudicato e travalicando le funzioni ad esso demandato agli effetti dell'art. 57 legge n. 689 del 1981 perché la pena finale comminata in sede cognitiva era di euro 10.500 di multa, quale effetto della conversione della pena di mesi uno di reclusione e giorni dieci di reclusione e di euro 103 di multa (al netto delle riduzioni per le generiche e per il rito monitorio). 2.2.2. Anche rispetto ai reati di cui alle sentenze sub C) e D), il giudice dell'esecuzione ha applicato aumenti di pena pecuniaria superiori a quelli applicati dal giudice della cognizione, pari, rispettivamente, ad euro 300 di multa (a fronte di euro 250 di multa quanto al provvedimento sub C) e ad euro 200 di multa (a 3 fronte di euro 154 di multa quanto al provvedimento sub D), con evidente pregiudizio in sede esecutiva. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria LE IN, con requisitoria scritta del 3/02/2026, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecco, per un nuovo giudizio sul computo della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato con riferimento 'L>un unico rilievo contenuto nel secondo motivo di ricorso, mentre per il resto va rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come «pena più grave inflitta», che identifica la «violazione più grave», quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865) Inoltre, si è chiarito che, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735- 01). 1.2. Ciò premesso sul piano dei principi, ad onta delle doglianze difensive del primo motivo di ricorso circa il mancato scorporo di tutti i reati riuniti in continuazione, peraltro agitate in forma perplessa, e circa le asserite sperequazioni sanzionatorie, il giudice dell'esecuzione ha adottato una soluzione che non si pone in contrasto con le linee ermeneutiche di questa Corte in materia di continuazione. Infatti, come risulta dall'ordinanza impugnata (pag. 2), tra le sentenze di cui ai provvedimenti sub E), F), G) ed H) era stata già riconosciuta in sede di cognizione la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., posto che, rispettivamente: - con la sentenza n. 418/2024 di cui al provvedimento sub F), è stato applicato un aumento di mesi uno ed euro 300 di multa in continuazione sulla pena comminata con la sentenza sub E); 4 - con la sentenza n. 91/2024 di cui al provvedimento sub G), è stato applicato un aumento di mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa sulla pena già comminata con le sentenze sub E) e sub F); - con la sentenza n. 394/2025 di cui al provvedimento sub H), è stata applicato un aumento di mesi uno di reclusione ed euro 300 di multa sulla pena comminata con le sentenze sub E), F) e G). Il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, dapprima ha preso atto che il condannato in relazione ai delitti a lui ascritti nell'ambito dei procedimenti definiti con le suddette sentenze sub E), F), G) ed H), era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 2.800 di multa;
dopodiché su tale base ha replicato, facendolo proprio, il calcolo (e il previo scorporo) effettuato dal giudice della cognizione con l'ultimo provvedimento sub H) («Procedendo dunque alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, deve darsi atto che SA in sede di cognizione è stato condannato alla pena complessiva di anni 4 di reclusione e euro 2.800 di multa in relazione ai delitti a lui ascritti nell'ambito dei procedimenti definiti con le sentenze sub E), F), G) ed H). Sul punto si richiamano le motivazioni ed il dispositivo della sentenza sub H)»: pagg.
3-4 ord. imp.); quindi ha limitato, di fatto, la propria disamina alle restanti fattispecie operando gli aumenti per gli ulteriori reati- satellite di cui agli altri procedimenti definiti con le sentenze sub A), C) e D); infine è addivenuto alla pena finale di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 3.700 di multa;
di fatto ha aggiunto nove di reclusione ed euro 900 di multa così singolarmente determinati: - mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, a titolo di aumento per il reato-satellite di cui al decreto penale sub A); - mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, a titolo di aumento per il reato- satellite di cui alla sentenza sub B); - mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, a titolo di aumento per il reato- satellite di cui alla sentenza sub D). 1.3. La continuazione riconosciuta con l'impugnato provvedimento ha reso reati-satellite anche quegli stessi reati che, nei rispettivi processi di cognizione, erano reati-base e la complessiva lettura dell'ordinanza impugnata permette di comprendere quali dati abbia assunto il giudice dell'esecuzione per ritenere più grave taluno dei reati già giudicati e quale valore ponderale abbia attribuito a ciascuno dei reati-satellite, così consentendo il pieno controllo del (corretto) uso del potere discrezionale attribuitogli per la determinazione della pena in executivis e, quindi, per la ragionevolezza della pena stessa (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone e altro, in motiv. § 12), il tutto secondo un percorso che ha ben valorizzato le valutazioni operate in sede di cognizione, facendole proprie. 5 Ad onta delle doglianze difensive, questa Corte sul punto reputa legittimo l'operato e la metodologia seguita dal giudice dell'esecuzione che, dopo aver rilevato il previo riconoscimento in sede di cognizione della sussistenza di un unico disegno criminoso in relazione alle condanne per i reati di cui ai provvedimenti sub E), F), G) ed H), ha recepito nella loro interezza le valutazioni dei giudici di merito, richiamandone motivazioni e dispositivo (pagg.
