Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2015, n. 19023
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Sentenza 15 gennaio 2015

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Nel reato di abusivismo finanziario previsto dall'art. 1, comma primo lett. a, del D.Lgs. n. 58 del 1998, la condotta illecita non si consuma con la stipula del contratto di gestione degli investimenti del cliente, nè con il trasferimento delle risorse economiche da quest'ultimo e la loro immission e nel mercato mobiliare, ma prosegue con la gestione dei risparmi da parte dell'investitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2015, n. 19023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19023
    Data del deposito : 15 gennaio 2015

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