Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
Il giudice non può disporre la revoca della custodia cautelare in carcere sulla base dell'unico motivo per cui nei confronti dell'indagato è stato adottato da parte dell'autorità amministrativa un provvedimento di espulsione, atteso che l'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che nella pendenza di un procedimento penale l'espulsione amministrativa possa essere eseguita solo previo nulla osta di quella giudiziaria procedente e purché lo straniero non sia tuttora sottoposto alla citata misura custodiale, rivelando così come quest'ultima possa cessare unicamente per motivi autonomi dalla disposta espulsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 9482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9482 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/01/2008
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 200
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 25220/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UB, n. in Dakar (Senegal) il 22.01.1976;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 01.06.2007;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.0 UB DI venne tratto in arresto il 14 gennaio 2007 in flagrante detenzione di sostanza stupefacente (cocaina) e per possesso di documenti falsi per l'espatrio. Convalidato l'arresto, il 17 gennaio 2007 nei confronti del predetto indagato veniva emessa la misura della custodia cautelare in carcere.
1.1 Successivamente, il difensore di DI formulava richiesta di revoca della misura, chiedendo nel contempo che il giudice rilasciasse il nulla osta all'espulsione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 ter;
l'istanza era accompagnata dalla produzione di copia del passaporto dell'indagato. Con provvedimento del 23 febbraio 2007, il G.I.P. del Tribunale di Torino, in accoglimento dell'istanza, revocava la misura cautelare e concedeva il nulla osta all'espulsione dell'indagato. Premetteva il giudice che "il DI è in possesso di passaporto, rilasciato dalla Repubblica del Senegal ..., ed è dunque identificato con certezza". Rilevava, poi, che "la revoca della misura cautelare comporta ex lege la valutazione sul rilascio del nulla osta all'espulsione, nulla osta che - nel caso di specie - non può non essere accordato, tenuto conto dell'esistenza di un grave precedente per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a carico dell'imputato".
Riteneva, indi, che "appare altamente probabile che l'autorità amministrativa, in caso di revoca della misura cautelare, disponga l'espulsione del DI, provvedimento che la normativa sugli stranieri attualmente privilegia anche rispetto alla definizione del procedimento penale con eventuale sentenza di condanna (cfr. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater..., che corrobora tale conclusione pur avuto riguardo di disposto di cui all'art. 16, comma 1, stesso D.Lgs.), e alla conseguente espiazione della pena". Soggiungeva che "in ogni caso l'imputato, nei cui confronti è stato emesso decreto di giudizio immediato, ha rilasciato al difensore procura speciale per richiedere riti alternativi". Concludeva rilevando che "la concreta prospettiva dell'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato induce a formulare, evidentemente, un giudizio di drastica riduzione della sua pericolosità sociale, e delle connesse ragioni di cautela legate al rischio di reiterazione criminosa ...".
1.2 Sull'appello del P.M., il Tribunale del riesame di Torino, con provvedimento del 1 giugno 2007, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere.
Rilevavano i giudici del gravame che la L. n. 189 del 2002 aveva apportato modifiche sostanziali al testo Unico di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, e, pertanto, "le espulsioni disposte dal giudice penale sono fondamentalmente di triplice natura: - l'espulsione come misura di sicurezza (art. 15 T.U.); - l'espulsione come sanzione sostitutiva (art. 16, comma 1, T.U.); - l'espulsione come misura alternativa (art. 16, comma 5, T.U.). In nessuna delle tre forme è riconducibile l'espulsione posta a sostegno dell'istanza. Nel caso di specie, infatti, quella invocata è l'espulsione amministrativa, rimessa alla competenza di autorità diversa dal giudice procedente". Premesso, poi, che "la disciplina relativa all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale è principalmente contenuta nell'art. 13, del T.U.", rilevavano che "il comma 3 bis del suddetto disposto normativo esclude che ove sia stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere possa essere rilasciato il nulla osta ..." e "il comma successivo prevede poi che il giudice possa concedere il nulla osta all'espulsione qualora sia revocata o dichiarata estinta la misura cautelare". Ciò posto, "non può non rilevarsi - proseguono i giudici del riesame - come la scelta circa l'applicazione della custodia cautelare in carcere non possa non influenzare le valutazioni connesse alla successiva espulsione dell'imputato o indagato", sicché, "se viene formulata una prognosi positiva circa il rischio di reiterazione del reato, il giudice deve attenersi in primo luogo al procedimento stabilito in tema di misure cautelari, subordinando allo stesso ogni valutazione sull'espulsione", mentre "non appare possibile viceversa, invertendo gli estremi del ragionamento, far prevalere le ragioni dell'espulsione rispetto a quelle preminenti cautelari": in sostanza, "solo qualora il giudice si determini a non applicare ovvero a revocare o dichiarare estinta la misura cautelare ..., si pone il problema dell'eventuale rilascio del nulla osta all'espulsione ..." e "solo a seguito del rilascio del nulla osta l'autorità amministrativa instaura il procedimento di espulsione ...". Soggiungevano ancora che, "d'altro canto, la certezza dell'espulsione dello straniero potrebbe influire anche su un altro profilo cautelare, quello concernente la valutazione del pericolo di fuga". Ciò posto, rilevavano che "il G.I.P. ha omesso nella propria motivazione di pronunciarsi sulle regole generali deputate allo svolgimento delle misure cautelari, diversamente procedendo non avrebbe mai potuto arrivare ad una revoca della misura che poco tempo prima, circa un mese, aveva ritenuto assolutamente indispensabile, per prevenire un elevato pericolo di ricaduta di DI nel reato, attese le modalità professionali e organizzate rilevabili dal tipo di spaccio posto in essere".
