Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL02789/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 27970e. SEZIONE PRIMA CIVILE evane Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 22212/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Cron.6550 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. 766 Ud. 22/11/2001 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per 26 dal Sig. FEB . 2002 1.55ESPOSITO LETIZ ANAPO 46, presso l'avvocato SETTIMIO CORBO, che la IL CANCELLIERE rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTO 155 L3000 GIUFFRIDA, per il primo giusta procura speciale per CANCELLERIA del Notaio Giampaolo Cesati di Milano rep. 25938 13.12.2000, per il secondo giusta procura a margine del DG719465 ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERCREDITO SpA, in persona del Presidente pro 2001 tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA VAL 2401 GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che 1 larappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO TARZIA, giusta procura speciale per Notaio Mario Liquori di Roma rep. 118532 del 20.12.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1593/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata l'11/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
и udito per il ricorrente, l'Avvocato Corbo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato De angelis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IZ SI conveniva davanti al Tribunale di Milano la sezione speciale per il Credito alla Coopera- zione presso la Banca Nazionale del Lavoro, (oggi SpA Coopercredito), opponendosi ai sensi dell'art. 2797 C.C. comma secondo alla intimazione di pagamento con avviso di vendita di titoli dati in pegno, proposta dalla convenuta. Precisava di avere dato unitamente al coniuge fideiussione relativa alla anticipazione di cre- 2 dito su carte commerciali ed allo scoperto di conto NE, sin dal corrente in favore della coop. Srl 1990, per la concorrenza da ultimo ammontante a £ . 525.000.000 con correlativo mandato irrevocabile alla banca per l'incasso. Successivamente aveva, ad ulterio- re garanzia per le operazioni suddette, dato in pegno ك titoli per il valore di £. 200.000.000. Il 7 novembre del 1992 la Banca aveva revocato ogni apertura di credito ed ingiunto il rientro. Quindi ave- va proceduto irritualmente alla intimazione di cui alla norma citata. Sosteneva che essa era avvenuta senza il ministero dell'ufficiale giudiziario e senza la conte- stuale analitica indicazione dei crediti pretesi. Resisteva la Banca rilevando l'avvenuto formarsi di un abnorme scoperto di conto corrente per la somma di £. 400.000.000 e l'avvenuto incasso diretto di fatture da parte della NE, in violazione del mandato irre- vocabile di cui innanzi. Il Tribunale rigettava le domande della SI. La Corte di Milano ne respingeva l'appello. Il secondo giudice osservato preliminarmente che il guidice de quo riguarda i presupposti e la legittimità del ricorso da parte del creditore alla procedura di cui all'art. 2797 c.c., e non invece i rapporti tra la NE e la Banca, oggetto peraltro di distinto giudi- 3 zio, ne rilevava la sussistenza, tanto nella elevatezza dello scoperto quanto nella violazione del mandato all'incasso. Rilevava pure che il contratto di fideius- sione prevedeva la facoltà della banca di revocare a sua discrezione ogni linea di credito e di intimare al fideiussore il rientro. Riteneva che la procedura di intimazione di cui all'art. 2697 c.c. non deve di ne- cessità aver luogo attraverso l'ufficiale giudiziario e che la comunicazione dei crediti azionati era ritual- mente avvenuta mediante specifica comunicazione, ancor- chè non contestualmente alla intimazione opposta, in confromità alla consolidata giurisprudenza della Cassa- zione. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con tre motivi la SI. Resiste con controricorso la SpA Coopercredito e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso la SI 1. lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. non- chè la valutazione insufficiente ed errata delle risul- tanze di causa. Lamenta pure la indeguatezza della mo- tivazione sui relativi punti decisivi. Afferma che la Corte di merito non ha rilevato la regolarità dello scoperto di £. 400.000.000 e dello sconfinamento di £. 100.000.000 e comunque sostiene che l'entità di tale 4 saldo negativo non era elemento sufficiente a far scat- tare la facoltà di vendita di cui si tratta. la. Con il secondo connesso motivo che va esaminato insieme al primo, la SI lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2796 e 2797 c.c.. La- menta ancora la omessa ed erronea valutazione delle ri- sultanze processuali e la motivazione omessa, insuffi- ciente e contraddittoria su punti decisivi. Sostiene attraverso una ricostruzione dei fatti a suo dire tra- scurata dal giudice del merito, ancora una volta che lo scoperto era regolare e, sopratutto, che la banca non aveva il diritto di procedere ex art. 2797 c.c.. 2. osserva la Corte che il giudizio di cui si trat- ta riguarda la particolare ipotesi di esecuzione coat- tiva, la cui regola generale è negli artt. 1515 c.C. e SS. che consente la vendita della cosa ricevuta in pe- gno da parte del creditore. La Corte di merito ha anzitutto precisato l'ambito del suo giudizio, ristretto alla questione della legit- timità del ricorso alla escussione di cui si tratta ed alla sua ritualità. Avverso tale inquadramento il ri- corrente non muove censure. Esso dunque è divenuto de- finitivo. Pertanto le doglianze di violazione del prin- cipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato attraverso le quali il ricorrente tenta di introdurre 5 nella causa questioni che attengono allo svolgimento del rapporto di affidamento tra banca e cooperativa NE, che il giudice di merito non ha trattato con- all'inquadramento innnanzi detto, sono seguentemente inammissibili. Sono altresì inammissibili le susseguenti questioni relative alla motivazione ed alla utilizzazione delle risultanze istruttorie, in parte in conseguenza della predetta prima inammissibilità e quindi perchè esse rappresentano la mera ripetizione priva di qualunque sviluppo argomentativo di doglianze avanzate innanzi al giudice di secondo grado e da questi esaminate in quel- la parte della motivazione in cui dà conto tanto della sussistenza del presupposto della escussione, costitui- to dalla violazione del patto di mandato e dalla facol- tà che il contratto di fideiussione aveva accordato al- la Banca mandataria di disporre nei confronti del fide- iussore il rientro dalla sua esposizione, quanto della ritualità delle foromalità espletate dall'intimante ai sensi dell'art. 2797 C.C.. I due motivi sono pertanto entrambi inammissibili.
3. E' inammissibile anche il terzo motivo con il quale la SI lamenta la violazione dell'art. 1469 bis, ter e quinquies c.c., nonchè ancora la cattiva va- lutazione delle risultanze istruttorie e la inadegua- 6 tezza della motivazione sul punto. Tale questione in- fatti, per la ragione che le predette norme sono state introdotte nell'ordinamento con la legge non retroatti- va n. 52 del 1996 e dunque successivamente al perfezio- narsi della fattispecie in controversia, è nuova, e pertanto non può essere trattata per la prima volta in questa sede.
4. Il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente 109T 129.11 deve essere condannata al pagamento delle spese del 456T 2066 giudizio. TOT. 149,77
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in £ 253.400 oltre a £. 10.000.000 per onorari di avvocato. In Roma il 22 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni 0118 Giuseppe Maria Berruti fror . p CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria виж Рашины H 2.6 FEB. 2002 IL CANCELLIERE 7