Sentenza 27 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2004, n. 26074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26074 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 27/04/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 701
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 30865/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA ER;
avverso la sentenza 13 maggio 2003 della Corte di appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 13 maggio 2003 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione 16 ottobre 1995 del Tribunale di Ascoli Piceno che, concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato alle pene di mesi dieci di reclusione e lire 1.800.000 di multa TA ER, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 82 del d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere indotto RA BE all'uso di eroina praticandole la relativa iniezione endovenosa.
Rilevava la Corte territoriale che il reato per cui era intervenuta condanna in primo grado doveva ritenersi sussistente, in quanto il TA, nonostante la RA non fosse più compos sui, la invitò più volte ad iniettarsi l'eroina ed eseguì poi materialmente l'operazione. Cosicché, pure se vi fosse stato il preventivo consenso della RA a farsi iniettare la droga dall'imputato, la perdita di coscienza della ragazza aveva reso invalido il suo consenso.
Ha proposto ricorso per Cassazione il TA deducendo violazione della legge penale e, più in particolare, dell'art. 82 del d.P.R. n. 309 del 1990, per profilarsi il contegno addebitato all'imputato al di fuori dell'ambito di operatività della norma adesso ricordata, nessuna delle condotte descritte da tale disposizione essendo addebitabile al ricorrente. Il TA, in effetti, si sarebbe limitato a dare esecuzione ad una libera ed incondizionata scelta della RA. D'altro canto si aggiunge - il concetto di induzione presuppone necessariamente il condizionamento della capacità di autodeterminarsi, così influendo sul processo di formazione dell'altrui volontà. Una mera agevolazione non è, dunque, più punibile, alla stregua della previsione del precetto per il quale è intervenuta condanna.
Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il fatto di colui che, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (oggi art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990), favorisce l'uso di sostanze stupefacenti aiutando una persona amica ad iniettarsi una dose di eroina, riconducibile alla previsione sanzionata dall'abrogato comma terzo dell'art. 76 della stessa legge, non è più previsto come reato, atteso che tale ipotesi è esclusa dall'art. 82 del d.P.R. n. 309 del 1990, che ha sostituito il predetto art. 76, ne' è suscettibile di essere ricompresa in altre fattispecie di reato (Sez. 4^, 1^ giugno 1992, Celestri). Dunque, il contegno ascritto al TA, esclusa ogni rilevanza di una tipologia di condotta offensiva della integrità fisica, va considerato penalmente priva di rilevanza, alla stregua delle esigenze teleologiche a base del precetto di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 309 del 1990.
3. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004