Sentenza 5 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
0 5 3 7 0 /0 3 MEDEL OPOL ALIANO Oggetle LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10085/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Paclo VITTORIA Consigliere Dott. Francesco SARATINI Consigliere Czon.11883 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 1485 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 09/12/02 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: OV IN, LE AN, LE RI IA, NI- COLÈ PA, elettivament domiciliati in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 47, presso l'avv. Francesco all'avv. Renzo Paolo Iossa, che li diferde unitamente Gardin, giusta delega in acti;
- ricorrenti
contro
LE OR, SC JO, electivamente domi- ciliati in Roma, piazza Randaccic n. presso l'avv. Aldo Buongiorno, difesi dall'avv. Franco Capuzzo, giu- sta delega in atti;
- controricorrenti 1 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 965/00 dell'il aprile - 18 maggio 2000 (R.G. 868/97). Udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro, Udito il P.M., in persona del Sostituzo Procuratore Ge- nerale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 9 novembre 1991 LE AN e OV IN, coniugi in regime di comunione legale dei beni, convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Pado- va, LE OR e SC LA, dichiarando di volere esercitare il riscatto della met à indivisa dell'appezzamento di Lerreno, eatcso mg- 4240 соп SO- vrastante fabbricato rurale, acquistato dai convenut.i con atto 16 novembre 1990 da JO BA, in viola- zione del diritto di prelazione loro spettante ex loge. Esponevano gli attori, in particolare, che LE AN conduceva in affitto, insieme con il convenuto LE OR, per la quota di metà ciascuno, il fondo in discussione c che questo era stato ceduto ai CCПve- nuti senza che essi attori fossero messi in condizioni di esercitare la prelazione, per la quota di spettanza di LE AN. 2 Costitui isi in giudizio i corvenuti resistevano alla avversa domanda eccependo che la compravendita del 16 novembre 1990 costituiva esecuzione di LIL accordo transattivo da essi concluso con l'alienante JO ai sensi dell'art. 45, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 12 giugno- 22 luglio 1996 rigettava la domande, atteso che l'atto di compravendita 15 novembre 1990 era stato concluso in esecuzione della transazione 27 luglio 1987 per cui doveva escludersi il diritto di prelazione degli attori, in conformità di quanto sta- tuito anche dalla Corte Suprema di Cassazione con sen- Lenza 9 maggio 1984, n. 3283. Gravata talc pronunzia da OV IN, nonché da LE AN, RI IA e PA, credi di LÈ + AN, deceduto nello more, la corte di appello di Venezia, nel contraddittorio di LE II e SCAR- EL LA che, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto del proposto gravame, la corto di appello di --Venezia con sentenza 1 aprile 18 maggio 2000 riget- tava 1'appello, ponendo a carico degli appellanti le speac del grado. Per la cassazione di tale pronunzia, non rotifica- ta, hanno proposto ricorso, cor atto 9 aprila 2001, a - fidato a due motivi e illustrato da memoria, OV 3 Tτies, nonché da NI AN, RI IA e PA. Resistono con controricosso NIÉ OR e SC LA MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito hanno rigettato la domanda di riscatto per cui è causa avendo accertato, in sede della transazione stipulata il 27di interprelazione luglio 1987 tra LE OR Ida un lato) e UZ IN Augusta, dante causa di JO BA (dall' al- trol che questa aveva avuLo esecuzione anche tramite la vendita, agli attuali contraricorrenti, del fondo per cui è controversia C tale vendita, pertanto, Ilon era tale da far sorgere il diritto di prelazione di cui all'art. 8, 1. 26 maggio 1965 n. 590 in favore di NICO- LÈ AN.
2. Con entrambi i motivi di ricorso - intimamente i ricorrenti connessi e da esaminare congiuntamente censurano la sentenza del giudice di appello denunzian- do «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.>. Si osserva, infatti: che la corte del merito non ha considerato la aussistenza, nella convenzione transaltiva del 27 1-1- glio 1987 di due distinti e autonomi negozi, da un lato transazione, dall'altra, ura promessa di vendita (primo motivo]; la vendita notarile del fondo oggetto della do- manda di riscatto oltre che autonoma è successiva anche temporalmente rispetto alla cessione di altro appezza- mento di terreno, atteso che mentre il primo rogito no- tarile è del 14 novembre 1989 il secondo (quello, nei cu confronti stato esercitato il riscatto solo del 16 novembre 1990 ed è indicato un prezzo di lire 35 milioni (30 milioni per il fabbricato, milioni per il terreno) di gran lunga superiore a quello indicato nel - la transazione che faceva riferimento al prezzo di 300 quintali di mais cioè, all'incirca 1 lire 4.200.000 (secondo motivo).
