Sentenza 20 maggio 2016
Massime • 1
Il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza per territorio determinata da ragioni di connessione).
Commentari • 6
- 1. Truffa con bonifico su carta con IBAN: la competenza si radica nel luogo del conto del beneficiario (Cass. Pen. n. 25992/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25992 del 15 luglio 2025, ha affermato che nelle truffe online in cui il pagamento avviene tramite carta ricaricabile collegata a un conto corrente con IBAN, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il profitto è accreditato sul conto del destinatario, e non in quello in cui è impartito l'ordine di pagamento. Il fatto B.F. era stato condannato in primo e secondo grado per concorso nel reato di truffa, con la contestazione di aver indotto la persona offesa a effettuare una ricarica, tramite sportello bancomat, su una carta a lui intestata, per un importo di circa 4.000 euro. La difesa aveva dedotto plurime censure in Cassazione, tra …
Leggi di più… - 2. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Competenza territoriale per truffa su carta IBAN: dove avviene il reato?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 novembre 2025
- 4. Competenza territoriale nel reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p.: luogo di consumazione e criteri di determinazione (Giudice Diana Bottillo)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. Frode informatica: si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perchè l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma, pertanto, nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Cassazione penale sez. II, 05/02/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/03/2020), n.10354) Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2016, n. 36359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36359 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2016 |
Testo completo
3635 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1779/2016- ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA Dott. Dott. ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI N. 2493/2016 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE LODI nei confronti di: TRIBUNALE MILANO con il provvedimento n. 1148/2015 TRIBUNALE di LODI, del 15/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Mi Sentite le conclusioni della dott.ssa Maria Francesca Loy, Sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4 dicembre 2014 il Tribunale ordinario di Milano declinava la competenza territoriale ed ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi, indicato come giudice competente.
1.1. Premetteva che era stato investito del rinvio a giudizio nei conforti di NO VA NE, chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 55 comma 9 D. Lvo 231/2007 e 640 ter cod. pen. Il primo reato risultava commesso in luogo indeterminato, mentre il secondo era contestato come accertato nel luogo della deminutio patrimonii. In ragione del delitto di cui all'art 640 ter cod. pen. ed in forza del combinato disposto di cui agli artt. 51 comma 3 quinquies cod. proc. pen. e dell'art. 328 comma 1 quater cod. proc. pen. si radicava la competenza distrettuale e la relativa cognizione del Pubblico Ministero e del giudice per l'udienza preliminare. Non derogavano, tuttavia, le previsioni in esame alla distribuzione degli affari in sede dibattimentale. Il riparto si sarebbe dovuto realizzare, secondo le regole generali ed, in particolare, in virtù del disposto di cui all'art. 8 cod. proc. pen. Nel caso de quo, non determinato il locus commissi delicti, per il reato più grave, era stato, di converso, indicato in "Codogno" quello per il reato connesso e meno grave, di guisa che la competenza per territorio si sarebbe radicata in capo al Tribunale di Lodi.
1.2. Rilevata, d'altro canto, la connessione tra i due titoli di reato, ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., il Tribunale di Lodi richiamava l'art 16 cod. proc. pen.. In particolare, annotava che la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Milano, in ragione dell'art. 9 comma 3 cod. proc. pen., poiché il reato più grave era stato commesso in luogo ignoto e l'imputata era residente all'estero. Ha concluso, pertanto, richiedendo l'intervento della Corte regolatrice e denunciando conflitto di competenza in negativo. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il conflitto è ammissibile in rito, poiché entrambi i giudici rifiutano di prendere cognizione dell'affare penale ed il contrasto deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Tribunale di Lodi.
1.2. Il delitto di frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 6, n. 3065 del 04/10/1999 - dep. 14/12/1999, P.m. e De Vecchis F, Rv. 214942; Sez.1,Sentenza n. 46101 del 2014). Tale principio deve essere ribadito, pur se alcuni successivi arresti massimati hanno indicato quale criterio di collegamento della competenza il luogo di esecuzione della attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati o il luogo di esecuzione della alterazione del funzionamento del sistema (cfr. Sez. 2, . n. 6958 del 25/01/2011 - dep. 23/02/2011, Giambertone e altri, Rv. 249660 e Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012 dep. 15/06/2012, Casalini e altro, Rv. 253633). Per vero, nei succitati casi scrutinati è dato rilevare corrispondenza 2 T cronologica e spaziale tra l'attività di frode del soggetto attivo (di alterazione o manipolazione del sistema informatico) e il conseguimento del profitto. La tipizzazione normativa della condotta concerne, tuttavia, precipuamente il conseguimento del profitto ingiusto, causalmente indotto in alternativa dalle condotte strumentali di alterazione del sistema informatico e di intervento, o accesso abusivo, "senza diritto con qualsiasi modalità" (art. 640 ter cod. pen., comma 1).
2. Posta questa premessa nella fattispecie il criterio di soluzione della questione di competenza fissato dall'art. 16 cod. proc. pen. non si rivela risolutivo. Non si è in gado di individuare con certezza, infatti, né il locus commissi delicti relativo al reato più grave, né quello che caratterizza il primo reato. Sovvengono, pertanto, i criteri ulteriori. Non è risolutivo quello di cui all'art. 8 comma 1 cod. proc. pen., relativo alla "consumazione del reato", giacché, si disconosce sia il luogo in cui l'agente ha conseguito il profitto della truffa informatica, sia quello di indebito impiego dello strumento di pagamento. Residua, pertanto, l'art. 9 cod. proc. pen. La contestazione, su cui si deve misurare lo scrutinio in punto di competenza ratione loci, dà, tuttavia, esatto conto del luogo in cui si è verificata la deminutio patrimonii. Detto elemento è intimamente connesso alla parte finalistica della condotta, cui risulta legato, sul piano effettuale, da una relazione di stretta simmetria, rispetto al profitto perseguito e conseguito dall'agente. Detto elemento, in fatto estrinsecatosi in un luogo certo (Codogno) è idoneo, pertanto, ad istituire un collegamento certo tra una parte della condotta ed il territorio. Si enuclea, pertanto, un dato materiale che soddisfa il criterio di distruzione degli affari penali posto dall'art. 9 comma cod. proc. pen. Deve, del resto, annotarsi che i criteri indicati dall'art. 9 cod. proc. pen., definiti "regole suppletive", non risultano equipollenti, nella volutas legis. Piuttosto sono retti da un principio d'ordine sussidiario, in ragione del quale opera la relativa prevalenza. L'operatività del modello risolutivo di cui al primo comma (parte dell'azione o dell'omissione) esclude il ricorso al criterio di cui al secondo comma (residenza, dimora o domicilio dell'imputato). Quest'ultimo, ancora, prevale su quello di cui al comma 3 (adempimento di cui all'art. 335 cod. proc. pen.). La ratio che governa l'applicazione della disposizione è, pertanto, quella di una progressione selettiva che incede per gradi, secondo il principio di residualità. Ricorrendo elementi idonei ad istituire un collegamento certo tra fatto e territorio, secondo un criterio sovraordinato, non è possibile valorizzare altri elementi che rendano operativo il criterio succedaneo. Ciò posto, individuandosi il luogo in cui è avvenuta la deminutio patrimonii, esso istituisce un collegamento in fatto idoneo tra l'azione ed il criterio regolatore fissato dall'art 9 comma 1 cod. proc. pen. La relativa operatività esclude che si possa valorizzare quello finale e di chiusura contemplato dall'art. 9 ult. comma cod. proc. pen. Va, pertanto, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Lodi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Lodi cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016 li 3 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Милый вел DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4