Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
L'art. 1 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, 15 aprile del 1991 n. 15 che prevede il divieto di circolazione e parcheggio nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, stabilisce nel quarto comma che le esclusioni dal divieto si intendono previste per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle attività in funzione delle quali le stesse sono previste per il tratto più breve. Ne deriva che la proprietà di un fondo che può essere raggiunta soltanto attraversando zone sottoposte a vincolo di per sè non legittima, sempre ed in ogni circostanza, la circolazione ed il parcheggio nelle strade interdette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11051 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI NT, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREPMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO D'ORLANDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE, ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 13/99 del RE di TOLMEZZO, depositata il 27/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO IN proponeva opposizione, innanzi al RE di Tolmezzo, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 4651\271, emessa il 18 giugno 1998, con cui l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo gli aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione per avere circolato con un veicolo a motore in un sentiero sito in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e per avere parcheggiato il veicolo nella stessa area, il tutto in violazione dell'art. 1 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 15 aprile 1991, n. 15. In particolare, l'opponente deduceva l'insussistenza della violazione poiché egli era proprietario di un fondo boschivo sito nella stessa area ed aveva utilizzato la strada per recarsi a fare legna in detto fondo ed eseguire alcuni controlli. In via subordinata l'opponente chiedeva la riduzione della sanzione. L'Ispettorato delle Foreste si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione.
Il RE, con sentenza del 27 gennaio 1999, riduceva la sanzione in considerazione della modestia del fatto. Quanto, invece, alla sussistenza della violazione, il RE osservava che, alla stregua delle risultanze istruttorie, era emerso che l'opponente, pur essendo realmente proprietario di un fondo boschivo nell'area interdetta al traffico con veicoli a motore, si era recato sul posto per andare a caccia con un amico e non per fare legna.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione IO IN, deducendo due motivi. L'amministrazione non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 n. 1, lett. b della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 15 aprile 1991, n. 15, considerato che la disposizione in questione esclude dall'osservanza del divieto di circolazione e parcheggio i proprietari che devono raggiungere i loro fondi, quando non vi siano altre strade che consentano di raggiungere gli immobili di loro appartenenza. La norma, ad avviso del ricorrente, non prevede altra condizione e, pertanto, escluderebbe la sussistenza della violazione indipendentemente dalla attività in concreto svolta. Il motivo è infondato. Invero, il quarto comma della disposizione invocata dal ricorrente stabilisce che "le esclusioni ... si intendono previste ... per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività in funzione delle quali le stesse sono previste ... e per il tratto più breve". Emerge, pertanto, chiaramente che la proprietà di un fondo che può essere raggiunto soltanto attraversando zone sottoposte a vincolo idrogeologico non legittima in ogni caso la circolazione ed il parcheggio nelle strade interdette, ma soltanto in collegamento con le attività da svolgere sul fondo e per il tempo strettamente necessario. In assenza di tale condizione, del resto, l'esclusione dal divieto non avrebbe giustificazione e si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in quanto il RE, nel ridurre l'importo della sanzione, aveva osservato che "la strada percorsa non era vietata". Il motivo è infondato. Infatti, la lamentata contraddittorietà non sussiste poiché il RE, sia pure in modo non del tutto perspicuo, ha soltanto rilevato che il transito sulla strada non era sempre e comunque vietato al IN, la cui violazione, pertanto, poteva essere considerata molto lieve.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 AGOSTO 2001.