3. Il proposto ricorso è, per più versi, inammissi- bile. 3. 1. In primis si osserva - in una con una giuri- sprudenza più che consolidata di questa Corta regola- trice, da cui totalmente proacinde parte ricorrente che il ricorso per cassazione in ragione del princi- -pio di cosiddetta autosufficienza dello atecso dave contenere in sé tutti gli elementi necessari Q cost:- tuire le ragioni per cui si chiede la cassazione dolla sentenza di merito ed altresì a permettere la valuta- zione della fondatezza di tali ragioni, senza la neces- 5 sità di far rinvic ed accedere particolarmente nel in cui si tratti di interpretare il contenuto di cago -scrittura di parte a fonti estrance allo stesso הבונן ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pre- gresso giudizio di merito (Cass., 13 settembre 1999, n. 9734). Il ricorrente per cassazione pertanto il quale deduca 'omessa 0 insufficiente motivazione della sen- tenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell autosufficienza del ri- corso per cassazione il controllo deve essere consenti- to alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute 1 nell'atto, alle qui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 13 maggio 1999, II. 4754). Pacifico quanto precede ai osserva che nella specie i ricorrenti denunciano la omessa valutazione, da parte del giudice del merito di alcune precicazioni contenute neil'accordo del 27 luglio 1987, astenendosi, peraltro, -da 1. trascrivere il documento in questione nonché al- meno ie proposizioni non valutate 0 erroneamento va- - lulata dai giudici del merito, allo scopo di porre que G ata Corte relle condizioni di apprezzare la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, si Osserva che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle qua - li, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accer- tamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e 58. c.c. (cfr., Cass. 15 ottobre 2001, n. 12158). La seconda, per contro, concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema le- gale corrispondente, gi risolve nell'applicazione di pertanto, può formare oggetto di norme giuridiche, verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico del- la fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la ri- levanza qualificante degli elementi di fatto come ac- certati, sia, infine, con riferimento alla individua- zione delle implicazioni effettuali conseguenti alla nel paradigma sussistenza della fattispecie concreta normativo, 7 Deriva, da quanto precede, pertanto, che il sinda- cato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuri- dica del contratto (per tutte, cfr., Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054). Pacifico quanto precede, si osserva, che i giudic di merito hanno ricostruito la volontà delle parti, in gede di predisposizione del documento 16 novembre 1990 nel Se go cha le stesse hanno inteso dare esecuzione alla transazione 27 luglio 1987, evidenziando come una tale conclusione trovi conferma no solo nella materia- le inserzione della promessa di vendita nella transa- E zione, piuttosto che in un distinto atto, ma anche nel- lc stretto collegamento tra la pattuizione in esame e quella precedente, relativa alla concessione in comoda- o gratuito all'affittuario dello stesso bene promesso in vendita. Un tale accertamento non è in alcun modo validaman- te censurato dai ricorrenti. Questi, infatti, infatti, lungi dal dedurre che la motivazione che sorregge la conclusione falta propria dal giudici a quibus à cosi inadeguata da non consenti- re la ricostruzione dell'icer logico seguito da quei giudici per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, o dal prospettare violazione delle norme ermeneutiche, si limita ad opporre alla va- lutazione delle emergenze di causa compiuta dai giudici del merito, una propria, diversa, valutazione di quelle Pa-stesse circostanze e la denunzia, pertanto, esula, lesemente, dal modello di cui agli artt. 360 m. 5 e 366 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. 20 febbraio 2002, n. 2442, spe- cie in motivazione, nonché Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. sez. un.. 11 giugno 1998, n. 5802).
4. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento del- spese di questo giudizio di legittimità in favore le controricorrenti, liquidate in € 100,00, oltre € dei 1000,00 per onorari. Cool deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 9 dicembre 2002. il Consigliere relatore est.. eye fle 9 il Presidente Garan Fiduction IL CARMOR Doussa Mil Depositats in Cancelleria 6.4.03 ALRED 10