CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2023, n. 31467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31467 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: AR RA nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la nota dell'Avvocata ALESSANDRA LENTINI che, nell'interesse di OR EF, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito l'Avvocato LEO VITALE DAVOLI che, nell'interesse di AR RA, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. TT ES e ME TE, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di Torino, che -per quello che qui interessa- ha confermato sentenza in data 31/05/2019 del Tribunale di Torino, che aveva condannato: TT per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe cosi come contestato al capo 1), oltre che per le truffe contestategli ai capi 2, A\9.2.0I Penale Sent. Sez. 2 Num. 31467 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 13/04/2023 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; lo stesso TT insieme a ME per la truffa contestata al capo 13). Deducono: 2. AR ES. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416 cod.pen. per la mancata configurazione del concorso di persone in una pluralità di reati;
violazione di legge in relazione al ruolo di promotore attribuito a TT. Ad avviso della difesa, "la lunga istruttoria dibattimentale [...] non ha dimostrato alcun fondamento relativamente alla tesi accusatoria dell'esistenza di un'associazione ex art. 416 c.p. che vedesse coinvolti" gli imputati. Il ricorrente sostiene che manca la prova della stabilità del vincolo associativo e della consapevolezza degli imputati di agire insieme e stabilmente. Aggiunge che manca anche la prova della indeterminatezza del programma criminoso. Il ricorrente osserva, inoltre, che manca la prova sul ruolo di capo organizzatore attribuito a TT, mancando riscontri circa la stabilità dei rapporti tra lui e gli altri membri dell'associazione ovvero sulla sua posizione di comando o di somministrazione di ordini, non essendo a tal fine sufficiente il mero coordinamento telefonico per la commissione dei reati-fine. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla truffa di cui al capo 12). In questo caso si denuncia il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte di appello è totalmente silente circa la partecipazione di TT alla truffa contestata. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen.. A tale proposito il ricorrente lamenta che la Cork di merito non ha considerato il comportamento pre-processuale, pur evidenziato in uno specifico motivo di appello. 3. OR TE. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 640 cod.pen.. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente confermato la sentenza di primo grado, con motivazione illogica e carente, prive di argomentazioni circa il contributo causale fornito alla truffa da ME. 3.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.. In questo caso la ricorrente osserva che la Corte di merito non ha motivato sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi richiamata alla sentenza di primo grado e non tenendo conto del differente apporto fornito dai diversi imputati e, in particolare, il ruolo assolutamente di ME. 2 _A-, 0• •11 ,)\ \.9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TT ES è inammissibile, per le ragioni che si vanno di seguito a illustrare. 1.1. Il primo motivo di ricorso è la pedissequa riproduzione -parola per parola- dell'identico atto di appello, interpolato da singole e generiche aggiunte, così che, in sostanza, esso si mostra essere la mera riproduzione del motivo di gravame che -dopo essere stato esaminato dalla Corte di appello- viene ripresentato alla Corte di cassazione, senza che siano esposte censure alla risposta a tal proposito data dalla Corte di appello. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomientata rispetto e quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Tanto più quando, come nel caso in esame, la Corte di appello abbia dato puntuale risposta alle argomentazioni difensive, precisando che l'esistenza dell'associazione e la partecipazione di TT emergevano dai contenuti delle conversazioni intercettate. 1.2. Sempre nel corpo nel primo motivo di ricorso sono sviluppati argomenti circa l'esistenza della prova del ruolo ricoperto da TT nell'associazione per delinquere. La questione del ruolo ricoperto nell'associazione da Ca-abetta, però, non era stato specificamente dedotta con l'atto di appello, dove, a tale riguardo, si rinviene solo un generico inciso, con cui si afferma che non è stata raggiunta la prova di detto ruolo, senza che siano sviluppate argomentazioni intese a censurare puntualmente la sentenza di primo grado, che aveva rimarcato come il ruolo di promotore e capo dell'organizzazione emergesse dalla sua preoccupazione di individuare le vetture sui siti internet, di contattare i proprietar e di osservare da lontano il compimento delle truffe, vigilando sull'azione dei sodali. A ciò si aggiunga che il Tribunale aveva dedicato uno specifico capitolo dove 3 affrontava il tema del ruolo di TT (alle pagine 31 e 32. Argomenti e motivazioni del tutto ignorate nell'atto di appello. Dal difetto di specificità così rilevato discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 1.3. Manifestamente infondato risulta il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione con riguardo alla partecipazione di TT al reato di cui al capo 12). A