Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2011, n. 29865
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Sentenza 30 giugno 2011

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Ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2011, n. 29865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29865
    Data del deposito : 30 giugno 2011

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