Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 2
Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa si prescrive in cinque anni, decorrenti, nell'ipotesi di proroga emessa dopo la scadenza di un primo periodo di occupazione, dall'irreversibile trasformazione del fondo e non dalla scadenza del suddetto periodo di proroga, o di un'ulteriore proroga successivamente disposta, atteso che il potere di prorogare l'occupazione d'urgenza è esercitabile finché non sia scaduto l'originario termine fissato con il provvedimento autorizzativo e che, pertanto, la proroga dopo tale scadenza integra un atto emesso in carenza di potere, come tale inidoneo ad incidere sul diritto del proprietario ad ottenere il risarcimento del danno; non vale, in contrario, sostenere che la disapplicazione degli atti amministrativi sarebbe istituto invocabile solo a favore del privato titolare della posizione soggettiva di cui si lamenta la lesione e non a favore dell'amministrazione, che finirebbe per avvantaggiarsi dell'illegittimità del proprio operato (nella specie, attraverso la retrodatazione del compimento della fattispecie appropriativa e quindi della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento), giacché l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, in cui si è commutato il diritto di proprietà per effetto della illegittima occupazione, comporta necessariamente la verifica di fondatezza della pretesa nei suoi elementi costitutivi, ivi compresa la tempestività dell'azione.
Non costituiscono riconoscimenti del debito risarcitorio da occupazione appropriativa, idonei ad interrompere il termine prescrizionale, le notifiche dei decreti di proroga emessi dopo la scadenza di un primo periodo di occupazione autorizzato, giacché trattasi di atti che, causalmente ed ontologicamente eterogenei rispetto all'aspetto economico della procedura ablatoria, testimoniano della volontà di compimento dell'iter legale di acquisizione delle aree, presentandosi perciò come incompatibili con il carattere illecito del trapasso dei beni alla mano pubblica attraverso l'occupazione appropriativa; peraltro, atteso il regime di tipicità legale degli atti amministrativi, sia per quanto concerne la struttura che l'individuazione dello specifico interesse pubblico perseguito, non può ravvisarsi il riconoscimento di un debito in un atto, quale il decreto di proroga, tipicamente regolato dalla legge e per questo identificabile come tale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER GI, ER TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIRGILIO 11, presso l'avvocato MIRTI DELLA VALLE G., rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO RUGGERI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI MONFORTE SAN GI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso l'avvocato A. IANNELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MANLIO NICOSIA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 302/95 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 24/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ruggeri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Nicosia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona l'Avvocato dello Stato Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.7.1985, RU GI e RU TA convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina il Comune di Monforte S. GI chiedendo l'indennità per il periodo di occupazione legittima, ed il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un fondo di loro proprietà sito in contrada Santico.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che rigettava la domanda, proponevano appello i fratelli RU. Con sentenza depositata il 24.11.1995, la Corte d'Appello di Messina condannava l'amministrazione al pagamento della somma di L. 250.000 a titolo di indennità di occupazione, mentre confermava la sentenza impugnata sul punto del risarcimento: l'azione era da considerare prescritta. L'occupazione era stata infatti originariamente autorizzata con decreto 12.7.1976, e dovendosi far decorrere il relativo periodo dal decreto e non dall'immissione in possesso, essa era cessata il 12.7.1978. La proroga, intervenuta il 30.9.1978, a occupazione già scaduta, era da considerare inefficace, come anche la successiva del 30.9.1980: di modo che dall'irreversibile trasformazione del fondo, da localizzare nel tempo al 18.7.1979, era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Ricorrono per Cassazione, RU GI e RU TA, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il comune di Monforte S. GI.
L'amministrazione resistente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, RU GI e RU TA, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 l. 20.3.1865 n. 2248 all. E, censurano la sentenza impugnata per aver operato la disapplicazione degli atti di proroga a favore della pubblica amministrazione, mentre l'istituto previsto dalle norme richiamate opera solo a tutela dei diritti soggettivi, e inoltre l'eccezione di prescrizione si fonda su un'altra eccezione, di illegittimità, su cui non vi è stata pronuncia giudiziale. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c., censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle notifiche delle proroghe dell'occupazione quali atti di rinuncia alla prescrizione, in quanto contenenti il riconoscimento del diritto del RU. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver liquidato l'indennità di occupazione tenendo conto di solo mq. 125 effettivamente utilizzati per l'opera pubblica, e non di mq. 156, contemplati dal decreto prefettizio di occupazione, in contraddizione con la dedotta decorrenza del periodo occupazionale dal decreto e non dall'immissione in possesso. Nella determinazione del valore del fondo, inoltre la Corte ha ripreso la valutazione operata dal Tribunale, senza tener conto del valore da essa Corte liquidato, in altre cause, per immobili occupati in relazione alla stessa opera pubblica.
Il primo motivo è infondato.
I ricorrenti hanno agito per il risarcimento del danno derivante da un comportamento materiale dell'amministrazione, quale la trasformazione del fondo di loro proprietà ai fini della realizzazione dell'opera pubblica. Si verte in ipotesi di lesione del diritto dominicale, in carenza di potere da parte della p.a., e facendosi questione di diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in base all'art. 2 l. 20.3.1865 n.2248. L'invocazione del diritto soggettivo, che l'attore in giudizio pretende leso da un atto o da un comportamento della p.a., comporta che il giudice accerti il fondamento della pretesa verificando anche in concreto la sussistenza del diritto. I poteri di questo sono limitati dall'art.
