Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, a differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie, la mancata indicazione di un termine di durata del vincolo non incide sulla validità originaria del provvedimento, potendo semmai l'eccessivo ed ingiustificato protrarsi del sequestro abilitare l'interessato alla richiesta di revoca della misura, nel presupposto della illegittimità del suo ulteriore mantenimento nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2014, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 28/01/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 191
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 41717/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL EO IS n. il 21.1.1985;
avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ di CATANIA del 21.5.2013;
udita la relazione del Consigliere Dr. ANTONIO PRESTIPINO;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dr. Gialanella Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Ricorre PU EO IN, per mezzo del propri difensore, avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania del 21.5.2013, che rigettò l'istanza della stessa ricorrente diretta al riesame del decreto del PM in data 16.3.2013, con cui era stato convalidato il sequestro di polizia giudiziaria di documenti assicurativi, titoli di pagamento e di un computer presso l'abitazione di De UC Ettore.
Deduce il difensore il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, per l'assoluta carenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro, di cui il Tribunale della Libertà avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto, annullando il provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Ricorda il Tribunale che il sequestro era stato eseguito da agenti della polizia di Stato presso l'abitazione del De UC dopo che i verbalizzanti avevano accertato che l'autovettura Lancia Y tg CS 467 DEV, condotta da La RO ZO, risultava munita di copertura assicurativa RCA in realtà inesistente, come era emerso consultazione dell'archivio telematico dell'ANIA sull'apparente compagnia assicuratrice, la "Donao Assicurazioni". Le operazioni si erano svolte alla presenza della PU, che svolgeva l'attività di "broker" assicurativo.
2. Con riferimento alla motivazione del decreto di convalida, i giudici territoriali precisano poi che nel provvedimento era contenuta la pur sintetica indicazione dell'esigenza di svolgere accertamenti sulla falsificazione dei contrassegni e dei titoli di pagamento e di verifica re i dati informatici inseriti nel computer (ovviamente nella parte riferibile all'attività assicurativa fraudolenta: n.d.r.).
3. Tanto premesso, va perfettamente condivisa l'affermazione del giudice territoriale secondo cui si tratta di motivazione, seppure sintetica, di certo non apparente ne' inesistente, e in definitiva, si deve aggiungere, adeguata nella sua essenzialità alle evidenze probatorie che avevano dato impulso alle indagini, desumibili dall'accertamento della falsificazione di un documento assicurativo fin dall'inizio riconducibile all'esercizio fraudolento dell'attività assicurativa da parte del De UC, accertamento a partire dal quale la necessità di ulteriori indagini e il sequestro a fini di prova di quanto potesse essere utile a ricostruire l'attività assicurativa del De UC appariva altrettanto evidente, e giustificabile pressoché "tautologicamente" con riferimento alla necessità di approfondimento degli spunti iniziali delle indagini.
4. Quanto alla questione difensiva relativa alla mancata indicazione, nel decreto di convalida,della durata del sequestro, va rilevato che la presunta omissione non può incidere sulla validità originaria del provvedimento. Nel codice di rito non si rinvengono, infatti, riguardo al sequestro probatorio, disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. D) in materia di misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie (che devono essere adottate con l'indicazione del tempo necessario all'espletamento delle indagini connesse), potendo semmai l'eccessiva e ingiustificata durata del sequestro abilitare l'interessato alla richiesta di revoca della misura nel presupposto della illegittimità del suo ulteriore mantenimento nel tempo (nel senso che il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, in quanto strumento finalizzato alla ricerca della prova, debba essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto, cfr. Sez. 4, Sentenza n. 3306 del 22/11/2012, Imputato:
Genovese, che però si riferisce, in coerenza con i principi suesposti, ad un caso di rigetto, da parte del gip, dell'opposizione proposta dall'interessato avverso il provvedimento del P.M. di reiezione dell'istanza di restituzione del bene nella specie assoggettato a sequestro probatorio, non certo alla mancata indicazione originaria della durata della misura). Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014