2.0 Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso DI, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che "gli assunti posti a fondamento dell'ordinanza custodiale sembrano ... non condivisibili, difettando la attualità delle esigenze cautelari". In particolare, avendo il Tribunale ritenuto che, "all'esito della espulsione dal territorio dello Stato dell'imputato non è possibile escludere a priori che DI pur correndo il rischio di essere identificato si ripresenti... sotto false generalità e tomi nel nostro Paese per riprendere i suoi lucrosi narcotraffici, incuriosisce la particolare prudenza con la quale il giudice argomenta il preteso pericolo di recidivanza nei termini di una eventualità a priori non escludibile, a fronte di un dettato normativo che pretende l'accertamento di un concreto pericolo che l'imputato commetta ... delitti ... della stessa specie di quello per cui si procede, fondato su specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità ... dell'imputato ...". "Nel caso in discussione - prosegue il ricorrente - è lo stesso Tribunale ad ammettere che il pericolo per la collettività, più che probabile (o anche solo apprezzabile), non può stimarsi che in termini di eventualità, un'eventualità stemperata, poi, dall'artificio logico, assai poco persuasivo, della impossibilità di escluderla a priori ... L'immanente concretezza della lontananza fisica dal nostrano ed originario ambiente criminogeno dell'imputato e della impossibilità di riavvicinarvisi (conseguenti alla sua espulsione), è vinta, nel ragionamento del giudicante, dall'astratto apprezzamento della possibilità, non logicamente escludibile, che egli torni del nostro Paese per riprendere i suoi lucrosi narcotraffici ...". Conclude rilevando che "restano ... condivisibili le ragioni che l'originario giudice della cautela ha posto a fondamento dell'ordinanza di revoca della misura..., secondo le quali la concreta prospettiva dell'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato induce a formulare, evidentemente, un giudizio di drastica riduzione della sua pericolosità sociale, e delle connesse ragioni di cautela legate al rischio di reiterazione criminosa...".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0 Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi addotti a suo sostegno.
I giudici del merito, difatti, hanno del tutto correttamente evocato il quadro normativo vigente in subiecta materia, senza che il ricorrente muova al riguardo contestazione alcuna, in particolare rilevando che, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, commi 3, 3 bis e 3 ter, la "espulsione amministrativa", in quanto tale disposta da autorità diversa da quella giudiziaria, non può essere eseguita senza il nulla osta di quest'ultima e questo non può essere rilasciato nel caso venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere e prima che questa venga revocata o dichiarata estinta per qualsiasi causa. Del tutto correttamente logico, perciò, il divisamento dei giudici del merito, secondo cui il giudice deve dapprima procedere a valutare se la misura cautelare debba essere revocata o dichiarata estinta e solo dopo che tanto abbia eventualmente disposto è chiamato a rendere o meno il prescritto nulla osta per rendere possibile ed eseguibile l'espulsione amministrativa. È evidente, perciò, l'inversione logica del primo giudice, il quale aveva, in sostanza ritenuto di poter revocare la misura non perché fossero venuti meno a quel momento i presupposti che l'avevano legittimata, ma solo in contemplazione di una eventuale futura espulsione, cui prestava il proprio nulla osta, la quale avrebbe, di per sè, solo dopo la sua esecuzione comportato il venir meno delle esigenze cautelari già ravvisate.
Se esatti sono i presupposti legislativamente prescrittivi che i giudici del merito hanno evocato - e sui quali non si appunta, giova ripetere, rilievo gravatorio alcuno - per giungere a tale condivisibile conclusione, del tutto frustraneamente il ricorrente medesimo insiste nel richiamare la "immanente concretezza della lontananza fisica dal nostrano ed originario ambiente criminogeno", e la "prospettiva dell'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato": tanto non sussiste nel momento in cui il giudice non ha affatto revocato la misura cautelare, nessun nulla osta il giudice medesimo può rendere nella immanenza della imposta misura cautelare in carcere e nessuna espulsione è possibile in mancanza di un suo nulla osta.
D'altra parte, il provvedimento impugnato ha pure rilevato che nessuna ragione addotta è idonea a far venir meno le esigenze cautelari ravvisate al momento ("poco tempo prima, circa un mese") della imposizione della misura, già ritenuta "assolutamente indispensabile per prevenire un elevato pericolo di ricaduta di DI nel reato, attese le modalità professionali e organizzate rilevabili dal tipo di spaccio posto in essere", mostrando così di ritenere il permanere delle esigenze cautelari già ravvisate. E su di esse non si sofferma affatto il ricorrente, attardandosi a prospettare il loro venir meno solo in considerazione del suo (futuro) allontanamento dal territorio dello Stato, omettendo di considerare quanto ampiamente e puntualmente al riguardo è stato già esplicitato dai giudici del merito.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cosi, sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento venga immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al competente Tribunale Distrettuale del riesame, per gli adempimenti di cui all'art. 92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento venga immediatamente trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008