Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10564
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l'assicuratore della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell'art. 1589 cod. civ., per la parte eccedente l'indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10564
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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