3-4 ord. imp.), così di fatto recependo, ovvero facendolo proprio in executivis, il previo scorporo già effettuato nella sede di cognizione, come d'altra parte riconosce la stessa difesa ricorrente che, sul punto, sembrerebbe dolersene ma avanza doglianze quantomeno perplesse (che, per ciò solo, le renderebbe inammissibili in questa sede: "[../ Detta determinazione, laddove la si voglia ritenere legittima, porta con sé l'implicita adesione anche al trattamento sanzionatorio comminato nella fase di cognizione a seguito dell'esame di gravità delle condotte attenzionate": pag. 5 ricorso). A fronte di uno scorporo che, di fatto, rispetto ai provvedimenti sub E), F), G) ed H), in executivis si rivela essere il medesimo di quello già effettuato in sede di cognizione, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno ben potendo il giudice dell'esecuzione recepire le pregresse valutazioni operate dai giudici della cognizione e poi procedere alle ulteriori operazioni ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. ed, infine, operare gli autonomi aumenti per ciascun reato-satellite, indicandone per ciascuno il quantum di pena, come nella specie ha fatto. Il primo motivo di ricorso, pertanto, va rigettato. 2. A conclusioni diverse deve, invece, pervenirsi con riguardo al secondo motivo di ricorso che è fondato limitatamente alla pena applicata per il reato- satellite giudicato con il decreto penale di condanna sub A) col quale il SA era stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Lecco in data 11 novembre 2015, alla pena pecuniaria di 10.500 di multa (quale pena pecuniaria oggetto di conversione della pena di mesi uno e giorni 10 di reclusione), mentre per il resto anch'esso va rigettato. Sul punto, il giudice dell'esecuzione ha applicato in parte qua un aumento a titolo di continuazione pari a mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa così violando, in primo luogo, il divieto di quantificazione degli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna e, in secondo luogo, il disposto di cui all'art. 57 legge n. 689 del 1981. 2.1 Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte, «il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli 6 fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01), dovendosi tenere conto del limite costituito dall'intangibilità in peius del giudicato (cfr. altresì Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Messina, Rv. 283107-01, secondo cui viola il divieto della reformatio in peius il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza). La discrezionalità del giudice dell'esecuzione, infatti, «incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678-01). 2.2. Il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi praticando un aumento di pena a titolo di continuazione per il suddetto reato- satellite di cui al decreto penale irrevocabile di condanna sub A) in misura superiore (nella specie mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa) rispetto a quello fissato dal giudice della cognizione (nella specie, euro 10.500 di multa, in sostituzione della pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione) e, quindi, travolgendo sul punto in peius il giudicato. 2.3. Al contempo il giudice dell'esecuzione, sul punto, ha violato il disposto di cui all'art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale «la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva», una volta disposta la sostituzione il reato deve essere considerato come sanzionato solo con pena pecuniaria (cfr. Sez. 1, n. 51694 del 30/10/2018, Stefanelli, Rv. 274529-02; conf. Sez. 3, n. 36609 del 19/09/2007, P.M. in proc. R., Rv. 237546-01: fattispecie nella quale il giudice, dopo avere irrogato la pena dell'ammenda, di cui una parte in sostituzione di pena detentiva, pari ad euro 11.685,00, dichiarava interamente estinta la stessa per effetto di indulto;
la Corte, enunciato il principio di diritto secondo il quale una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto ex lege n. 241 del 2006, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma secondo, legge n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva, ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitando la causa estintiva alla pena di euro 10.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 1 legge n. 241 del 2006; cfr. altresì Sez. 6, n. 9915 del 27/05/1994, P.M. in proc. Dolenti, Rv. 199158-01; Sez. 5, n. 9315 del 21/06/1994, RM. in proc. Tempesta, Rv. 199247-01). 7 Il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo neanche dei suddetti principi perché, con riferimento al reato-satellite di giudicato con il decreto penale sub A), non solo ha applicato una pena (detentiva) più gravosa, per quantità, rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione (v. supra § 2.2.), ma ne ha financo mutato la tipologia, applicando in peius la pena detentiva mentre avrebbe dovuto mantenere quella pecuniaria (come già sostituita dal giudice della cognizione) in quanto la stessa si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della originaria pena detentiva. 