Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
La cessazione della pericolosità sociale dell'imputato prosciolto per vizio totale di mente sopravvenuta alla sentenza di proscioglimento non può essere fatta valere in sede di appello contro il capo concernente la misura di sicurezza contestualmente applicata - dovendo il tribunale di sorveglianza, in tale giudizio, limitarsi a una verifica di correttezza dell'operato del giudice - ma solo in sede esecutiva, nella quale la competenza a deliberare su richieste aventi ad oggetto la sua sospensione, trasformazione o revoca, appartiene al magistrato di sorveglianza le cui decisioni sono appellabili nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 40991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40991 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2692
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 014420/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI AR, N. IL 04/06/1943;
avverso ORDINANZA del 20/02/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 18/7/2007, depositata il 14/9/2007, il Tribunale di Chiavari in composizione monocratica, all'esito del giudizio a carico di AN IL (che era stato tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli artt. 640 e 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2, commessi in Moconesi il 5.9.2002), ha assolto l'imputato trattandosi di soggetto non imputabile perché affetto, all'epoca dei fatti, da vizio totale di mente e, alla stregua delle risultanze della acquisita perizia psichiatrica, ha ravvisato sussistente un pur non elevato livello di pericolosità sociale tale da imporre, come strumento necessario e sufficiente a garantire la sicurezza sociale ed il contestuale trattamento del condannato, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno. Successivamente, proposto dal IL gravame avverso tale capo della sentenza ai sensi dell'art. 680 c.p.p., comma 2, il Tribunale di Sorveglianza adito ha, con ordinanza depositata il 27/2/2008, rigettato l'appello rilevando in motivazione come emergesse indiscutibile la sussistenza, alla data della imposizione, di una, pur ridotta, pericolosità sociale e come misura adeguata ad eliderla fosse stata proprio quella adottata, a nulla rilevando, nell'ottica impugnatoria del gravame, la asserita successiva elisione di alcuna pericolosità del condannato.
Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del IL ha proposto ricorso in data 12/4/2008 articolando due motivi. Ritiene il Collegio che il ricorso, non essendo condivisibili le censure sulle quali si fonda, debba essere rigettato. Con riguardo alle doglianze articolate nel ricorso, è agevole rilevare che la valutazione alla quale era chiamato il Tribunale di Sorveglianza in sede di esame del gravame ex art. 680 c.p.p., comma 2 era quella della verifica effettuata dal Tribunale di Chiavari ai sensi degli artt. 228 e 232 c.p. sulla sussistenza della pericolosità sociale nel luglio 2007 e della adeguatezza delle prescrizioni imposte ad eliderla, sicché l'ipotesi di una successiva esclusione di alcuna pericolosità (avvalorata dalla documentazione prodotta in grado di appello) non poteva rilevare, come notato dal Tribunale di Sorveglianza, nella sede del gravame. Deve infatti ricordarsi al proposito che il giudizio di cognizione di appello ex art. 680 c.p.p., comma 2 del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, ritenuta dal Giudice di primo grado con applicazione di misura di sicurezza personale contestuale al suo proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, è limitato alla rivalutazione ed al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, senza che rilevi l'eventuale mancanza di attualità della pericolosità sociale, che può - di
contro
- essere presa in considerazione nella successiva fase esecutiva (cfr. Cass. sent. n. 23078/2005); inoltre va sottolineato che il Tribunale di Sorveglianza è funzionalmente incompetente a deliberare - in prima istanza - su ogni richiesta di sospensione, trasformazione e revoca di misure di sicurezza, tale competenza spettando ex art. 679 c.p.p. al Magistrato di Sorveglianza e solo essendo attribuibile al Tribunale di Sorveglianza una competenza in merito quale Giudice di appello (cfr. Cass. sent. n. 1673/92). Quanto alle ulteriori censure, contenute nello stesso motivo e reiterate nel secondo mezzo, di errata applicazione della misura in contestazione in luogo di quella - appropriata e meno "gravatoria" - del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, esse appaiono inammissibili in questa sede, avendo di mira nulla più che la rivalutazione degli elementi di fatto considerati dal Tribunale di Sorveglianza e fatti segno a completa e logica motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente IL AN al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008