Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Esula dal novero delle controversie previdenziali, soggette al rito speciale di cui all'art. 442, cod. proc. civ., ed è, quindi, attribuita al tribunale secondo il rito ordinario, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, la controversia tra l'ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite avente ad oggetto la ripartizione tra essi della quota di pensione reversibile, in quanto il relativo giudizio riguarda esclusivamente la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 898 del 1970 e non involge profili concernenti il rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, che già corrisponda il relativo trattamento per intero al coniuge superstite e che sia stato chiamato in giudizio al solo fine di rendergli opponibile la sentenza. (Fattispecie relativa a spostamento della competenza territoriale in relazione alla ritenuta applicabilità del rito previsto per le controversie previdenziali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
per regolamento di competenza proposto da:
EL LV, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 14, presso l'avv. Umberto Dieci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Lucio Fiorino del Foro di Genova;
- ricorrente -
contro
EK RN IR, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli n. 39, presso l'avv. Maria Teresa Savino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Pierserafino e Claudia Marsico del Foro di Milano ed Egisto Cavallari del Foro di Genova;
- intimata -
nonché nei confronti di:
INPDAI Istituto nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende industriali, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. Bufalini, elettivamente domiciliato in Roma, via di Donna Olimpia n. 134 presso l'avv. Nunzio Izzo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 3 maggio-22 agosto 2001, n. 2144, RGAC n. 2402 del 2000, cron. 12562;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Lette le richieste scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Genova, sezione lavoro, si dichiarava incompetente a della controversia instaurata da IN LV al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad un quota del trattamento di quiescenza attribuito all'INPDAI A CA IR, coniuge superstite di LE AR, con il quale la ricorrente aveva in epoca precedente concluso matrimonio con effetti civili, per il quale era poi intervenuta pronuncia di cessazione dei relativi effetti, con attribuzione di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio;
il Tribunale di Genova, sezione lavoro, affermava la competenza del Tribunale di Milano, in composizione ordinaria, a conoscere della controversia promossa dalla IN per ottenere una quota della pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 74 del 1987, comma terzo, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987. La causa instaurata, osservava il Tribunale, non ha natura previdenziale, poiché non si discute nel caso di specie del diritto del coniuge o dell'ex coniuge superstite ad ottenere un trattamento pensionistico dall'Istituto previdenziale, ma solo della ripartizione della pensione tra di essi.
Ad avviso della ricorrente la sentenza che nega la competenza del giudice del lavoro, affermando la competenza del Tribunale di Milano in composizione ordinaria, quale foro della convenuta, si basa sull'erroneo assunto in base al quale la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 159 del 1993, nell'interpretare la normativa sopra citata e "nell'affermare la sussistenza di un autonomo diritto al trattamento previdenziale del coniuge superstite, certamente non afferma la natura previdenziale della relativa controversia";
ad avviso della ricorrente, la sentenza n. 159 del 1998 avrebbe, al contrario, affermato la natura previdenziale del diritto del coniuge divorziato ad una quota della pensione di reversibilità, in concorso con il diritto di analoga natura spettante al coniuge superstite, e da tale presupposto conseguirebbe la competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro;
nel presente giudizio si è costituita LE CA IR, chiedendo il rigetto del ricorso;
l'INPDAI ha depositato due distinte memorie per ribadire l'insussistenza, nella fattispecie, di una controversia sull'art. della prestazione e la propria indifferenza alla concreta misura della ripartizione ed il coniuge superstite dell'intero trattamento pensionistico (già in corso di erogazione) ed ha chiesto che la declaratoria giudiziale produca effetti solo dalla notifica del provvedimento giudiziale determinativo della ripartizione. Lo stesso Istituto ha incordato che la decisione delle Sezioni Unite n. 159 del 1988 ha sottolineato che la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato non può essere effettuata in sede amministrativa, direttamente dall'Istituto previdenziale;
