Sentenza 30 giugno 2011
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2011, n. 29865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29865 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 30/06/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 2401
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 8765/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
IT MA, N. IL 03/01/1962 C/;
avverso l'ordinanza n. 135/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, del 03/12/2010;
sentita la relazione del Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. AURELIO GALASSO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnato provvedimento, limitatamente al diniego di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 18/12/2003 (irrevocabile il 3/2/2004), adottando i provvedimenti consequenziali (revoca del beneficio) e rigettare nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 dicembre 2010 la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione:
- ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a TR IO con la sentenza del 18 maggio 1996 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, definitiva il 13 giugno 1996, che aveva condannato il medesimo alla pena di undici mesi di reclusione ed Euro 2.582,28 di multa, per delitti commessi il 16 maggio 1996, rilevando che la richiesta avanzata dalla Procura Generale presso la stessa Corte trovava fondamento nella previsione normativa dell'art.168 cod. pen., comma 1, n. 1, per avere il predetto commesso il 23
maggio 2000 altri reati della stessa indole, di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, per i quali aveva riportato condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro cinquemila di multa, con sentenza del 24 marzo 2006 della Corte d'appello di Catanzaro, definitiva il 29 aprile 2009;
- ha rigettato la richiesta avanzata dalla stessa Procura Generale, volta alla revoca dei benefici della sospensione della pena concessi al predetto TR con la sentenza del 30 aprile 2001 del Tribunale di Catanzaro, definitiva il 9 novembre 2001, che aveva condannato il predetto alla pena di mesi quattro di reclusione per delitti commessi il 27 marzo 1999, e con la sentenza del 18 dicembre 2003 della Stessa Corte d'appello, definitiva il 3 febbraio 2004, che aveva condannato lo stesso alla pena di mesi cinque di reclusione per delitti commessi il 14 agosto 2000, rilevando la mancanza dei presupposti di cui all'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2, per essere la condanna del 24 marzo 2006 divenuta irrevocabile dopo la scadenza dei termini di durata della sospensione condizionale stabiliti dall'art. 163 cod. pen.. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, che ne ha chiesto l'annullamento nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di revoca dei benefici della sospensione della pena, concessi con le sentenze divenute irrevocabili il 9 novembre 2001 e il 3 febbraio 2004, denunciando errata applicazione dell'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1, in relazione all'art. 164 cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente ha, in particolare, rilevato che:
- non è pertinente al caso in esame il riferimento fatto dalla Corte di merito all'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2;
- ricorre, invece, l'ipotesi di revoca di cui all'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1, per avere il condannato commesso, entro il termine stabilito dalla legge (cinque anni dal 1996, data di irrevocabilità della sentenza del 30 aprile 2001 che aveva concesso il beneficio), e precisamente il 23 maggio 2009 delitti per i quali ha riportato condanna a pena detentiva;
- la richiesta di revoca del beneficio concesso "illegittimamente" in violazione dell'art. 164 cod. pen., u.c., per avere il condannato goduto della sospensione già in due occasioni, con sentenza del 18 dicembre 2003, definitiva il 3 febbraio 2004, è stata avanzata "all'evidente scopo di riportare la situazione nell'ambito della legalità formale e sostanziale".
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 18 dicembre 2003, irrevocabile il 3 febbraio 2004, e per la revoca del detto beneficio.
