Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito, intesa l' espressione "merito" nell'ampio significato comprensivo di ogni questione diversa dalla competenza, è impugnabile ex art. 43 cod. proc. civ. oltre che con il regolamento facoltativo di competenza con l'impugnazione ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Cons. relatore -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IO NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Sant'Alberto Magno 9, presso l'avv. Gaetano Severini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Augusto di Cagno, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.N.A.S. Ente Nazionale Strade in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n.190 del 18.02/24.02.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/99 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Guida per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del I^ motivo, l'accoglimento del II^;
Svolgimento del processo
Con sentenza 4.2/24.3.94 il tribunale di Bari dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere sulla domanda proposta da D'IO NI contro l'A.N.A.S. ed indicava come giudice competente la Corte d'appello di Bari, dinanzi alla quale la causa doveva essere riassunta;
spese compensate.
Esponeva in fatto la sentenza che con l'atto di citazione NI D'IO aveva chiesto che il tribunale, dichiarata l'inadempienza dell'ANAS agli obblighi assunti col verbale di concordamento n.78 del 18.12.80, condannasse l'azienda al pagamento del conguaglio dovuto per l'espropriazione di mq.3636,75 di suolo edificatorio, nonché al pagamento degli ulteriori danni ex art. 1453 cc. Esponeva, in diritto, la sentenza che l'ultimazione delle opere e l'emissione del decreto d'esproprio in epoca successiva alla scadenza del termine di occupazione legittima non avevano influenza sulla richiesta di conguaglio, "nulla rilevando la successiva vicenda della procedura espropriativa, le cui eventuali irregolarità non possono inficiare la validità (salvo conguaglio) dell'intervenuto concordamento".
Contro la sentenza del tribunale, notificatagli il 23.6.94, proponeva gravame il D'IO, che la Corte d'appello di Bari, con sentenza 18/24.2.97, dichiarava inammissibile, perché la sentenza del tribunale, dichiarativa della sola incompetenza, poteva essere impugnata solo con il regolamento necessario di competenza. Spese, di nuovo, compensate.
Contro la sentenza della Corte d'appello, notificatagli il 3.6.97, ha proposto ricorso per cassazione il D'IO avanzando, con atto notificato il 31.7.97, due motivi di censura, illustrandoli con memoria.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per l'ANAS, resistendo. Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 42 cpc (regolamento necessario di competenza) e dell'art. 43) cpc (regolamento facoltativo di competenza) ed il difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Secondo il ricorrente, il tribunale, nello stabilire "l'inesistenza della illegittimità della procedura di espropriazione" e nel rigettare "la domanda di risarcimento dei danni" non si era limitato a statuire sulla competenza;
perciò la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere la sentenza impugnabile con il regolamento necessario ed aveva altresì omesso di motivare in ordine al rilievo, avanzato dal D'IO, che se avesse proposto regolamento, avrebbe poi dovuto comunque appellare la sentenza del tribunale in punto di illegittimità della procedura e risarcimento dei danni. La censura va accolta. Il tribunale ha, sostanzialmente, affermato che il "concordamento" sull'ammontare dell'indennità (salvo conguaglio) non veniva travolto dai fatti, dedotti dal D'IO come modificativi od estintivi, del tardivo completamento dei lavori e della procedura. Ne conseguiva, anche se implicitamente, che la pretesa risarcitoria avanzata dal D'IO col secondo capo delle conclusioni ("2) condannare l'Anas convenuta, al pagamento in favore dell'attore ed ove occorra anche a titolo di conguaglio, della somma medesima di lire 259.215.930 o di quell'altra maggiore o minore somma a risultare secondo giustizia...") non era fondata, perché l'accordo sull'indennità rimaneva inattaccabile. Ora, questa valutazione delle circostanze e dei loro effetti attiene al merito, inteso nell'ampio significato, comprensivo di ogni questione diversa dalla competenza, che l'espressione assume nella contrapposizione con la competenza ed era quindi ammissibile la impugnazione della decisione con l'appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso, volto a censurare la soluzione di merito adottata dal tribunale per violazione dell'art. 1 della legge 385/1980 ed a ribadire, in conseguenza, la competenza del tribunale a giudicare della domanda di risarcimento danni da accessione invertita. Sarà infatti la Corte d'appello di Bari a giudicare, in sede di rinvio, sulla fondatezza dell'azione di risarcimento per accessione invertita dedotta dal D'IO e rigettata dal tribunale ovvero a pronunciarsi, come giudice in unico grado, sulla domanda di indennità d'esproprio alternativamente proposta dal D'IO. Dovrà inoltre, in ogni caso, provvedere sulla indennità d'occupazione, già richiesta con l'atto d'appello. Provvederà, infine, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999