2.4. Sono invece infondati gli ulteriori rilievi defensionali relativi alla denunciata violazione del divieto di reformatio in peius rispetto ai reati-satellite giudicati con i provvedimenti sub C) e D) perché, se è pur vero che rispetto ad essi il giudice dell'esecuzione ha applicato, a titolo di aumento della (sola) pena pecuniaria, rispettivamente euro 300 di multa (mentre il giudice della cognizione aveva inflitto euro 250 di multa) ed euro 200 di multa (mentre il giudice della cognizione aveva inflitto euro 154 di multa), è altrettanto vero che, tenendo conto anche della quota di pena detentiva rideterminata in melius (pari a mesi tre di reclusione in luogo di un anno di reclusione applicato dal giudice della cognizione per il provvedimento sub C e, rispettivamente, a mesi due di reclusione in luogo di mesi sei di reclusione per il provvedimento sub D) rispetto ai suddetti reati- satellite non si giunge affatto ad una pena complessivamente inflitta maggiore di quella applicate in sede di cognizione e, dunque, alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01, non sussiste alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. D'altra parte, più in generale, il raffronto avrebbe potuto essere operato, con eventuale ravvisabilità della denunciata reformatio in peius, solo ove sia in cognizione che in esecuzione i reati in considerazione fossero stati sempre reati- satellite mentre, come detto, con l'odierna continuazione sono divenuti tutti reati- satellite anche quegli stessi reati che, nei rispettivi processi di cognizione, erano reati-base. 3. Alla luce di tali considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecco, in diversa persona fisica%(Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, rieffettui il calcolo dell'aumento di pena per il reato-satellite giudicato con decreto penale di condanna n. 648 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecco in data 11 novembre 2014 attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati (v. supra § 2.1 e § 2.3) rispettando, altresì, il criterio della proporzione tra le pene, come affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 che, in motivazione, ha precisato come il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai 8 Così deciso in Roma il 13 maf2O26
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LE IN, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/10/2025 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di GI SA, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di rr to di cui ai provvedimenti sub A), C), D) ed i fatti di reato di cui alle sentenze sub E), F) G) ed H) (già oggetto di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di cognizione) e per l'effetto ha determinato: - l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui al decreto penale di condanna sub A) n. 648 di data 11 novembre 2015, definitivo in data 28 novembre 2015, emesso dal Tribunale di Lecco in mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa;
1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15308 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: NI AL Data Udienza: 13/03/2026 - l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui alla sentenza sub C) n. 353 di data 19 aprile 2022, definitiva in data 8 luglio 2022, in mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa;
- l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui alla sentenza sub D) n. 605 di data 4 luglio 2022, definitiva in data 18 novembre 2022, in mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, conseguentemente ha rideterminato in relazione ai reati di cui ai predetti provvedimenti, unificati dal vincolo della continuazione, nella misura di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 3.700 di multa. 2. Avverso la suddetta ordinanza indicata in epigrafe ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore del condannato, che ha articolato due motivi di censura, di seguito sommariamente trascritti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. violazione del combinato disposto degli artt. 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di individuare la pena base, alla quale applicare gli aumenti derivanti dal riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso. Si premette che il giudice dell'esecuzione, nell'incipit dell'ordinanza (pag. 2), ha dato atto che in sede di cognizione fosse stata già riconosciuta la sussistenza di un unico disegno criminoso in relazione alle condotte sub E), F), G) ed H), limitando di fatto il proprio esame alle restanti fattispecie, ed ha operato gli aumenti a titolo di continuazione per i reati di cui ai provvedimenti sub A), C) e D) sulla pena complessiva di anni 4 di reclusione ed euro 2.800 di multa (pag. 3), avendo sul punto richiamato le motivazioni ed il dispositivo della sentenza sub H) (pag. 4). Ci si duole del fatto che il giudice non ha precedentemente scorporato tutti i reati (sub E, F, G ed H) già riuniti in continuazione, non ha successivamente individuato quello più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. considerando la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo ed infine, sulla sanzione così determinata, non ha operato gli autonomi aumenti per i reati satellite, avendo cura di calibrare i segmenti di pena in ossequio al disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 81 cpv. cod. pen. ed al divieto di reformatio in peius anche parziale. Nell'ordinanza impugnata non si rinviene traccia di tali iniziative, avendo assunto quale pena base da aumentare ex art. 81 cod. pen. non già quella della violazione più grave, come espressamente previsto dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., bensì quella irrogata in sede di cognizione relativamente a più sentenze 2 aventi ad oggetto diverse fattispecie già riconosciute avvinte dal vincolo della continuazione e non oggetto di scioglimento. Il Tribunale di Lecco avrebbe dovuto applicare gli aumenti ex art. 81 cod. pen. in relazione con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub