Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la nuova disciplina non costituisce una mera sovrapposizione rispetto a quella della detenzione domiciliare anche perché l'art. 1, comma ottavo, della legge n. 199 del 2010 prevede che le disposizioni dell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 sono applicabili in quanto compatibili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/12/2013
Dott. BONITO F.M.S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 4032
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 34666/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
CA GI N. IL 20/03/1957;
inoltre:
CA GI N. IL 20/03/1957;
avverso l'ordinanza n. 2438/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA, del 11/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. R. Delehaye il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del giorno 11 aprile 2013, rigettava l'istanza con la quale AR IL, condannato ad anni tre e mesi otto di reclusioni per condotte delittuose accertate a suo carico, quale dirigente della PS, nell'ambito dei noti fatti verificatisi nel luglio 2001 a Genova in occasione del vertice dei capi di stato e di governo del G8, aveva chiesto di espiare nelle forme dell'affidamento in prova al servizio sociale la pena di mesi otto, dedotti anni tre per il riconosciuto condono, disponendo nel contempo, ai sensi dell'art. 1 L. 199/2010, l'esecuzione di tale residuo di pena nelle forme della detenzione domiciliare.
A sostegno della decisione il tribunale, articolando una ampia, diffusa ed argomentata motivazione, valorizzava, innanzitutto, la natura e la "estrema" gravità dei fatti, la contrarietà delle condotte giudicate, tenuto conto delle funzioni esercitate in tali ambiti dal condannato, ai principi della nostra Costituzione e dalla CEDU e del discredito internazionale cagionato;
la mancanza in capo all'interessato di un serio atteggiamento di revisione critica del suo comportamento e delle sue responsabilità, dedotta, quest'ultima, dal comportamento processuale (improntato ad una negazione delle responsabilità); dall'indifferenza evidenziata rispetto ad un volontario atteggiamento riparatorio e risarcitorio in favore delle vittime del reato;
dal rifiuto di una pubblica dichiarazione autocritica. Non mancava inoltre il tribunale di prendere atto del curriculum professionale del condannato, di elevato profilo, della relazione dell'UEPE, favorevole alle ragioni del medesimo, delle attività di volontariato di recente intraprese, circostanze queste che il giudice di prime cure bilanciava però in termini di subvalenza rispetto a quelle negative come innanzi ritenute. Precisava infine il tribunale che il giudizio di non meritevolezza pregiudicava negativamente non soltanto la richiesta di affidamento al servizio sociale, bensì anche quella relativa alla detenzione domiciliare, misura alternativa quest'ultima che veniva comunque riconosciuta non già ai sensi dell'art. 47 ter O.P. (ostandovi appunto il giudizio di non mertitevolezza) ma ai sensi della L. n. 199 del 2010, art.
1. Tale disposizione normativa infatti, ad avviso del Tribunale, ricorrendo i requisiti di legge ivi previsti, impone l'esecuzione della pena infrannuale nelle forme della detenzione domiciliare indipendentemente da una preventiva valutazione di meritevolezza o meno.
2. Ricorrono per cassazione avverso detto provvedimento sia il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Genova, sia il AR, assistito dal difensore di fiducia.
2.1 Il rappresentante della pubblica accusa denuncia violazione della L. n. 199 del 2010, art. 1, e difetto di motivazione sul punto, per un verso, perché negato il requisito della meritevolezza ai fini dell'applicazione della disciplina di favore e, per altro verso, per la contraddittorietà del riconoscimento impugnato in costanza appunto di un argomentato giudizio di non meritevolezza.
2.2 La difesa del AR, da parte sua, sviluppa tre motivi di impugnazione.
2.2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente vizio logico della motivazione e travisamento degli atti processuali in particolare osservando: la gravità del reato, per costante insegnamento giurisprudenziale del giudice di legittimità, non può avere rilievo decisivo nel pronunciamento relativo alla concessione delle misure alternative al carcere, dovendosi valutare la personalità del condannato anche ai fini di verificare l'avviamento di un profondo processo di revisione critica;
la motivazione impugnata argomenta sia in relazione alla gravità della condotta, sia in relazione alla personalità dell'istante ed alla mancanza di un apprezzabile atteggiamento autocritico della sua condotta delittuosa;
le conclusioni giudiziali si appalesano però in aperto contrasto con l'argomentata relazione dell'UEPE, col giudizio favorevole espresso in tale sede, con l'attività di volontariato intrapresa dal febbraio 2013 dall'interessato e con l'attività lavorativa dallo stesso svolta (di consulente per la sicurezza in favore di un importante istituto di credito) in costanza della sospensione dal servizio per anni cinque;
di qui il travisamento della relazione richiamata, non adeguatamente percepita nei suoi profili favorevoli all'istante.
