Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
0:3391/03 EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA IA DI CASSAZIONE Oggetto APPALTO O.P.. SEZIONE PRIMA CIVILE PAGAMENTO CORRISPETTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9150/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Consigliere Dott. Walter CELENTANO Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Cron. 7793 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. 945 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 23/10/2002 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LL SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso l'avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA CARRATELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CAMPANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. MASSIMO 60, presso la C.L.I. CONFEDERAZIONE LAVORATORI ITALIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO ROTONDO, 2002 giusta procura a margine del controricorso;
1934 - controricorrente avverso la sentenza n. 259/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 20/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Rossano, con sentenza del 22 feb- braio 1994 condannò il comune di Campana a corrisponde- re a IO EL, appaltatore dei lavori di si- stemazione di una strada comunale esterna, cui la NT comunale aveva liquidato il corrispettivo di £191.947.327, gli interessi moratori su detto importo ai tassi ufficiali di sconto succedutesi nel tempo ed accertati con d.m. a decorrere dal 18 gennaio 1991 al 22 gennaio 1992. In accoglimento dell'impugnazione del comune, la Corte di appello di Catanzaro, ha respinto la domanda del EL osservando che il contratto di appalto prevedeva l'esclusione di ogni responsabilità del comu- ne in ordine ad ogni tipo di irregolarità concernente il pagamento del corrispettivo, peraltro richiamando la delibera di NT che dava atto del finanziamento 2 dell'opera da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'accettazione della condizione relativa al pagamento da parte dell'appaltatore;e che d'altra parte, il comune di Campana si era regolarmente adoperato per il conseguimento del finanziamento, sic- chè non poteva essere chiamato a rispondere del ritardo con cui questo era stato concesso. Per la cassazione della sentenza, il EL ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste il comune di Campana con controricorso. Il ricorrente ha deposi- tato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso IO EL, deducendo violazione dell'art. 36 d.p.r. 1063 del 1962, nonché vizi di motivazione, si duole che la Corte di appello abbia escluso ogni responsabilità dell'amministrazione committente per il ritardo nel pa- gamento del corrispettivo in seguito alla sottoscrizio- ne della clausola contrattuale con cui egli la esonera- va da ogni responsabilità, senza considerare che la questione della erogazione del finanziamento era estra- nea all'appalto intercorso con il comune;
e che la clau- sola si riferiva non già ai termini per il pagamento del corrispettivo, bensì alle condizioni e modalità del medesimo, peraltro non risultanti agli atti di cau- 3 sa, non essendo stata prodotta la convenzione tra comune ed Ispettorato che le determinava. Il motivo è infondato. La Corte di appello non ha dubitato affatto che dal contratto di appalto discendessero diritti ed obblighi esclusivamente tra le parti e che perciò tenuto al pa- corrispettivo dei lavori eseguiti fossegamento del soltanto il committente comune di Campana. E tuttavia ha accertato che i contraenti vi avevano inserito una specifica clausola (la cui esistenza non è da essi contestata) che subordinava il pagamento delle somme spettanti all'appaltatore ad un finanziamento da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;ed ha ritenuto che siffatta condizione espressamente ac- dal EL si era verificata concettata l'accreditamento del relativo contributo al comune che lo aveva incassato 1'8 gennaio 1992. Con la conseguenza che solo da tale momento è sorta l'obbligazione di pa- gare il corrispettivo dell'appalto, tempestivamente adempiuta dalla stazione appaltante con mandato n.6 del 18 gennaio 1992 (pag. 8 sent.): prima dunque che fosse iniziato a decorrere il termine dal quale l'art.36 del Cap. gen. appr. con d.p.r. 1063 del 1962 pone (per gli appalti rientranti nell'ambito di applicazione del ca- pitolato sudetto) a carico di quest'ultima l'obbligo di 4 corrispondere gli speciali interessi moratori previsti dalla norma. Questa interpretazione della clausola a sostegno della quale la Corte territoriale ha ricordato che le parti avevano perfino menzionato la delibera n.3229 del 29 luglio 1988 della NT regionale riguardante pro- prio la concessione del finanziamento, è stata contesta- ta dal ricorrente senza denunciare violazione di canoni legali di ermeneutica (art.1362 e segg. Cod.civ.) e senza specificare pretese deficienze o contraddittorie- tà dell'iter argomentativo della decisione;
