Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 / Z N 4 A / R 6 0 22 60 / 02 2 B T S . I L R A . PUBBLICA ITALIAN L G P T . E A D U R . ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E B L I E A A D R T D I T 1 S E 3 N T C E R Oggetto S N . E I E T N S A A ributaria SEZIONE TRIBUTARIA E M Reddito d'impresa. Accertamento. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CANTILLODott. Michele - Presidente R.G.N. 8310/98 Cron. 5437 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 09/11/01 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLUCCI DE' GALBOLI FULCIERI, 5, presso lo studio dell'avvocato RICCO FRANCESCO, difeso dall'avvocato RAGO CARMINE, giusta mandato a margine;
- ricorrente -
contro
UFF II DD EBOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2227 avversO la decisione n. 510/96 della Commissione -1- tributaria II grado di SALERNO, depositata il 15/03/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Sa- lerno, con due decisioni in data 12 ottobre 1991, annullò gli accertamenti notificati dall'Ufficio imposte dirette di Eboli ad IO OC, sulla base della verifica generale eseguita dalla Guardia di finanza di Battipaglia, con i quali aumentando la percentuale media di ricarico dei beni ceduti si rettificavano i redditi d'impresa per gli anni 1987. Il contribuente aveva denunciato il 1986 e difetto di motivazione e dei presupposti per il ri- corso all'accertamento induttivo. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Sa- lerno, riunite le cause, con decisione il 18 novem- bre 1995 depositata il 15 marzo 1996, in riforma delle decisioni impugnate affermò la legittimità degli avvisi di accertamento. Ritenne la Commissio- infatti, che le constatazioni della Guardia dine, finanza avessero solo valore indicativo per l'Ufficio, che poteva disattenderle, quando i valo- ri dichiarati fossero come nella fattispecie incon- grui, e che nella fattispecie sussistevano le altre ragioni evidenziate nell'appello, sicché la percen- 7227 tuale di ricarico applicata dall'Ufficio era giu- stificata. Per la cassazione della sentenza di appello, comunicata il 15 aprile 1997, ricorre il contri- buente con atto notificato il 5 maggio 1998 all'Ufficio imposte di Eboli, proponendo tre moti- vi. Il Ministero delle finanze, in persona del mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è stato notificato all'ufficio peri- ferico dell'Amministrazione finanziaria, privo di legittimazione a partecipare al giudizio di cassa- zione;
esso, inoltre, è stato notificato dopo la data del 30 aprile 1996, in cui scadeva il termine lungo d'impugnazione della sentenza per cassazione. Sotto il duplice profilo indicato, il ricorso è inammissibile. Stante la mancata costituzione della parte intimata non v'è luogo a decisione sulle spe- se.
P. q. m.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. feest. Il cons. dr. Aldo Ceccherini Così deciso a Roma, giorno 9 novembre 2001. Cons est. (Aldo Ceccherini) DEPOSITATO IN CANCEL Oggi 15 FEB. CANCELLIE Amel CASwolds in camera di consiglio, il Il Presidente/ (Michele Cantillo) CANCELLIERE C1 чаль Arnaldo Casano 2002 REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 . 5 N DA B ALL. TE AI SENSI DEL IA ESEN TAB. R TA U 131 IB IA . TR N ER T A M