2.2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa ricorrente violazione dell'art. 47 O.P., in particolare osservando:
ai fini del rigetto della istanza difensiva il Tribunale ha particolarmente valorizzato la mancanza e comunque l'insufficienza di una spontanea attività di riparazione delle vittime da parte del ricorrente;
siffatta circostanza non integra requisito previsto dalla legge per il riconoscimento del beneficio;
i profili risarcitori delle condotte delittuose sono disciplinati ex professo da articoli del codice penale (L. 1^, Tit. 7^, in particolare l'art. 185).
2.2.3 Col terzo ed ultimo motivo di censura si duole la difesa ricorrente della violazione dell'art. 47 ter O.P. e della illogicità della motivazione sul punto, in particolare osservando:
illegittimamente il Tribunale ha negato il beneficio in parola sul rilievo del mancato avvio del processo di emenda;
l'art. 47 ter O.P. infatti prescinde dalla circostanza valorizzata dai giudicanti, posto che essa prescrive l'accertamento che la misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
di qui la violazione di legge denunciata, violazione che diventa illogicità della motivazione allorché, al fine di riconoscere il beneficio della detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 199 del 2010, art. 1, il tribunale valorizza proprio quella circostanza e cioè che non sussiste pericolo di recidivanza.
2.2.4 Con memoria aggiunta depositata il giorno 11 novembre 2013, la difesa del AR ha insistito nelle ragioni già esposte ed argomentate col ricorso principale, per poi confutare quelle esposte dal P.G. territoriale ricorrente quanto alla legittimità o meno dell'applicazione della L. n. 199 del 2010, art. 1, non mancando poi di censurare la interruzione della detenzione domiciliare improvvidamente disposta (per la difesa) dal tribunale di sorveglianza genovese su richiesta irrituale della procura generale.
3. Entrambi i ricorsi sono infondati.
3.1 Infondato in particolare è la doglianza prospettata dal P.G. genovese.
La L. n. 199 del 2010, ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., e per rendere nel contempo possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni ai carcere, attesa la situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane.
L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia temporanea, limitata temporalmente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, "alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013", si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, ritenuti di scarsa pericolosità.
La legge, infatti, esclude l'applicabilità della disciplina in parola nei confronti di soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4 bis Ord. Pen., dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14 bis Ord. Pen. (salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dal successivo art. 14 ter) e in presenza del concreto pericolo di fuga o di commissione di altri delitti e di insussistenza della idoneità e della effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, a norma dell'art. 1, comma 2.
Il dettato normativo rende palese, ad avviso del Collegio, che la detenzione domiciliare regolamentata dalla novella, al fini dichiarato di perseguire nel tempo limitato fissato dal legislatore lo scopo di alleggerire il carico carcerario, deve, e non soltanto può, essere eseguita nelle forme da essa fissata anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47 ter O.P., e col solo limite della ostatività indotta da un giudizio di pericolosità. Di qui la corretta applicazione dell'istituto da parte del giudice territoriale il quale, prescindendo dalla meritevolezza della misura, in concreto negata per i profili ampiamente menzionati innanzi, ha comunque ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 1 L. 199/2010 ricorrendo il requisito della entità della pena da espiare, quello temporale (il momento dell'applicazione) e quelli non ostativi del reato in espiazione e della non pericolosità del condannato.
È appena il caso di aggiungere che una mera sovrapposizione della regolamentazione normativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter O.P. con le modalità di cui alla L. n. 199 del 2010, art. 1, priverebbe di senso legislativo la novella e la disciplina in essa contenuta ed essa è comunque esplicitamente esclusa dal disposto del comma 8 della norma in esame, laddove si chiarisce che le disposizioni dell'art. 47 ter P.P. sono applicabili in quanto compatibili con la nuova disciplina.
