Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 1
Il Tribunale del riesame deve, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'accusa, verificare la loro congruità, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro, essendogli inibito l'espletamento di una attività dimostrativa della fondatezza concerta della contestazione mossa all'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1999, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA CAVA PASQUALE Presidente del 23.11.1999
1.Dott. TERESI ALFREDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SQUASSONI CLAUDIA " N. 03694/1999
3.Dott. CECCHERINI ALDO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA " N. 23474/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. LIBERTA, di VIBO VALENTIA nei confronti di GR CE N.IL 11.11.1976 avverso ordinanza del 08.04.1999 TRIB. LIBERTÀ di VIBO VALENTIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CECCHERINI ALDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Nunzio: A.C.R. premesso che: - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e la Pretura di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del predetto Tribunale in data 8-9 aprile 1999, che quale giudice del riesame aveva dichiarato privo di efficacia il provvedimento di convalida di sequestro di apparecchi videogiochi nell'ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 718, 719, 721 e 722 c.p.; il Tribunale aveva basato la sua decisione sulla circostanza che gli atti del provvedimento erano stati trasmessi oltre il termine massimo di cinque giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 324 co. 7 e 309 commi 5 e 10 c.p.p., aggiungendo che non sussisteva il fumus del reato di gioco d'azzardo, per la cui ricorrenza si richiedevano elementi non ravvisabili nella fattispecie;
- il Procuratore della Repubblica deduce la violazione di legge sulle condizioni di efficacia del sequestro, per il quale - trattandosi di misura cautelare reale e non personale - la trasmissione degli atti è disciplinata dall'autonoma e diversa disposizione di cui all'art. 324 co. 3 c.p.p., secondo la giurisprudenza richiamata di questa Corte (7 marzo 1996 n. 588, Sabbadini;
30 settembre 1996, n. 639, D'Angiolella; 17 marzo 1997 n. 6644, Marrocco); quanto al fumus, a sostegno della misura cautelare stavano le oggettive verifiche compiute dai verbalizzanti sulle modalità di funzionamento degli apparecchi;
ritenuto che: - secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, peraltro già richiamata dal Pubblico ministero impugnante, nel caso di misura cautelare reale e non personale la trasmissione degli atti è disciplinata non già dall'art. 324, comma 7 c.p.p., ma invece dall'autonoma e diversa disposizione di cui all'art. 324 co. 3 c.p.p., con la conseguenza che non è applicabile la decadenza ravvisata dal Tribunale del riesame di Vibo Valentia;
- fondata è anche l'altra doglianza nel ricorso;
secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez un. n. 23 del 1997, Imp. Bassi), al giudice spetta il dovere d'accertare la sussistenza del c.d. "fumus commissi delicti", che, pur se ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi, ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale";
questo principio vale a ricondurre il sindacato del giudice di merito alla realtà effettuale del processo e della fattispecie in esame, ma non implica alcun apprezzamento delle prove presentate dal Pubblico ministero;
nella medesima sentenza appena citata si precisa infatti che il Tribunale deve "nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'Accusa, verificare la loro congruità, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro", essendogli comunque "inibito l'espletamento di un'attività dimostrativa della fondatezza concreta della contestazione mossa all'indagato";
- discostandosi da tale impostazione, il giudice di Vibo Valentia ha creduto di potere esercitare, nel controllo di legittimità del sequestro, una valutazione circa il valore intrinseco delle affermazioni fatte dai verbalizzanti, laddove ha posto a fondamento della sua decisione l'assunto che la prova offerta dall'accusa sarebbe costituita soltanto da "generiche affermazioni dei verbalizzanti non ancorate a dati fattuali criticamente valutabili", così anticipando un giudizio che è riservato alla fase successiva ed eventuale del processo;
- così facendo, il giudice di Vibo Valentia ha violato la norma di legge che consente al Pubblico ministero di sequestrare (o di convalidare il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, nei casi ammessi dalla legge, de) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, secondo la previsione dell'art.253 c.p.p.;
- il ricorso deve essere pertanto accolto, con il conseguente ripristino del sequestro sulle cose oggetto del decreto di convalida del sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica in Vibo Valentia in data 6 marzo 1999;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999