di cui stato censurato inammissibilmente soltanto il risultato del processo interpretativo ed argomentativo con la proposizione di un significato diverso e più favorevole per il EL. Né maggior pregio ha la denuncia di omessa conside- razione di elementi decisivi della controversia, SO- stanzialmente consistenti nell'asserita convenzione in- tercorsa fra l'Ispettorato provinciale ed il comune in merito al finanziamento, in quanto, affinché sussista il relativo vizio occorre che la circostanza trascurata dal giudice sia tale da infirmare il valore degli ele- menti del processo dai quali egli ha tratto la "ratio decidendi" in modo da far ritenere attraverso un giudi- zio di certezza e non di mera probabilità che se la circostanza medesima fosse stata considerata, avrebbe portato a soluzione diversa la controversia;
ed occor- re, dunque, fornire la prova della decisività di detta circostanza e cioè del rapporto di causalità tra di es- sa e la soluzione giuridica data dal giudice alla con- troversia. Laddove nel caso manca perfino la prova dell'esistenza di una convenzione tra dette amministra- zioni, neppure menzionata dalla sentenza impugnata la quale, invece, ha ricordato che l'opera data in appalto era stata finanziata da un provvedimento amministrativo della Regione, individuato nella citata delibera 3229/88 della NT. Va aggiunto, per completezza, che principi diversi da quelli affermati non possono trarsi dalla decisione 5019/1987 di questa Corte invocata dal ricorrente che riguardava tutt'altra fattispecie, in cui la stazione appaltante tenuta al collaudo dell'opera giustificava il ritardo con cui era stata adempiuta la relativa ob- bligazione con l'inattività dei collaudatori;
che, invece, era alla stessa imputabile: a differenza del caso concreto in cui, non essendosi avverata la condi- zione posta dalle parti nel contratto, l'obbligazione della p.a. del pagamento del corrispettivo de lavori non era neppure sorta. Con il secondo motivo, denunciando altra violazione 6 norma, addebita alla sentenza impugnata della medesima considerato che detta clausola in quanto di non aver responsabilità dell'ente pubbli limitativa della co, rientra nell'ambito di applicazione comunque dell'art. 1341 cod.civ.;per cui non essendo stata sotto- scritta da esso appaltatore, doveva comunque dichiarar- sene la nullità. Il motivo è iammissibile. La questione del carattere vessatorio della clauso- la in esame non è stata, infatti, prospettata ai primi giudici e non ha formato oggetto del giudizio di impu- gnazione;
sicchè il giudice di appello non l'ha neppure menzionata nella decisione impugnata. Ed allora il relativo tema di indagine verrebbe po- sto per la prima volta in questa sede di legittimità dalla società ricorrente -la quale significativamente non ha asserito di aver dedotto la questione davanti " quo" e neppure in quale atto e-o in al giudice 'a quale momento del giudizio precedente 10 abbia fatto;
e richiederebbe accertamenti e giudizi devoluti esclusivamente al giudice di merito. Ai quali, si ag- giungerebbero le questioni, pur esse nuove, volte a sta- bilire se il contratto sia stato predisposto su modulo dall'amministrazione ovvero abbia costituito il risul- tato di trattative svoltesi tra le parti sui vari punti 7 di esso;
che non sono, dunque deducibili per la prima volta in sede di legittimità. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A
P.Q.M.
- La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Campana in complessivi Euro 2.800,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Salvatore Salvago пониильно pet joup CORTE SUPREMA CASSAZIONE Civilo Vileria Deposi IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 26-11-2003 Serie 4 al n. 39512 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) COLLABORATE CANCELLERIA Roberto Rieci 8