Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 9482
CASS
Sentenza 29 gennaio 2008

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Il giudice non può disporre la revoca della custodia cautelare in carcere sulla base dell'unico motivo per cui nei confronti dell'indagato è stato adottato da parte dell'autorità amministrativa un provvedimento di espulsione, atteso che l'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che nella pendenza di un procedimento penale l'espulsione amministrativa possa essere eseguita solo previo nulla osta di quella giudiziaria procedente e purché lo straniero non sia tuttora sottoposto alla citata misura custodiale, rivelando così come quest'ultima possa cessare unicamente per motivi autonomi dalla disposta espulsione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 9482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9482
    Data del deposito : 29 gennaio 2008

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