Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
Spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulle controversie in materia di lavoro prestato dal detenuto nel caso in cui questo si svolga all'interno del carcere o alle dipendenze dell'amministrazione, o sia prestato all'esterno, atteso che il rapporto di lavoro del detenuto è sottoposto a controllo e regolamentazione da parte dell'amministrazione penitenziaria e verificato dal magistrato di sorveglianza. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la competenza del magistrato di sorveglianza in un caso di conflitto di competenza con il giudice del lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2004, n. 43157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43157 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3924
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 17781/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Magistrato di sorveglianza di Varese, con ordinanza del 28/4/2004, con la quale, ritenuto che il ricorso avanzato da CE RC, nato a [...] il [...], avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta esterna all'organizzazione penitenziaria e la liquidazione del giusto compenso, fosse di competenza del giudice del lavoro del tribunale di Lecco, che invece, a sua volta adito, si era dichiarato incompetente, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Antonio Veneziano indicava la competenza del giudice del lavoro di Lecco;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
RC CE presentava al giudice del lavoro di Lecco un ricorso per vedersi riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'attività che aveva prestato come detenuto presso la Cooperativa Operaia Acquate.
Il giudice del lavoro aveva declinato la propria competenza, citando una costante e copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che aveva costantemente affermato, a Sezioni unite civili (Sez. U. Civ. 14 dicembre 1999 n. 899, rv. 532156; Sez. U. Civ. 26 novembre 2001 n. 26), la competenza funzionale del magistrato di sorveglianza per dettato legislativo. Si era affermato che dopo le modifiche legislative introdotte con la legge 10 ottobre 1986 n. 663, che avevano previsto la giurisdizionalizzazione del procedimento davanti al magistrato di sorveglianza per determinate materie, quali quella relativa alle controversie di lavoro, la competenza funzionale, quando uno dei due contraenti era detenuto, spettava solo alla magistratura di sorveglianza perché il lavoro era una forma di esecuzione della pena e quindi doveva essere sottratta alla competenza del giudice civile. L'art. 69 O.P. ha infatti previsto la competenza del magistrato di sorveglianza per i reclami in materia di attribuzione della qualifica lavorativa, di mercede e di remunerazione. Le Sezioni Unite civili avevano poi chiaramente affermato che tale competenza funzionale operava sia che il lavoro del detenuto venisse svolto all'interno del carcere o alle dipendenze dell'amministrazione sia che venisse svolto all'esterno e che le differenze procedurali che potevano ravvisarsi tra il rito davanti al giudice del lavoro e quello davanti al magistrato di sorveglianza erano dovute alla differenza sostanziale delle condizioni in cui veniva prestata l'attività lavorativa da parte di un detenuto. Il detenuto aveva quindi presentato un reclamo ai sensi dell'art. 69 O.P. al Magistrato di sorveglianza di Varese il quale però aveva ritenuto di sollevare conflitto di competenza negativa, sostenendo che nel caso in questione non è ravvisatale la competenza del magistrato di sorveglianza perché la questione sottoposta all'esame non coinvolge i rapporti tra il detenuto e l'Amministrazione Penitenziaria ma un terzo estraneo e che la sua competenza sussiste solo per i rapporti di lavoro tra il detenuto e l'amministrazione e non anche per quelli tra il detenuto e terzi. Infatti rilevava che nella procedura disciplinata dall'art. 14 ter O.P. non era previsto l'intervento di soggetti estranei e quindi egli non poteva citare la Cooperativa che aveva assunto il detenuto ne' tanto meno pronunciarsi sulla natura del rapporto di lavoro instaurato. Riteneva che le Sezioni Unite civili si erano pronunciate impropriamente anche su questo genere di rapporti di lavoro perché i casi sottoposti al loro esame erano sempre stati relativi a rapporti di lavoro interni all'amministrazione.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Ritiene la Corte di non doversi discostare dal costante orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite Civili, con le sentenze sopra richiamate. Il legislatore infatti ha operato una scelta di competenza funzionale, ritenendo che tutto ciò che ruota attorno al rapporto di lavoro instaurato da un detenuto, indipendentemente dal fatto che venga coinvolto o meno un soggetto estraneo, ruoti attorno all'amministrazione penitenziaria, cha ha il compito di controllare e regolamentare tale rapporto, per la ragione fondamentale che il lavoro del detenuto è strettamente connesso alla pena e istituzionalmente sottoposto alla sorveglianza del giudice penale. Il magistrato di sorveglianza ha posto a base del suo provvedimento di negazione della competenza una distinzione che il legislatore non ha fatto tra lavoro prestato alle dipendenze dell'Amministrazione e lavoro prestato presso estranei, ricavandolo dalla impossibilità di far partecipare al procedimento il datore di lavoro terzo estraneo, dimenticando che nel caso di lavoro all'esterno la controparte per il detenuto è sempre l'Amministrazione, non potendo egli essere parte contraente in autonomia con un estraneo e dovendo sempre passare attraverso l'amministrazione penitenziaria proprio perché il suo lavoro è una modalità di esecuzione della pena. Infatti nel caso in questione era stata l'amministrazione penitenziaria a stabilire con il datore di lavoro esterno che il lavoro sarebbe stato prestato dal detenuto con pagamento a seguito di presentazione di fattura nelle forme del contratto di prestazione d'opera e pertanto è solo l'Amministrazione che deve essere chiamata in causa nel contenzioso instaurato dal detenuto.
P.Q.M.
La Corte risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004