tale proposito il ricorrente sostiene che non può ritenersi soddisfacente il rinvio alla sentenza di primo grado, integrata da argomentazioni che si assumono insufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità. Bisogna allora ricordare che la sentenza della Corte ci appello va letta insieme alle motivazioni della sentenza di primo grado, in presenza della condivisione dei contenuti, ove si consideri che «ai fini del con'rollo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (9ez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 1.3.1. Quanto alla ritenuta insufficienza probatoria rispel:to al capo 12) del contenuto della conversazione valorizzata dalla Corte di appello e identificata con il n. 412 del 25/02/2016, delle ore 18:32, si deve osservare come le relative argomentazioni prospettino una rilettura dell'emergenza processuale alternativa a quella dei giudici di merito. Si deve perciò ribadire che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, US e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 4 "), 1.4. Tale ultimo rilievo vale anche per il motivo esposto in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, con il quale il ricorrente si oppone alle valutazioni dei giudici della doppia sentenza conforme con una propria valutazione opposta e antagonista rispetto a quelle, senza che siano esposte censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legttimità. 1.5. Da quanto esposto discende l'inamrnissibilità del ricarso di TT. 2. A eguale declaratoria di inammissibilità si perviene anche in relazione al ricorso di ME TE. 2.1. La Corte di appello ha dato risposta ai motivi di gravame esposti nell'interesse di ME, che ha considerato destituiti di fondamento in punto di partecipazione alla truffa di cui al capo 13), avendo riguardo alla condotta attiva e decisiva svolta dalla medesima in occasione del fatto, così come ricostruita con la sentenza di primo grado. Con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, la Corte di appello ha rilevato che le argomentazioni a tale fine sviluppate erano meramente reiterative di quelle sollevate davanti al giudice di primo grado e da questo efficacemente disattese con motivazione fatta propria dai magistrati della Corte di merito. 2.2. A fronte di ciò, non resta che richiamare le ragioni già esposte esaminando il ricorso di TT, dovendosi ribadire la saldatura della motivazione della doppia sentenza conforme e l'inammissibilità di motivi che, come quelli in esame, siano meramente reiterativi dei motivi di appello oltre che privi di censure incasellabili in alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in valutazioni di merito antagoniste a quelle dei giudici dei primi due gradi di giudizio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, ai :sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la nota dell'Avvocata ALESSANDRA LENTINI che, nell'interesse di OR EF, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito l'Avvocato LEO VITALE DAVOLI che, nell'interesse di AR RA, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. TT ES e ME TE, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di Torino, che -per quello che qui interessa- ha confermato sentenza in data 31/05/2019 del Tribunale di Torino, che aveva condannato: TT per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe cosi come contestato al capo 1), oltre che per le truffe contestategli ai capi 2, A\9.2.0I Penale Sent. Sez. 2 Num. 31467 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 13/04/2023 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; lo stesso TT insieme a ME per la truffa contestata al capo 13). Deducono: 2. AR ES. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416 cod.pen. per la mancata configurazione del concorso di persone in una pluralità di reati;
violazione di legge in relazione al ruolo di promotore attribuito a TT. Ad avviso della difesa, "la lunga istruttoria dibattimentale [...] non ha dimostrato alcun fondamento relativamente alla tesi accusatoria dell'esistenza di un'associazione ex art. 416 c.p. che vedesse coinvolti" gli imputati. Il ricorrente sostiene che manca la prova della stabilità del vincolo associativo e della consapevolezza degli imputati di agire insieme e stabilmente. Aggiunge che manca anche la prova della indeterminatezza del programma criminoso. Il ricorrente osserva, inoltre, che manca la prova sul ruolo di capo organizzatore attribuito a TT, mancando riscontri circa la stabilità dei rapporti tra lui e gli altri membri dell'associazione ovvero sulla sua posizione di comando o di somministrazione di ordini, non essendo a tal fine sufficiente il mero coordinamento telefonico per la commissione dei reati-fine. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla truffa di cui al capo 12). In questo caso si denuncia il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte di appello è totalmente silente circa la partecipazione di TT alla truffa contestata. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen.. A tale proposito il ricorrente lamenta che la Cork di merito non ha considerato il comportamento pre-processuale, pur evidenziato in uno specifico motivo di appello. 3. OR TE. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 640 cod.pen.. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente confermato la sentenza di primo grado, con motivazione illogica e carente, prive di argomentazioni circa il contributo causale fornito alla truffa da ME. 3.