Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 40991
CASS
Sentenza 14 ottobre 2008

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La cessazione della pericolosità sociale dell'imputato prosciolto per vizio totale di mente sopravvenuta alla sentenza di proscioglimento non può essere fatta valere in sede di appello contro il capo concernente la misura di sicurezza contestualmente applicata - dovendo il tribunale di sorveglianza, in tale giudizio, limitarsi a una verifica di correttezza dell'operato del giudice - ma solo in sede esecutiva, nella quale la competenza a deliberare su richieste aventi ad oggetto la sua sospensione, trasformazione o revoca, appartiene al magistrato di sorveglianza le cui decisioni sono appellabili nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 40991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40991
    Data del deposito : 14 ottobre 2008

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