Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
O L L O P 4 ) 7 E 3 . C * A . P 1 REPUBBLICA ITALIANA * -- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D E LA CORTASUPUE ASSAZIONE359170 5 T Oggetto N E S E EZIONE RECORDA 1 ( falte faremes for usi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente R.G.N. 10023/1 PONTORIERI Dott. Franco --... Consigliere Cron. 8287Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere _T Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.07/11/02 GOLDONI - Rel. Consigliere Dott. Umberto ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: ET DI UG SO SNC, in persona del legale | rappresentante pro tempore UG SO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 134, py -- dell'avvocato GIANLUIGI LALLINI, 10 studio --- dall'avvocato MARIO FABRIO, giusta delega indifeso atti;
ricorrente -
contro
AI NE (deceduto), rappresentato dagli eredi RU e ARIELLA AI, elettivamente LI -- -- ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio | 2002 domiciliate in -- difese dall'avvocato 1455 dell'avvocato LAURA TRICERRI, -1- GABRIO ABEATICI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 175/99 del Giudice di pace di TRIESTE, depositata il 08/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione 22.1.1998, IO MA esponeva che nell'autunno del 1995, nello stabile di via F. Severo 89, in Trieste, nell'appartamento del terzo piano di proprietà di PP AR, in locazione a RI Ratissa. veniva sostituito dalla ET snc un radiatore dell'impianto di riscaldamento, al quale, per eliminare la presenza d'aria, era stato deciso di applicare una valvola automatica di sfiato. J1 23.10.95, a seguito di preavvisato caricamento dell'impianto, dal radiatore montato dalla società e al quale non era stata applicata la prevista valvola, temporaneamente indisponibile, nė altra protezione, si verificava uno spandimento d'acqua che andava a danneggiare l'appartamento al piano aminezzato di proprietà di esso attore. му IO MA evocava in giudizio la ET snc per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. Si costituiva la ET snc eccependo decadenza del potere di denuncia dei vizi e prescrizione della garanzia ex art.2226 c.c. c chiedendo, oltre all'autorizzazione inutilmente concessa alla chiamata in causa, quale terzo, del Lloyd Adriatico, ai sensi dell'art 269, co.2, cpc e per gli effetti di cui al precedente art. 106, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta e, in via principale, rigettarsi le domande attorce. Con sentenza in data 2.2/8.4.1999, il Giudice di pace di Trieste accoglieva sino alla concorrenza di L.750.000 la domanda altorca e regolava le spese. Osservava il predetto giudice che, per quanto qui ancora interessa, dalla documentazione agli atti risultava che la ET snc, nella temporanea indisponibilità o irreperibilità della valvola di sfiato che avrebbe dovuto applicare, a completamento dei lavori che si era impegnata di eseguire, lasciava i radiatore installato nell'appartamento del terzo piano senza protezione, non adottando, medio tempore, alcun accorgimento o precauzione idonea ad evitare il non imprevedibile spandimento d'acqua. Pertanto la ET era stata legittimamente chiamata dal MA come responsabile, ex art.2043 c.c., del darno cagionato nell'appartamento di sua proprietà e quindi tenuta al conseguente risarcimento, a nulla diversamente rilevando la eventuale concorrente responsabilità di altri soggetti solidalmente obbligati ai sensi dell'art.2055 c.c., atteso che il danneggiato ben può rivolgersi ad uno soltanto di tali soggetti per essere dal medesimo integralmente risarcito. Il danno, attesa la difficoltà di provare i preciso ammontare in relazione al tempo trascorso tra l'evento e la domanda giudiziaria ed altresì considerata la consistenza dello spandimento desumibile dal non breve percorso dell'acqua fuoriuscita dal radiatore, veniva liquidato, in via equitativa, in L.750.000, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dall'evento al saldo. Avverso tale sentenza la ET snc proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
resistono con controricorso OL Cantarutti e LL MA quali eredi di IO MA Motivi della decisione Preliminarmente, i controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato a IO MA in dala 11 5 2000 a mani del suo procuratore costituito, quando il predetto era già deceduto. A parte la genericità di tale eccezione che non specifica neppure la data in cui è avvenuto il decesso del MA (rilevante ai fini dell'esame della questione) l'asserzione risulta completamente sfornita di prova, cosa questa. che non ne consente neppure la trattazione. 2 A sostegno del ricorso per cassazione qui proposto la ET snc ha argomentato lamentando con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver svolto il giudice alcuna considerazione sull'attendibilità delle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione. Il ricorrente faceva quindi discendere il secondo motivo dal primo, sostanzialmente ribadendo la carenza di motivazione;