4 - applicabile alla fattispecie, in cui si lamenta in via principale da parte del privato nei confronti dell'ente pubblico la lesione del diritto - alla conoscenza degli effetti dell'atto (rectius del comportamento) limitatamente all'oggetto dedotto in giudizio: l'operato dell'amministrazione è da considerare come direttamente lesivo del diritto soggettivo. L'accertamento della tempestività dell'azione agli effetti della prescrizione estintiva, eccepita dall'amministrazione resistente, comporta tuttavia la necessità di una corretta individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 2947 c.c. nel dipanarsi della fattispecie appropriativa a favore dell'ente pubblico, per effetto dell'occupazione illegittima.
Il potere di prorogare l'occupazione d'urgenza fino a cinque anni a norma dell'art. 20 l. 22.10.1971 n. 865, è esercitabile finché non sia scaduto l'originario termine fissato con il provvedimento autorizzativo: la proroga emessa dopo tale scadenza, come accertato dal giudice di merito, integra atto emesso in carenza di potere, inidoneo a incidere sul diritto del proprietario a ottenere il risarcimento del danno (Cass. 25.1.1989 n. 427). Come pure restano irrilevanti i successivi decreti (di espropriazione e) di ulteriore proroga dell'occupazione, una volta che sia maturata l'occupazione appropriativa (Cass. 13.9.1993, n. 9487; 1.9.1998, n. 8678). La perdita della proprietà per effetto dell'irreversibile trasformazione del fondo comporta il decorso del termine prescrizionale. Con riguardo alla vicenda in oggetto, il diritto azionato dagli attuali ricorrenti, come esattamente ritenuto dal giudice di merito, è da considerare prescritto.
Non vale l'obiezione per cui l'istituto della disapplicazione, nella sua origine storico-legislativa, sarebbe istituto invocabile solo a favore del privato titolare della posizione soggettiva di cui si lamenta la lesione, e non a vantaggio dell'amministrazione che finirebbe per avvalersi della illegittimità del proprio operato (nella specie, la disapplicazione degli illegittimi atti di proroga, produce l'effetto di retrodatare il compimento della fattispecie appropriativa all'irreversibile trasformazione del fondo, che, viceversa, i ricorrenti pretenderebbero di localizzare alla scadenza del periodo di proroga) . Non si tratta qui di disapplicare un atto, dal cui riconoscimento degli effetti, invece, il privato di gioverebbe, fruendo di una favorevole decorrenza del termine di prescrizione, ma, semplicemente, di accertare la fondatezza della pretesa al risarcimento del danno (in cui si è commutato il diritto di proprietà per effetto dell'occupazione illegittima), nei suoi elementi costitutivi, ivi compresa la tempestività dell'azione. Anche il secondo motivo è infondato.
Va negata qualsiasi interferenza sulla disciplina della prescrizione del diritto risarcitorio da occupazione appropriativa, dei comportamenti dell'ente occupante manifestati negli atti amministrativi del procedimento ablatorio, riguardo ad un supposto riconoscimento del diritto all'indennità (art. 2944), o ad una ravvisabilità, negli stessi atti amministrativi, di una rinuncia ad avvalersi della prescrizione, qualora questa sia già maturata. La giurisprudenza esclude tendenzialmente che possano avere tali effetti atti amministrativi manifestanti l'intenzione di liquidare l'indennità di esproprio, attesa l'ontologica e causa le diversità del debito indennitario dalla responsabilità per fatto illecito, configurabile nell'occupazione appropriativa (Cass. 18 ottobre 1990, n. 10159; 11 novembre 1992, n. 12150; 22.1.1994, n. 1725). A maggior ragione tale effetto non può essere riconosciuto ad atti, come decreti di proroga di occupazione (peraltro già scaduta), con i quali l'amministrazione abbia dato impulso alla procedura espropriativa, i quali, anzi, stanno a dimostrare una volontà di compimento dell'iter legale di acquisizione delle aree a fini pubblici, che è incompatibile con il carattere illecito del trapasso dei beni alla mano pubblica (Cass. 28.3.1990, n. 2532; 13.9.1993, n. 9487) . Per di più, il primo dei decreti è intervenuto prima che si verificasse l'irreversibile trasformazione del fondo, e dunque prima che maturasse il credito risarcitorio del privato estromesso dal fondo. A ciò si aggiunga che la pretesa di attribuire alla proroga dell'occupazione il riconoscimento del carattere illecito della stessa, una volta che sia scaduto il periodo di occupazione originariamente autorizzato, si pone in contrasto con il principi professati in materia di interpretazione dei provvedimenti amministrativi: questi sono sottoposti ad un regime di tipicità legale per quanto concerne i requisiti di tipicità e di struttura, nonché l'individuazione dello specifico interesse pubblico da perseguire attraverso ciascun tipo di provvedimento. Ne consegue che di fronte ad un atto amministrativo, ancor prima di un problema di interpretazione dell'atto si pone una questione di individuazione dello stesso, in ossequio al rigido regime di tipicità dell'atto amministrativo: dal che è obbligatorio dedurre che l'amministrazione ha posto in essere un atto, quale il decreto di occupazione di un fondo, tipicamente regolato dalla legge, e per questo identificabile come tale, non può ravvisarsi in esso il riconoscimento di un debito.
Il terzo motivo è inammissibile. Esso da una parte mira a smentire un accertamento di fatto, quale quello compiuto dalla Corte d'appello sulla estensione della superficie occupata (qualora la parte intendesse denunciare un travisamento di fatto, avrebbe dovuto proporre il rimedio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.: Cass. 23.6.1998, n. 6235), e dall'altro tende a proporre un criterio di estimazione del bene in contrasto con quello adottato dal giudice di merito, sulla scorta della consulenza svolta nel precedente grado del giudizio, e invocando per di più elementi di fatto estranei alla causa, quali quelli provenienti da valutazioni espresse in altri procedimenti.
Il ricorso per cassazione va dunque rigettato, con compensazione di spese, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999