Il Procuratore Generale ha in particolare rilevato che:
- non può operare la causa di revoca prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1, perché il termine quinquennale inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che l'ha concesso, e quindi per le sentenze del 30 aprile 2011 e del 18 dicembre 2003 il termine quinquennale decorre dal 9 novembre 2001 e dal 3 febbraio 2004, successivamente alla commissione del reato presupposto della revoca (23 maggio 2000);
- non può operare la causa di revoca prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2, perché la sentenza causa di revoca è divenuta irrevocabile il 29 aprile 2009, dopo il quinquennio rispetto alle due sentenze del 30 aprile 2001, irrevocabile il 9 novembre 2001, e del 18 dicembre 2003, irrevocabile il 3 febbraio 2004;
- ricorre, invece, l'ipotesi di revoca di cui all'art. 168 cod. pen., u.c., per avere il condannato beneficiato impropriamente per la terza volta della sospensione condizionale della pena con la sentenza del 18 dicembre 2003, definitiva il 3 febbraio 2004, in violazione dell'art. 164 cod. pen., u.c.. 4. Con memoria in data 7 aprile 2011 TR IO, per mezzo del suo difensore, ha chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza e la conferma dell'ordinanza impugnata, osservando, in particolare, che:
- le statuizioni divenute esecutive il 9 novembre 2001 e il 3 febbraio 2004 sono ampiamente al di fuori del vincolo temporale del quinquennio prescritto dalla legge;
- la censura relativa alla terza concessione del beneficio è stata mossa per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente carenza di interesse a impugnare della Procura Generale;
- è in ogni caso infondato quanto dedotto per essere stata revocata con l'ordinanza impugnata la sospensione condizionale concessa con la sentenza divenuta definitiva il 13 giugno 1996, residuando pertanto solo due sentenze con pena condizionalmente sospesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al diniego della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 18 dicembre 2003, irrevocabile il 3 febbraio 2004. 1.1. La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a TR con detta sentenza è stata rigettata dal Giudice dell'esecuzione, che non ha ravvisato la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 168 cod. pen., comma 1 n. 2, perché la sentenza causa di revoca è divenuta irrevocabile il 29 aprile 2009, dopo il quinquennio rispetto alla data della irrevocabilità della predetta sentenza (3 febbraio 2004).
1.2. Contrariamente a quanto ritenuto in ordinanza, la revoca del beneficio trova sicuro fondamento normativo nella previsione dell'art. 168 cod. pen., comma 3, aggiunto dalla L. 26 marzo 2001, n.128, e vigente alla data del passaggio in giudicato della sentenza suddetta.
Detta norma prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa in violazione dell'art. 164 cod. pen., comma 4, in presenza di cause ostative al momento della concessione medesima.
Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 164 cod. pen., u.c., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, perché la sua presenza dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura (Sez. U;
n. 2552 del 10/01/1976, dep. 26/02/1976, Fiumano, Rv. 132539; Sez. 5, n. 12390 del 23/06/1978, dep. 16/10/1978, Spigno, Rv. 140197; Sez. 2, n. 2235 del 07/10/1980, dep. 14/03/1981, Carletti, Rv. 148060; Sez. 2, n. 10941 del 17/05/1983, dep. 17/12/1983, Taras, Rv. 161786; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, dep. 02/04/1998, P.M. in proc. Profilio, Rv. 210219).
1.3. Nel caso di specie, alla stregua delle emergenze dei titoli posti a fondamento dell'istanza avanzata al Giudice dell'esecuzione, TR IO, prima di essere condannato con la sentenza del 18 dicembre 2003 alla pena di mesi cinque di reclusione condizionalmente sospesa, ha riportato condanna, con sentenza del 30 aprile 2001, definitiva il 9 novembre 2001, alla pena di mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa, e ha riportato condanna, con sentenza del 18 maggio 1996, definitiva il 13 giugno 1996, alla pena di undici mesi di reclusione ed Euro 2.582,28 di multa, pure condizionalmente sospesa.
Al predetto non poteva, pertanto, essere legittimamente concessa la sospensione condizionale della pena con la sentenza del 18 dicembre 2003. 2. Non ricorrono, invece, le condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 30 aprile 2001, poiché il termine quinquennale, ai fini della revoca prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1, è iniziato a decorrere dal giorno della definitività della medesima sentenza (9 novembre 2001), successivo alla data di commissione del reato presupposto della revoca (23 maggio 2000). Nè può operare la causa di revoca prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2, perché la sentenza causa di revoca è divenuta irrevocabile il 29 aprile 2009, dopo il termine quinquennale decorrente dalla predetta definitività (9 novembre 2001).
3. L'ordinanza impugnata, che non ha revocato, a norma dell'art. 168 cod. pen., comma 3, la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 18 dicembre 2003, irrevocabile il 3 febbraio 2004, nonostante le cause ostative previste dall'art. 164 cod. pen., comma 4, deve essere pertanto annullata.
Tale annullamento va fatto senza rinvio potendo provvedere alla revoca direttamente questa Corte, a norma dell'art. 620 cod. proc. pen., lett. l), trattandosi di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena che non richiede una valutazione discrezionale.
Gli atti devono essere trasmessi - per quanto di competenza - al Procuratore Generale ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 18 dicembre 2003. Revoca il suddetto beneficio.
Rigetta, nel resto, il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011