A), C) e D) calibrandoli sulla scorta delle valutazioni di gravità effettuate nella fase di merito ove, individuata la violazione più grave nel furto in abitazione aggravato di cui al capo b) della sentenza sub E), SA, per i reati satellite ha riportato aggiunte sanzionatorie meno importante per reati più gravi rispetto a quelli oggetto del vaglio da parte del giudice dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata, oltreché assunta contra legem, è altresì intrinsecamente contraddittoria perché commina per la fattispecie consumata sub C) una pena inferiore rispetto al medesimo reato contestato nella forma tentata nel decreto penale sub A) ed intrinsecamente irragionevole in quanto per la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., consumata ed aggravata, il giudice della cognizione - la cui sentenza sub E) non è stata oggetto di scioglimento - ha aumentato la pena di mesi uno di reclusione ed euro 300 di multa (capo d), mentre per il furto aggravato del capo F) l'aumento della fase di merito si è assestato in mesi 1 ed euro 100. Si deduce, altresì, la contraddittorietà dell'aumento di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa per il delitto di cui alla sentenza sub D) se posto in relazione a quello di giorni 15 di reclusione ed euro 300 di multa applicato in sede cognitiva con la sentenza sub G) rispetto ai due episodi di furto semplice (capo a e b) ed a maggior ragione se paragonato a quello di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa per l'episodio di furto aggravato di cui capo f della sentenza sub E). 2.2. Con secondo motivo si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza del combinato disposto degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 57 legge n. 689 del 1981. 2.2.1. Con riferimento al reato giudicato con decreto penale di condanna di cui al provvedimento sub A), il Tribunale ha applicato a titolo di aumento la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, con ciò travolgendo in peius il giudicato e travalicando le funzioni ad esso demandato agli effetti dell'art. 57 legge n. 689 del 1981 perché la pena finale comminata in sede cognitiva era di euro 10.500 di multa, quale effetto della conversione della pena di mesi uno di reclusione e giorni dieci di reclusione e di euro 103 di multa (al netto delle riduzioni per le generiche e per il rito monitorio). 2.2.2. Anche rispetto ai reati di cui alle sentenze sub C) e D), il giudice dell'esecuzione ha applicato aumenti di pena pecuniaria superiori a quelli applicati dal giudice della cognizione, pari, rispettivamente, ad euro 300 di multa (a fronte di euro 250 di multa quanto al provvedimento sub C) e ad euro 200 di multa (a 3 fronte di euro 154 di multa quanto al provvedimento sub D), con evidente pregiudizio in sede esecutiva. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria LE IN, con requisitoria scritta del 3/02/2026, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecco, per un nuovo giudizio sul computo della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato con riferimento 'L>un unico rilievo contenuto nel secondo motivo di ricorso, mentre per il resto va rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come «pena più grave inflitta», che identifica la «violazione più grave», quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865) Inoltre, si è chiarito che, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735- 01). 1.2. Ciò premesso sul piano dei principi, ad onta delle doglianze difensive del primo motivo di ricorso circa il mancato scorporo di tutti i reati riuniti in continuazione, peraltro agitate in forma perplessa, e circa le asserite sperequazioni sanzionatorie, il giudice dell'esecuzione ha adottato una soluzione che non si pone in contrasto con le linee ermeneutiche di questa Corte in materia di continuazione. Infatti, come risulta dall'ordinanza impugnata (pag. 2), tra le sentenze di cui ai provvedimenti sub E), F), G) ed H) era stata già riconosciuta in sede di cognizione la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., posto che, rispettivamente: - con la sentenza n. 418/2024 di cui al provvedimento sub F), è stato applicato un aumento di mesi uno ed euro 300 di multa in continuazione sulla pena comminata con la sentenza sub E); 4 - con la sentenza n. 91/2024 di cui al provvedimento sub G), è stato applicato un aumento di mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa sulla pena già comminata con le sentenze sub E) e sub F); - con la sentenza n. 394/2025 di cui al provvedimento sub H), è stata applicato un aumento di mesi uno di reclusione ed euro 300 di multa sulla pena comminata con le sentenze sub E), F) e G). Il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, dapprima ha preso atto che il condannato in relazione ai delitti a lui ascritti nell'ambito dei procedimenti definiti con le suddette sentenze sub E), F), G) ed H), era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 2.800 di multa;
dopodiché su tale base ha replicato, facendolo proprio, il calcolo (e il previo scorporo) effettuato dal giudice della cognizione con l'ultimo provvedimento sub H) («Procedendo dunque alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, deve darsi atto che SA in sede di cognizione è stato condannato alla pena complessiva di anni 4 di reclusione e euro 2.800 di multa in relazione ai delitti a lui ascritti nell'ambito dei procedimenti definiti con le sentenze sub E), F), G) ed H). Sul punto si richiamano le motivazioni ed il dispositivo della sentenza sub H)»: pagg.
