Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
Nel reato di abusivismo finanziario previsto dall'art. 1, comma primo lett. a, del D.Lgs. n. 58 del 1998, la condotta illecita non si consuma con la stipula del contratto di gestione degli investimenti del cliente, nè con il trasferimento delle risorse economiche da quest'ultimo e la loro immission e nel mercato mobiliare, ma prosegue con la gestione dei risparmi da parte dell'investitore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2015, n. 19023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19023 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/01/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 113
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 41181/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EF N. IL 14/09/1964;
avverso la sentenza n. 11/2014 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 08/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. SCICOLONE O.M..
RITENUTO IN FATTO
1. AN TE è stato ritenuto responsabile con doppia sentenza conforme (Tribunale Gela 23-1-2013, Appello Caltanissetta 8- 4-2014) del reato di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, perché, senza essere abilitato, svolgeva servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio e, senza essere iscritto nel previsto albo, l'attività di promotore finanziario (dal 2001 al 2006).
2. Il ricorso proposto tramite il difensore è affidato a tre motivi.
3. Primo e secondo motivo: violazione di legge e motivazione apparente in relazione al tempus commissi delicti ai fini della prescrizione.
Il reato è stato ritenuto commesso fino al 21-1-2006, data della lettera di diffida della p.o. NA per la restituzione delle somme consegnate all'imputato, trascurando che i contratti con il NA erano stati stipulati, come da sentenza di primo grado, nel 2004, dopo di che non vi erano state violazioni del citato art. 166, ma solo una condotta volta ad elidere il danno cagionato.
4. L'ulteriore data indicata in sentenza come di cessazione del reato (settembre 2005), in linea con l'indicazione della pronuncia di primo grado e con quella subordinata dell'appello, con conseguente decorso della prescrizione al 20-8-2014, è priva di giustificazione documentale, al punto che lo stesso giudice di secondo grado, per sostenere l'assunto della prosecuzione dell'attività criminosa fino al gennaio 2006, ha valorizzato le dichiarazioni di AR CE, generiche, non riscontrate ed anzi smentite dagli atti.
5. Terzo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p. e ai benefici di legge non essendosi tenuto conto dell'incensuratezza, della confessione, delle parziali restituzioni alle pp.oo..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le prime due doglianze afferenti alla mancata declaratoria di prescrizione sono manifestamente prive di fondamento pretendendo di far coincidere la data finale dell'attività finanziaria abusivamente svolta con la stipulazione dei contratti con il NA risalenti, come da sentenza di primo grado, al 2004, sull'assunto che in seguito sarebbe cessata la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166. 3. Assunto erroneo giacché, sulla base di una valutazione in fatto delle prove (dichiarazioni di AR CE secondo le quali AN aveva continuato ad operare come operatore finanziario in Gela fino al gennaio 2006 e di NA NO a tenore delle quali il suo rapporto con l'imputato era iniziato nel 2004 e terminato all'inizio del 2006 quando egli aveva presentato denuncia), la sentenza impugnata ha ritenuto il protrarsi della condotta criminosa fino al 21 gennaio 2006 e quindi, tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione di un anno e giorni 25, non estinto il reato alla data della pronuncia di secondo grado, valutazione incensurabile giacché quella del ricorrente fa leva sul presupposto che l'attività di intermediazione abusiva si "o" esaurirebbe con la stipula del contratto di gestione degli investimenti del cliente, che comporta il trasferimento di risorse economiche mobiliari di quest'ultimo e la loro immissione nel mercato mobiliare con la prospettiva di profitti, trascurando che essa j prosegue con la gestione dei risparmi dell'investitore, come del resto confermato dai contributi dichiarativi sopra ricordati.
4. Il rilievo che "in ogni caso" il reato non sarebbe prescritto anche se commesso fino al settembre 2005, è un quid pluris della motivazione che non inficia la precedente conclusione, qui condivisa.
5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo che, nel denunciare violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p. e ai benefici di legge (la sospensione condizionale della pena risulta peraltro già concessa) in presenza di elementi positivi non valutati (l'incensuratezza, la confessione, le parziali restituzioni alle pp.oo.), omette di confrontarsi con il rilievo della corte territoriale di genericità del relativo motivo di appello e con la considerazione che l'incensuratezza da sola non basta a fronte della sistematicità della condotta e della mancanza di elementi positivi quali la collaborazione processuale e la restituzione del maltolto (l'imputato risulta aver restituito al NA solo Euro 8.500 a fronte di condanna alla restituzione di Euro 136.000).
6. La prescrizione del reato maturata in epoca successiva alla sentenza di secondo grado non può quindi operare a fronte della mancata regolare instaurazione del rapporto processuale di impugnazione conseguente all'inammissibilità originaria del gravame.
7. Seguono le seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in Euro 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma di spettanza della cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015