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.. In questo caso la ricorrente osserva che la Corte di merito non ha motivato sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi richiamata alla sentenza di primo grado e non tenendo conto del differente apporto fornito dai diversi imputati e, in particolare, il ruolo assolutamente di ME. 2 _A-, 0• •11 ,)\ \.9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TT ES è inammissibile, per le ragioni che si vanno di seguito a illustrare. 1.1. Il primo motivo di ricorso è la pedissequa riproduzione -parola per parola- dell'identico atto di appello, interpolato da singole e generiche aggiunte, così che, in sostanza, esso si mostra essere la mera riproduzione del motivo di gravame che -dopo essere stato esaminato dalla Corte di appello- viene ripresentato alla Corte di cassazione, senza che siano esposte censure alla risposta a tal proposito data dalla Corte di appello. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomientata rispetto e quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Tanto più quando, come nel caso in esame, la Corte di appello abbia dato puntuale risposta alle argomentazioni difensive, precisando che l'esistenza dell'associazione e la partecipazione di TT emergevano dai contenuti delle conversazioni intercettate. 1.2. Sempre nel corpo nel primo motivo di ricorso sono sviluppati argomenti circa l'esistenza della prova del ruolo ricoperto da TT nell'associazione per delinquere. La questione del ruolo ricoperto nell'associazione da Ca-abetta, però, non era stato specificamente dedotta con l'atto di appello, dove, a tale riguardo, si rinviene solo un generico inciso, con cui si afferma che non è stata raggiunta la prova di detto ruolo, senza che siano sviluppate argomentazioni intese a censurare puntualmente la sentenza di primo grado, che aveva rimarcato come il ruolo di promotore e capo dell'organizzazione emergesse dalla sua preoccupazione di individuare le vetture sui siti internet, di contattare i proprietar e di osservare da lontano il compimento delle truffe, vigilando sull'azione dei sodali. A ciò si aggiunga che il Tribunale aveva dedicato uno specifico capitolo dove 3 affrontava il tema del ruolo di TT (alle pagine 31 e 32. Argomenti e motivazioni del tutto ignorate nell'atto di appello. Dal difetto di specificità così rilevato discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 1.3. Manifestamente infondato risulta il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione con riguardo alla partecipazione di TT al reato di cui al capo 12). A tale proposito il ricorrente sostiene che non può ritenersi soddisfacente il rinvio alla sentenza di primo grado, integrata da argomentazioni che si assumono insufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità. Bisogna allora ricordare che la sentenza della Corte ci appello va letta insieme alle motivazioni della sentenza di primo grado, in presenza della condivisione dei contenuti, ove si consideri che «ai fini del con'rollo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (9ez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 1.3.1. Quanto alla ritenuta insufficienza probatoria rispel:to al capo 12) del contenuto della conversazione valorizzata dalla Corte di appello e identificata con il n. 412 del 25/02/2016, delle ore 18:32, si deve osservare come le relative argomentazioni prospettino una rilettura dell'emergenza processuale alternativa a quella dei giudici di merito. Si deve perciò ribadire che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, US e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 4 "), 1.4. Tale ultimo rilievo vale anche per il motivo esposto in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, con il quale il ricorrente si oppone alle valutazioni dei giudici della doppia sentenza conforme con una propria valutazione opposta e antagonista rispetto a quelle, senza che siano esposte censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legttimità. 1.5. Da quanto esposto discende l'inamrnissibilità del ricarso di TT. 2. A eguale declaratoria di inammissibilità si perviene anche in relazione al ricorso di ME TE. 2.1. La Corte di appello ha dato risposta ai motivi di gravame esposti nell'interesse di ME, che ha considerato destituiti di fondamento in punto di partecipazione alla truffa di cui al capo 13), avendo riguardo alla condotta attiva e decisiva svolta dalla medesima in occasione del fatto, così come ricostruita con la sentenza di primo grado. Con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, la Corte di appello ha rilevato che le argomentazioni a tale fine sviluppate erano meramente reiterative di quelle sollevate davanti al giudice di primo grado e da questo efficacemente disattese con motivazione fatta propria dai magistrati della Corte di merito. 2.2. A fronte di ciò, non resta che richiamare le ragioni già esposte esaminando il ricorso di TT, dovendosi ribadire la saldatura della motivazione della doppia sentenza conforme e l'inammissibilità di motivi che, come quelli in esame, siano meramente reiterativi dei motivi di appello oltre che privi di censure incasellabili in alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in valutazioni di merito antagoniste a quelle dei giudici dei primi due gradi di giudizio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, ai :sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere est. Il Presidente