3-4 ord. imp.); quindi ha limitato, di fatto, la propria disamina alle restanti fattispecie operando gli aumenti per gli ulteriori reati- satellite di cui agli altri procedimenti definiti con le sentenze sub A), C) e D); infine è addivenuto alla pena finale di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 3.700 di multa;
di fatto ha aggiunto nove di reclusione ed euro 900 di multa così singolarmente determinati: - mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, a titolo di aumento per il reato-satellite di cui al decreto penale sub A); - mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, a titolo di aumento per il reato- satellite di cui alla sentenza sub B); - mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, a titolo di aumento per il reato- satellite di cui alla sentenza sub D). 1.3. La continuazione riconosciuta con l'impugnato provvedimento ha reso reati-satellite anche quegli stessi reati che, nei rispettivi processi di cognizione, erano reati-base e la complessiva lettura dell'ordinanza impugnata permette di comprendere quali dati abbia assunto il giudice dell'esecuzione per ritenere più grave taluno dei reati già giudicati e quale valore ponderale abbia attribuito a ciascuno dei reati-satellite, così consentendo il pieno controllo del (corretto) uso del potere discrezionale attribuitogli per la determinazione della pena in executivis e, quindi, per la ragionevolezza della pena stessa (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone e altro, in motiv. § 12), il tutto secondo un percorso che ha ben valorizzato le valutazioni operate in sede di cognizione, facendole proprie. 5 Ad onta delle doglianze difensive, questa Corte sul punto reputa legittimo l'operato e la metodologia seguita dal giudice dell'esecuzione che, dopo aver rilevato il previo riconoscimento in sede di cognizione della sussistenza di un unico disegno criminoso in relazione alle condanne per i reati di cui ai provvedimenti sub E), F), G) ed H), ha recepito nella loro interezza le valutazioni dei giudici di merito, richiamandone motivazioni e dispositivo (pagg.
3-4 ord. imp.), così di fatto recependo, ovvero facendolo proprio in executivis, il previo scorporo già effettuato nella sede di cognizione, come d'altra parte riconosce la stessa difesa ricorrente che, sul punto, sembrerebbe dolersene ma avanza doglianze quantomeno perplesse (che, per ciò solo, le renderebbe inammissibili in questa sede: "[../ Detta determinazione, laddove la si voglia ritenere legittima, porta con sé l'implicita adesione anche al trattamento sanzionatorio comminato nella fase di cognizione a seguito dell'esame di gravità delle condotte attenzionate": pag. 5 ricorso). A fronte di uno scorporo che, di fatto, rispetto ai provvedimenti sub E), F), G) ed H), in executivis si rivela essere il medesimo di quello già effettuato in sede di cognizione, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno ben potendo il giudice dell'esecuzione recepire le pregresse valutazioni operate dai giudici della cognizione e poi procedere alle ulteriori operazioni ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. ed, infine, operare gli autonomi aumenti per ciascun reato-satellite, indicandone per ciascuno il quantum di pena, come nella specie ha fatto. Il primo motivo di ricorso, pertanto, va rigettato. 2. A conclusioni diverse deve, invece, pervenirsi con riguardo al secondo motivo di ricorso che è fondato limitatamente alla pena applicata per il reato- satellite giudicato con il decreto penale di condanna sub A) col quale il SA era stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Lecco in data 11 novembre 2015, alla pena pecuniaria di 10.500 di multa (quale pena pecuniaria oggetto di conversione della pena di mesi uno e giorni 10 di reclusione), mentre per il resto anch'esso va rigettato. Sul punto, il giudice dell'esecuzione ha applicato in parte qua un aumento a titolo di continuazione pari a mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa così violando, in primo luogo, il divieto di quantificazione degli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna e, in secondo luogo, il disposto di cui all'art. 57 legge n. 689 del 1981. 2.1 Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte, «il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli 6 fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01), dovendosi tenere conto del limite costituito dall'intangibilità in peius del giudicato (cfr. altresì Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Messina, Rv. 283107-01, secondo cui viola il divieto della reformatio in peius il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza). La discrezionalità del giudice dell'esecuzione, infatti, «incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678-01). 