Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3516
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa si prescrive in cinque anni, decorrenti, nell'ipotesi di proroga emessa dopo la scadenza di un primo periodo di occupazione, dall'irreversibile trasformazione del fondo e non dalla scadenza del suddetto periodo di proroga, o di un'ulteriore proroga successivamente disposta, atteso che il potere di prorogare l'occupazione d'urgenza è esercitabile finché non sia scaduto l'originario termine fissato con il provvedimento autorizzativo e che, pertanto, la proroga dopo tale scadenza integra un atto emesso in carenza di potere, come tale inidoneo ad incidere sul diritto del proprietario ad ottenere il risarcimento del danno; non vale, in contrario, sostenere che la disapplicazione degli atti amministrativi sarebbe istituto invocabile solo a favore del privato titolare della posizione soggettiva di cui si lamenta la lesione e non a favore dell'amministrazione, che finirebbe per avvantaggiarsi dell'illegittimità del proprio operato (nella specie, attraverso la retrodatazione del compimento della fattispecie appropriativa e quindi della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento), giacché l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, in cui si è commutato il diritto di proprietà per effetto della illegittima occupazione, comporta necessariamente la verifica di fondatezza della pretesa nei suoi elementi costitutivi, ivi compresa la tempestività dell'azione.

Non costituiscono riconoscimenti del debito risarcitorio da occupazione appropriativa, idonei ad interrompere il termine prescrizionale, le notifiche dei decreti di proroga emessi dopo la scadenza di un primo periodo di occupazione autorizzato, giacché trattasi di atti che, causalmente ed ontologicamente eterogenei rispetto all'aspetto economico della procedura ablatoria, testimoniano della volontà di compimento dell'iter legale di acquisizione delle aree, presentandosi perciò come incompatibili con il carattere illecito del trapasso dei beni alla mano pubblica attraverso l'occupazione appropriativa; peraltro, atteso il regime di tipicità legale degli atti amministrativi, sia per quanto concerne la struttura che l'individuazione dello specifico interesse pubblico perseguito, non può ravvisarsi il riconoscimento di un debito in un atto, quale il decreto di proroga, tipicamente regolato dalla legge e per questo identificabile come tale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3516
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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