3.2.1 Venendo ora al ricorso del condannato, osserva il Collegio che va preliminarmente evidenziata la inammissibilità della censura articolata con il terzo motivo di impugnazione per evidente mancanza di interesse.
Ed invero la doglianza mira all'annullamento dell'ordinanza impugnata là dove non ha accolto la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, beneficio comunque riconosciuto in concreto ancorché in forza di una norma diversa da quella difensivamente invocata, ne' l'eventuale accoglimento sul punto della impugnazione in esame porterebbe ad effetti concreti positivi per l'istante diversi da quelli già riconosciuti.
3.2.2 Infondati devono infine ritenersi il primo ed il secondo motivo sviluppati dalla difesa del AR.
Ed in vero giova in premessa ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo;
cfr. Sez. 4^, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735;
cfr. in termini: Cass. sez. 2^, sentenza n. 7380 dell'11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp. Messina;
Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia, diffusa e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare le acquisizioni del compendio istruttorio puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare conclusioni alternative a quelle logicamente dedotte con l'ordinanza impugnata.
Non può infatti negarsi la legittimità di considerare ai fini della concessione della misura, in primo luogo e con funzione preminente nel sillogismo logico della decisione, il reato per il quale è stata inflitta la pena detentiva da espiare, nel caso di specie, con argomentare di esemplare logicità ritenuto di gravità estrema, per i fatti in sè considerati (il pestaggio forsennato, di inaudita violenza e privo di alcuna ragione di inermi dimostranti colti nel sonno mentre si trovavano nel chiuso di un edificio scolastico) per la condotta direttamente riferibile al condannato (dirigente di polizia, tutore della legge e della legalità che si presta a comportamenti illegali di copertura poliziesca proprii dei peggiori regimi antidemocratici, in violazione di diritti fondamentali - di libertà, di tutela giudiziaria, della dignità della persona - riconosciuti in tutte le democrazie occidentali, nella nostra suprema carta e nella stessa CEDU) per il clamore provocato dalle vicende ed il conseguente discredito internazionale caduto sul nostro Paese. A tale dato, giova ribadirlo, di straordinaria valenza decisoria per il giudice territoriale, il Tribunale ha poi giustapposto, anche per questo profilo con diffuso argomentare, articolato con stretta coerenza logica, la constatazione di una non apprezzabile predisposizione del condannato ad un ripensamento critico della sua condotta, dedotta dalla sua indifferenza rispetto ad una prospettiva risarcitoria volontaria delle vittime, dalla lettura minimale delle sue responsabilità, dal rifiuto di esprimere pubblica ammenda per quanto accaduto in riferimento alle sue colpe.
Nè ha mancato il tribunale, ancora una volta con esemplare completezza argomentativa, di considerare i dati positivi all'istante desumibili del compendio istruttorio, in particolare il curriculum professionale, la relazione dell'UEPE, il suo recentissimo impegno di volontariato in uno con quello lavorativo dopo la sospensione dal servizio, valutazione riportata correttamente nel contesto di una bilanciamento e motivatamente giudicato in termini sub valenti rispetto ai dati sfavorevoli, considerati, per il loro peso ed il loro rilievo ai fini del giudizio, di più incidente decisività. La lamentata censura motivazionale deve pertanto ritenersi manifestamente infondata.
3.2.3 Infondati si appalesano infine i profili di doglianza relativi alla denunciata violazione di legge.
Per un verso va infatti posto in evidenza che nel caso in esame la gravità del fatto nei termini valorizzati dal giudice territoriale è stata considerata come circostanza importante ma non certo esclusiva della decisione e tanto in perfetta coerenza con l'insegnamento del giudice di legittimità, mentre, per altro verso, la sbiadita volontà del condannato di considerare l'importanza di un atteggiamento risarcitorio in favore delle vittime non è stato affatto considerato come requisito negativo della decisione, bensì come circostanza anche questa significativa e sintomatica, insieme agli altri argomenti innanzi riportati, di quella mancanza di processo autocritico, questo si decisivo per la decisione.
4. In conclusione deve provvedersi nel senso del rigetto di entrambi i ricorsi, con la condanna del ricorrente AR, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
la Corte, rigetta i ricorsi e condanna AR IL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014