Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 40969
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Sentenza 27 ottobre 2005

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Il rilascio di un permesso di costruire relativo ad un immobile già realizzato, ed in assenza del duplice accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento di presentazione della domanda, non comporta l'estinzione del reato urbanistico in quanto non diviene applicabile l'art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che trattasi di un provvedimento giustificato dai principi generali attinenti al buon andamento ed all'economia dell'azione amministrativa nell'ipotesi di opere che benché non conformi alle norme urbanistico edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite lo sono divenute successivamente per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute, ma diverso da quello disciplinato dall'art. 36 del citato d.P.R. n. 380. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato come l'avvenuto rilascio del permesso di costruire produrrà i propri effetti in tema di emissione dell'ordine di demolizione, rendendolo superfluo o revocabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 40969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40969
    Data del deposito : 27 ottobre 2005

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