Sentenza 28 settembre 2000
Massime • 1
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla peculiarità e natura premiale del rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della verifica della congruità della pena, è il risultato finale dell'accordo e pertanto, quanto all'aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una specifica motivazione nel senso della esplicita indicazione dell'aumento sulla pena base, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale. (Fattispecie in cui, rispetto alla contestazione della continuazione già contenuta nel capo di imputazione, è stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva finale risultasse superiore al minimo edittale, potendosi ritenere che il giudice avesse implicitamente valutato la legalità e congruità della pena concordata tenendo conto dell'aumento, evidentemente già incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento, per la detta continuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2000, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI PIOLETTI - Presidente - del 28/09/2000
1. Dott. MARIANO BATTISTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - N. 4382
3. Dott. VINCENZO ROMIS - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - N. 040493/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: P.G. presso Corte d'Appello di Genova contro
1) EL NO PA N. IL 23/01/1963
2) IN CA N. IL 23/06/1970
avverso SENTENZA del 12/04/1999 PRETURA di ALBENGA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M.
OSSERVA
In data 12/4/1999 il Pretore di Savona Sez. Dist. di Albenga applicava a EL CE AO e BU UC, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di giorni venti di reclusione e lire 300.000 di multa per il reato di furto semplice continuato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova deducendo vizio di mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena, dal ricorrente ritenuta particolarmente esigua, e violazione di legge per non aver il giudicante indicato l'aumento sulla pena base per la continuazione.
Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza delle censure. Come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di patteggiamento, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti deve considerarsi sufficientemente motivata "con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo l'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost." (così Sez. I, N. 3980/94, imp. Magliulo, RV.199479); è stato altresì precisato, per quei che concerne la motivazione in ordine alla determinazione della pena, che, in considerazione della natura del rito alternativo disciplinato dall'att. 444 c.p.p., il giudice, nell'applicare la pena concordata tra le parti, è tenuto a valutare il risultato finale dell'accordo rispetto alle esigenze di emenda del giudicabile: ciò in quanto l'accordo tra le parti si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni aritmetiche con le quali la pena viene alla fine determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché, ovviamente, tale risultato non si traduca in una pena illegale. Muovendo da tali principi, e passando ad esaminare la doglianza dedotta dal ricorrente P.G., ad avviso del Collegio deve escludersi la necessità, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (avuto riguardo alla peculiarità ed alla natura premiale di rito), di una specifica motivazione sulla entità della pena come concordata tra le parti, nonché, specie se, come nel caso in esame, il vincolo della continuazione risulti già nella contestazione del reato, di una esplicita indicazione dell'aumento, sulla pena base, per la continuazione stessa: è necessario, in tal caso, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale - così come è avvenuto nella concreta fattispecie - in modo che possa ritenersi che il giudice abbia comunque (pur se implicitamente) valutato la legalità e la congruità della pena concordata tenendo anche conto di un aumento (evidentemente già incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento) per la contestata continuazione. Giova poi sottolineare che questa stessa Sezione ha avuto modo di precisare, in tema di ricorso dell'ufficio del Pubblico Ministero avverso sentenza di patteggiamento, che "qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale" (Sez. IV, N. 3946/98 ud. 19/2/98 P.M. in proc. Kepec, RV. 210639: fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale fondato sulla illogicità della motivazione circa la sussistenza della continuazione, sulla cui base era stata concordata la pena tra le parti).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2000