Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6020 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
M REGISTRAZIOÑE 6020 /0 1 DIME'ART . Ad REPUBBLICA ITALIANA 4-5-1983 N° 184 AI SENSI ESENTE DA POP TAL BOLLO LEGG SUPREMA DI CASSAZIONE E L Oggetto 8 á SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 20046/00 - Rel. Consigliere Cron.13024 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep . Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 05/04/01 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO FERDINANDO, TALIA CONCETTA, quali genitori naturali dei minori DE STEFANO GIUSEPPINA, DE STEFANO K GENNARO, DE STEFANO SALVATORE, DE SETFANO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso l'avvocato MARIO LEPORE, rappresentati e difesi RENATO PARLATO, giusta procura in calce .dall'avvocato al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ERMINIA, nella qualità di curatoreDELCOGLIANO speciale dei minori DE STEFANO GIUSEPPINA, DE STEFANO▼ 2001 990 GENNARO, DE STEFANO SALVATORE, DE STEFANO ANTONIO, -1- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio FOGLIA MANZILLO, rappresentata e difesa da se medesima;
controricorrente -
contro
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI, TUTORE DEI MINORI MORRONE M.T.; intimati - avverso la sentenza n. 1981/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Minori, depositata il 18/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 2-5 marzo 1998 il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava lo stato di adottabilità dei minori PI De ST, nata il [...], EN De ST, nato il [...], TO De ST, nato il [...], ed NI De ST, nato il 1° agosto 1992, figli di FE De ST e CO IA, in considerazione del grave trauma psicologico e fisico dagli stessi subito in dipendenza di condotte di terzi sessualmente abusanti e della complicità manifestata dai genitori nel compimento degli illeciti, e disponeva l' immediato trasferimento dei minori in una idonea struttura assistenziale. L'opposizione proposta dal De ST e dalla IA era rigettata dal medesimo Tribunale con sentenza del 22 ottobre - 5 novembre 1998, nella quale si confermava l' esistenza di una situazione irreversibile di abbandono, per l' assoluta inidoneità dei genitori a svolgere il ruolo di protezione ed educazione della prole, e si evidenziava la loro piena conoscenza dell' abuso prolungato in danno dei figli, nonchè il lucro dai medesimi ricavato dalle violenze sessuali subite dai minori. I genitori proponevano appello avverso tale pronuncia e con sentenza del 17 maggio 18 luglio 2000 la Corte di Appello di Napoli - sezione - per i minorenni - rigettava l' impugnazione. Osservava in motivazione la Corte territoriale che l'eccezione di nullità della procedura di adottabilità per non essere stato sentito il legale rappresentante dell' istituto ospitante era inammissibile, per essere stata proposta per la prima volta in grado di appello, e comunque infondata, riferendosi la norma di cui all' art. 15 della legge n. 184 del 1983 non già al legale rappresentante, ma a qualsiasi esponente della comunità ospitante in grado di esprimere un motivato parere sulle condizioni del minore. Disattendeva inoltre il motivo di gravame diretto a sostenere la pregiudizialità dell' accertamento con efficacia di giudicato dei fatti contestati ai genitori nel giudizio penale tuttora in corso, rilevando che il nuovo processo penale non è più ispirato al principio dell' unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale rispetto a quello civile, ma a quello della pressochè completa autonomia e separazione dei due procedimenti, nel senso che al di fuori di alcune - specifiche ipotesi di sospensione - il processo civile deve seguire il suo corso, senza essere influenzato da quello penale, ed il giudice civile è tenuto a svolgere un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità. Peraltro nella specie non si ravvisava in concreto la necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell' art. 211 disp. att. c.p.p., non ravvisandosi rapporto di pregiudizialità tra le due cause, atteso che l' ampiezza della problematica all' esame del giudice minorile non postulava un accertamento con efficacia di giudicato dei fatti penalmente rilevanti dei quali gli appellanti erano stati chiamati a rispondere. Quanto al merito, rilevava che dal riesame degli atti del giudizio penale legittimamente acquisiti appariva provato in maniera inequivocabile il fatto storico dell' abuso sessuale continuato in danno di PI da parte di NI LI ed in danno di EN e TO da parte di EN