Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2016, n. 36359
CASS
Sentenza 20 maggio 2016

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Massime1

Il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza per territorio determinata da ragioni di connessione).

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2025

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25992 del 15 luglio 2025, ha affermato che nelle truffe online in cui il pagamento avviene tramite carta ricaricabile collegata a un conto corrente con IBAN, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il profitto è accreditato sul conto del destinatario, e non in quello in cui è impartito l'ordine di pagamento. Il fatto B.F. era stato condannato in primo e secondo grado per concorso nel reato di truffa, con la contestazione di aver indotto la persona offesa a effettuare una ricarica, tramite sportello bancomat, su una carta a lui intestata, per un importo di circa 4.000 euro. La difesa aveva dedotto plurime censure in Cassazione, tra …

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    La massima Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perchè l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma, pertanto, nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Cassazione penale sez. II, 05/02/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/03/2020), n.10354) Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2016, n. 36359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36359
Data del deposito : 20 maggio 2016

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