Sentenza 30 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 35810 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 22/11/2021), n.35810 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANZON Enrico – Presidente – Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere – Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere – Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere – Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7676/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro La Colombo s.p.a., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 012 98 /0 1 L 4 7 O 3 B PUBBLICA ITALIAN, E № , E co 1 N 9 O 19 I o Z - A 1 E) -1 R C T 1 C S 2 I PA G . E L I R D 9 3 E A IC D E E D 6 T 4 IU N . E G T S T E E R N A DICASSAZIONE A T. (IS Oggetto Ricorso in Cassazione avverso sentenza del SEZIONE TERZA CIVILE Giudice dipace secondo equità; inammissibilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8708/98 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere - Cron. 2708 Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 13/07/00 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studic IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L.3000 ON RA, elettivamente domiciliata in ROMA 3.1 GEN 2001 IL CANCELLT CASSAZIONE, difesa presso CORTE SUPREMA DI dall'avvocato FURNARI ALESSANDRO, con studio in 46100 LIRE 3000 CANCELLERIA MANTOVA VIA G.CHIASSI, 8, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG408162 DE RL PATRIZIA;
- intimato avversO la sentenza n. 204/97 del Giudice di pace di MANTOVA, emessa il 16/4/1997, depositata il 23/04/97; 2000 RG. 1691/1996; 1391 udita la relazi one della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 13/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso e l'accoglimento del quarto motivo. Premesso il fatto che: - IO AR ha assicurato a De AR Patrizia di averle procurato la locazione di un immobile e ha ottenuto per la mediazione svolta la somma di L. 900.000; Non essendo stato possibile la prospettata loca- zione, la IO ha restituito alla De AR la som- ma predetta e le parti hanno redatto un accordo con il quale la De AR si obbligava a citare in giudizio il da locatore che non aveva stipulato il contratto mediato dalla IO;
La IO ha citato davanti al Giudice di Pace di Mantova la De AR, chiedendone la condanna al pa- gamento della somma di L. 900.000, non avendo la con- troparte adempiuto alla condizione di citare il loca- tore;
Il giudice adito ha rigettato la richiesta, moti- vando che: la convenzione intercorsa tra le parti all'atto 2 della restituzione della somma (versata a titolo di mediazione) non aveva natura transattiva%;B la condizio- ne alla quale era stata assoggettata la restituzione era illecita, perché imponeva alla De AR di agire in giudizio, appunto per una condizione contrattuale e non liberamente per l'autonoma difesa dei propri di- ritti;
-lo stesso giudice ha, in accoglimento di una do- manda riconvenzionale formulata dalla De AR con me- moria successiva alla costituzione e alla udienza suc- cessiva, condannato la IO al pagamento della SO- ma di L. 400.000 per i danni da lei provocati con il suo comportamento negoziale e processuale alla
contro
- parte;
-avverso tale sentenza la IO ha proposto ri- corso in Cassazione affidato a quattro motivi: tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue. Premesso che il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di norme processuali o di nor- me di rilevanza costituzionale o sovrannazionale, OV- vero per mancanza o insanabile contraddittorietà della motivazione, i primi tre motivi sono inammissibili. Infatti: il primo, formulato per violazione dell'art. 2697, prospetta un nuovo giudizio di merito 3 relativo alla qualificazione dell'accordo intercorso tra le parti come transazione facendo riferimento a risultanze processuali senza neppure indicare, in vio- lazione del principio di autosufficienza del ricorso, gli atti che la rappresentano;
il secondo riprospetta la stessa censura sotto il profilo della violazione degli artt. 1965 e sgg. C.c. lamentando una errata interpretazione di norme che non rientrano tra quelle che legittimano il ricorso in Cassazione;
il terzo deduce un vizio (dallo stesso ri- corrente indicato come omessa insufficiente o contrad- dittoria motivazione) che, basandosi su osservazioni e illazioni che dovrebbero pervenire ad un giudizio di merito diverso da quello contestato, non rientra nelle ipotesi di difetto assoluto o insanabile contradditto- rietà della motivazione. E' invece fondato il quarto motivo per violazione • infatti, il Giudice di degli artt. 167 e 320 c.p C. pace ha accolto la domanda della De AR che era sta- ta avanzata per la prima volta in una memoria deposi- tata successivamente alla prima udienza di comparizio- ne e a quella ulteriore indicata dall'art. 320 co. 3 c.p.c. Da tale accoglimento deriva che deve essere di- chiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla De AR e deve essere cassata senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla condan- na della IO. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i primi tre motivi;
acco- glie il quarto;
dichiara inammissibile la domanda ri- convenzionale della De AR e cassa senza rinvio in relazione la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo. in Roma, il 13.7.2000Così IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ape IL CANCELLIERE 01 Depositata in Cancelleria Concetta A mendola 30 GEN. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)