IC, cui erano seguite gravi intimidazioni per indurre i minori al silenzio, così come risultava accertato che i minori stessi portavano in maniera più o meno 2 evidente nel corpo le tracce di tali violenze e nella psiche le profonde ferite inferte dall' abuso. Osservava altresì doversi considerare altrettanto certa la piena conoscenza da parte dei familiari della commissione di dette violenze, avendo i bambini riferito in termini precisi di aver informato ripetutamente la madre, il padre e la nonna di quanto avveniva negli incontri con gli pseudo "zii " abusanti, senza che essi intervenissero in alcun modo per porre termine alla perpetrazione degli illeciti. I genitori peraltro non avevano mai presentato alcuna denuncia nei confronti del IC ed avevano formulato quella a carico del LI soltanto dopo che PI si era confidata con altri congiunti, ossia in un momento in cui non era più possibile mantenere il segreto, così che anche la costituzione di parte civile nel giudizio penale contro il LI si profilava come meramente strumentale. Rilevava ancora che parimenti dimostrato doveva ritenersi il traffico illecito dei minori a fini di lucro, avendo i bambini riferito più volte che la loro " messa a disposizione " era stata compensata con qualche dono o con piccole somme di danaro, consegnati direttamente all' uno o all' altro dei genitori oppure ai bambini stessi perchè li portassero alla madre. Riteneva in conclusione la Corte territoriale che il De ST e la IA, costringendo i figli a subire violenze sessuali protratte nel tempo e traendone vantaggi economici, e così rendendoli vittime di una indelebile traumatizzazione, avessero determinato uno stato di abbandono morale e materiale dei minori che trovando radici in un 3 profondo degrado morale e culturale non aveva natura contingente, ma carattere di irreversibilità. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il De ST e la IA deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso il curatore speciale dei minori. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Ed invero la sentenza impugnata è stata notificata ai ricorrenti il 24 luglio 2000, mentre la prima notifica utile del ricorso per cassazione è avvenuta nei confronti del curatore dei minori il 10 ottobre 2000, ossia oltre il trentesimo giorno previsto dall' ultimo comma dell' art. 17 della legge n. 184 del 1983, tenuto ovviamente conto della sospensione dei termini per il periodo feriale. E' noto invero che ai fini del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla sezione minorile della Corte di Appello in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità la notifica di ufficio di detta sentenza, effettuata ai sensi della norma innanzi richiamata, è idonea a far decorrere il termine acceleratorio previsto in detta disposizione (v. per tutte Cass. 2000 n. 7848; 2000 n. 1100; 1995 n. 961; 1993 n. 4293; S.U. 1992 n. 12547; 1991 n. 6042) Va al riguardo precisato che i precedenti tentativi di notifica del ricorso al curatore ed al tutore, avvenuti rispettivamente il 7 ed il 9 ottobre 2000, non sono andati a buon fine, mentre la notifica al pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni non è utilizzabile ai fini in discorso, atteso che - come è noto - destinatario della notifica del ricorso per cassazione è per legge il pubblico ministero presso la Corte di Appello ( cui peraltro nella specie il ricorso non è mai stato notificato), e non già il pubblico ministero presso il primo giudice. E' sul punto appena il caso di ricordare che in difetto di una diversa previsione - come quella contenuta nell' art. 72 comma 5 c.p.c. in relazione a determinate cause matrimoniali, che attribuisce la facoltà di impugnazione sia al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza sia a quello presso il giudice competente a conoscere dell' impugnazione costituisce regola - generale che il potere di impugnazione ( con le conseguenti implicazioni in tema di notifica dell' impugnazione proposta da altra parte processuale ) appartiene esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice a quo, atteso che egli soltanto si pone nella veste di attore o di interventore nella fase del processo conclusa con la pronuncia impugnata ed è conseguentemente equiparabile alle parti private ai fini della titolarità del potere di impugnazione. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 5 aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE м ELLERIA ANC APR. 2001 C IN SITATA OZZON 24 DEPO IL CANCELLIERE Oggi, i Nuzzo IL CANCELLIERE бизо Maria Di Nuzzo aria D Carſe M