evidenziava nel terzo motivo la violazione dell'art 1226 c.c. nonché l'omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il giudice omesso di indicare gli elementi di prova e quanto meno i criteri sui quali aveva fondato il convincimento dell'esistenza di un danno risarcibile;
nel quarto motivo lamentava infine la carenza dell'indicazione della regola di equità utilizzata му cd i criteri adottati nella decisionc qui censurata. Premesso che la sentenza impugnata è stata pronunciata secondo equità (atteso il valore inferiore a L.2.000.000), va richiamato il principio di cui a Cass. SS.UU.6.11.1998, n.11212, secondo cui il giudice di pace dove attenersi al rispetto delle norme costituzionali, rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme concernenti malerie sottoposte a riserva assoluta di legge e le regole processuali. Picso atto del pregevole excursus svolto in ricorso sulla valenza dell'equità nella giurisdizione in generc e dei limiti ravvisabili in quella che in particolare è riconosciuta al giudice di pace, l'esame dei singoli motivi in cui il ricorso stesso è articolato convince dell'inammissibilità dello stesso. Non v'ha dubbio (primo motivo) che l'avere invocato duc articoli (115 e 116) del codice processuale civile non significa dimostrare la violazione di una regola processuale. Allorché ci si duole della valutazione che degli elementi acquisiti al processo dà il giudice del merito, si attinge ad un profilo che investe le ragioni della decisione e quindi la essenza stessa del "ragionamento logico giuridico posto a base della pronuncia. Trattasi quindi di questione sostanziale, non deducibile in sede di legittimità. segnatamente ove, come nel caso di specie, lo stesso evolversi dei fatti costituisce sufficiente elemento di valutazione ai fini decisional. Poiché non si avvisa affatto inesistenza della motivazione né la stessa risulta solo apparente о radicalimente € (v. insanabilmente contraddittoria Cass. 11.6.2001, n.7448), e trattandosi di giudizio di equità, il primo ed il secondo motivo che, entrambi riferendosi alla valenza delle prove ed alla critica delle stesse come valutate possono essere esaminati congiuntamente, sono conseguentemente inammissibili. Analogamente deve argomentarsi per ciò che concerne il terzo motivo che ripropone la tematica della prova, incentrata in questo caso però M sull'esistenza e l'ammontare del danno. Detto che anche a tale riguardo il dato non contestato di acqua che scorre per un appartamento costituisce ragione sufficiente per arguire l'esistenza di un danno, valgono le considerazioni già svolte circa l'esistenza della motivazione non radicalmente e insanabilmente contraddittoria che rendono avverso sentenza pronunciata secondo equità, inammissibile anche tale motivo di ricorso (v. Cass 23.3.2001, n.1223). Con il quarto ed ultimo motivo (violazione dell'art. 132, n.4, in relazione all'art 360, n.4 cpc) si osserva che il giudice di pace ha completamente omesso di indicare le regole di equità utilizzate e i criteri adottati nella sua Jucisione. A sostegno della carenza di qualsivoglia riferimento alla normativa, pur necessario, onde giustificare l'iter logico della decisione, si fa riferimento alle stesse ragioni già esposte nei precedenti motivi di ricorso. Nel far riferimento alle ragioni che ne elidono la valenza in un giudizio secondo equità, va ricordato che se in casi specifici e già in precedenza evidenziati non escludono la configurabilità di consure ai sensi dell'art.360, n.4 cpc nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360. 1.5 stesso codice allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia si risolve in una ipotesi di mera apparenza o di radicale, insanabile, contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass.8.5.2001, n.6385), pure tale evenienza è già stata esclusa. La ratio della decisione secondo equità emerge chiaramente seppure implicitamente dal contesto della decisione, in cui vengono suficientemente messi in risalto sia la connessione causale tra il comportamento della ET e il fatto conseguitone, sia la riferibilità del danno a tale comportamento;
l'operazione di temperamento equitativo della regula iuris sulla applicazione della stessa alla fattispecie concreta è insindacabile salva l'ipotesi dei già esclusi vizi di motivazione;
il giudice pa è pertanto tenuto a dar conto della regola equitativa applicata solo in sede di motivazione ma non ad enunciarla previamente (v. cass.24.8.1998, n.8397; 2.4.1998, n.3397). Conseguentemente, anche tale motivo deve essere disatteso. 11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
le spese seguono la succombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Conc dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5, oltre a 500,00 euro per onorari. O 4 L 7 L Così deciso in Roma, il 7.11.2002 3 ! . O E R N C , B Il Presiden 1 francs dentare A E 9 P N 9 I O 4 I 11 Consigliere estensore D 1 Мистървовані T 1 A E R 1 C Y I N , IL CANCELLERE 01 D 6 E U L I 9 P 1 G A 2 Franc E D 3 E N 4 T . . T T N KANSELLERIA S T E DEPOSITATO I S ( R 12 MAR 2003 E A Roma TRANCE PRECI