Sentenza 1 aprile 2005
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio conseguente al mancato invito all'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., non sussiste nell'ipotesi in cui il predetto sia già stato sottoposto a interrogatorio in sede di convalida dell'arresto e non sia successivamente intervenuto mutamento del quadro probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2005, n. 18093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18093 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 01/04/2005
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 385
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 030822/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE IT ON N. IL 17/07/1943;
avverso SENTENZA del 07/02/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
De RI IO ricorre avverso la sentenza sopraindicata deducendo violazione dell'art. 555 c. 2 c.p.p., nella formulazione all'epoca vigente in quanto il decreto di citazione a giudizio non è stato preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375 c. 3 c.p.p., non essendo equivalente l'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto. Con altro motivo deduce violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., essendo l'impossessamento della valigia stato già da altri posto in essere. Eccepisce ancora mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla negata concessione di attenuanti generiche, considerato il riconoscimento della forma attenuata del delitto di ricettazione. Il ricorso è infondato in quanto, come convenuto dallo stesso ricorrente non vi fu mutamento del quadro probatorio in momento successivo all'interrogatorio di convalida. Deve essere al riguardo confermata la giurisprudenza di legittimità che in tema di garanzie difensive e violazione dei diritti della difesa ha statuito non sussistere violazione dell'art. 555 c. 2 c.p.p. (vecchia formulazione) ove l'imputato non sia stato interrogato nuovamente e non risulti mutato il quadro probatorio di accusa (Cass. 18.4.01 n. 15866, ud. 1.3.01, rv. 219083; Cass. 3^ 8.6.01 n. 23385, ud. 4.5.01, rv. 219984). In questo caso non hanno infatti rilievo le differenze funzionali dell'interrogatorio di convalida, teso al controllo degli elementi incidenti sulla libertà personale e l'interrogatorio diretto a fornire la possibilità di un contraddittorio anticipato al termine delle indagini preliminari. I restanti motivi di gravame sono inammissibili sostanziandosi in censure di fatto a fronte di adeguata motivazione del giudice di merito che ha escluso la minima partecipazione per essere stato l'apporto del prevenuto determinante per la conservazione di quanto ricettato e quindi per conseguire il profitto del delitto. Le attenuanti generiche sono state poi escluse per la entità dei fatti e la negativa personalità del De RI, persona che la Corte territoriale ha accertato essere dedita ad attività delittuose.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2005