il Pubblico Ministero ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso, con le pronunce di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato. Come ha correttamente osservato il Sostituto Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte l'esame integrale della motivazione della citata decisione delle Sezioni Unite, sulla quale si fonda il ricorso per regolamento di competenza, evidenzia che il principio affermato da quella pronuncia attiene alle diverse questioni relative all'interpretazione dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 898 del 1970, come sostituti dell'art. 13 della legge n. 74 del 1987, concernenti la natura del diritto alla quota da parte dell'ex coniuge e, soprattutto, i criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite, che la Corte ha, in quella pronuncia, individuato nel solo parametro costituito dalla durata legale dei rispettivi matrimoni, ma che la univoca giurisprudenza successiva ha poi integrato con altri criteri, da individuarsi significativamente da parte del giudice, secondo i criteri indicati nell'art. 5 comma 6, della stessa legge, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale (Cass. nn. 2920 del 2000, 3101 del 17 marzo 2000, 8113 del 2000, 15055 del 22 novembre 2000, 282 del 2001, 3037 del 2001, 6660 del 15 maggio 2001, 1057 del 2002). Dall'esame della giurisprudenza di questa Corte si evince che l'elemento distintivo, ai fini della determinazione della competenza, nell'applicazione della norma in questione, è costituito dal dato relativo alla presenza o meno di un coniuge superstite, nel senso che solo qualora la controversia riguardi il riconoscimento al coniuge divorziato della pensione di reversibilità, in assenza di un coniuge superstite del pensionato avente i requisiti per l'attribuzione del trattamento pensionistico, ed il relativo giudizio sia instaurato nei confronti dell'ente previdenziale, quale naturale ed unico contraddittore, la competenza spetta al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 codice di procedura civile, rientrando invece nella competenza del giudice,
nella sua composizione ordinaria, la cognizione delle controversie relative alla determinazione delle quote fra l'ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite (Cass. Sez. Un. 5429 del 1993, Cass. nn. 865 del 1992, 9271 del 1993, 9378 del 1993, 2593 del 1999). Nella decisione da ultimo richiamata è stata ritenuta la natura previdenziale della controversia relativa all'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità di un coniuge divorziato, in caso di morte dell'ex coniuge, in assenza del coniuge superstite di questi, avente i requisiti per l'ottenimento di essa. Poiché la controversia - in oggetto attiene esclusivamente alla ripartizione della quota di pensione di reversibilità fra l'ex coniuge divorziato ed coniuge superstite, anche egli avente diritto ad una quota del trattamento pensionistico, appare evidente che la stessa non tocca profili attinenti al rapporto assicurativo e previdenziale nei confronti dell'INPDAI, come risulta del resto dalla circostanza che e pacifico in causa l'an della prestazione da parte dell'ente ed il suo ammontare complessivo, essendo il giudizio limitato alla determinazione delle rispettive quote tra i due soggetti indicati, sulla base dei criteri stabiliti dalla richiamata legge sul divorzio, alla cui individuazione resta del tutto estranea la specifica disciplina previdenziale obbligatoria richiamata dall'art. 442 codice di procedura civile, ai fini della delimitazione della competenza del giudice specializzato del lavoro. Non si tratta, infatti, di una controversia tra l'ente previdenziale - che è chiamato in giudizio ai soli fini della opponibilità della decisione - e l'avente diritto, dato che il trattamento viene già corrisposto per intero al coniuge superstite che risulta esservi legittimato.
La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, la quale afferma la sussistenza di un autonomo diritto al trattamento previdenziale da parte del coniuge superstite, non afferma affatto la natura previdenziale della controversia. La sentenza delle Sezioni Unite n. 159 del 1998 ha significativamente precisato che il diritto al trattamento sorge nel coniuge divorziato in via autonoma ed automatica al momento della morte del pensionato ed è esso stesso di natura squisitamente previdenziale.
Tra l'altro, all'epoca della entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, la materia del diritto del lavoro era di competenza del
Pretore, in funzione di giudice del lavoro.
Pertanto, se il legislatore avesse ritenuto di attribuire al rito del lavoro le controversie relative alla determinazione della quota di reversibilità della pensione in presenza di un coniuge superstite lo avrebbe indubbiamente specificato.
L'art. 9 della legge 898 del 1970, modificato dall'art. 18 della legge n. 74 del 1987, stabilisce invece che qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni spettanti è attribuita dal Tribunale.
Il Tribunale, a cui la disposizione si riferisce è il Tribunale ordinario, in Camera di Consiglio, secondo la disposizione di cui al comma 1^ dell'art. 9.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma della Costituzione, è appena il caso di osservare che tale questione è stata proposta dalla ricorrente solo nella ipotesi - esclusa per le ragioni già enunciate - che le stesse debbano intendersi come attributive della competenza al Tribunale in sede ordinaria, nonostante la natura previdenziale della pretesa fatta valere. Ora, come si è già più volte sottolineato, è proprio la natura previdenziale della controversia che deve escludersi nel caso di specie.
Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della LE.
Sussistono invece giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti dell'INPDAI, nei confronti del quale non viene svolta alcuna domanda da parte della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 10,33, oltre ad euro 1.500 (millecinquecento) nei confronti della LE.
Compensa le spese nei confronti dell'INPDAI.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003