2.2. Il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi praticando un aumento di pena a titolo di continuazione per il suddetto reato- satellite di cui al decreto penale irrevocabile di condanna sub A) in misura superiore (nella specie mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa) rispetto a quello fissato dal giudice della cognizione (nella specie, euro 10.500 di multa, in sostituzione della pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione) e, quindi, travolgendo sul punto in peius il giudicato. 2.3. Al contempo il giudice dell'esecuzione, sul punto, ha violato il disposto di cui all'art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale «la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva», una volta disposta la sostituzione il reato deve essere considerato come sanzionato solo con pena pecuniaria (cfr. Sez. 1, n. 51694 del 30/10/2018, Stefanelli, Rv. 274529-02; conf. Sez. 3, n. 36609 del 19/09/2007, P.M. in proc. R., Rv. 237546-01: fattispecie nella quale il giudice, dopo avere irrogato la pena dell'ammenda, di cui una parte in sostituzione di pena detentiva, pari ad euro 11.685,00, dichiarava interamente estinta la stessa per effetto di indulto;
la Corte, enunciato il principio di diritto secondo il quale una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto ex lege n. 241 del 2006, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma secondo, legge n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva, ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitando la causa estintiva alla pena di euro 10.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 1 legge n. 241 del 2006; cfr. altresì Sez. 6, n. 9915 del 27/05/1994, P.M. in proc. Dolenti, Rv. 199158-01; Sez. 5, n. 9315 del 21/06/1994, RM. in proc. Tempesta, Rv. 199247-01). 7 Il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo neanche dei suddetti principi perché, con riferimento al reato-satellite di giudicato con il decreto penale sub A), non solo ha applicato una pena (detentiva) più gravosa, per quantità, rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione (v. supra § 2.2.), ma ne ha financo mutato la tipologia, applicando in peius la pena detentiva mentre avrebbe dovuto mantenere quella pecuniaria (come già sostituita dal giudice della cognizione) in quanto la stessa si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della originaria pena detentiva. 2.4. Sono invece infondati gli ulteriori rilievi defensionali relativi alla denunciata violazione del divieto di reformatio in peius rispetto ai reati-satellite giudicati con i provvedimenti sub C) e D) perché, se è pur vero che rispetto ad essi il giudice dell'esecuzione ha applicato, a titolo di aumento della (sola) pena pecuniaria, rispettivamente euro 300 di multa (mentre il giudice della cognizione aveva inflitto euro 250 di multa) ed euro 200 di multa (mentre il giudice della cognizione aveva inflitto euro 154 di multa), è altrettanto vero che, tenendo conto anche della quota di pena detentiva rideterminata in melius (pari a mesi tre di reclusione in luogo di un anno di reclusione applicato dal giudice della cognizione per il provvedimento sub C e, rispettivamente, a mesi due di reclusione in luogo di mesi sei di reclusione per il provvedimento sub D) rispetto ai suddetti reati- satellite non si giunge affatto ad una pena complessivamente inflitta maggiore di quella applicate in sede di cognizione e, dunque, alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01, non sussiste alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. D'altra parte, più in generale, il raffronto avrebbe potuto essere operato, con eventuale ravvisabilità della denunciata reformatio in peius, solo ove sia in cognizione che in esecuzione i reati in considerazione fossero stati sempre reati- satellite mentre, come detto, con l'odierna continuazione sono divenuti tutti reati- satellite anche quegli stessi reati che, nei rispettivi processi di cognizione, erano reati-base. 3. Alla luce di tali considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecco, in diversa persona fisica%(Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, rieffettui il calcolo dell'aumento di pena per il reato-satellite giudicato con decreto penale di condanna n. 648 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecco in data 11 novembre 2014 attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati (v. supra § 2.1 e § 2.3) rispettando, altresì, il criterio della proporzione tra le pene, come affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 che, in motivazione, ha precisato come il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai 8 Così deciso in Roma il 13 maf2O26