Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 2
Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca , oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata; ne consegue che va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, ne' l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.
In caso di costituzione di ipoteca a favore di un debito altrui, se il terzo datore di ipoteca aliena i beni sui quali grava la garanzia reale, l'opposizione da lui proposta avverso il precetto notificatogli nella qualità di terzo datore di ipoteca, volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse se dal precetto non si evince l'intenzione del creditore di procedere ad esecuzione coattiva nei suoi confronti in relazione a beni diversi da quelli ipotecati, in quanto l'espropriazione non potrà che cadere sul bene ipotecato, ed a subirla non sarà il terzo datore di ipoteca, alienante, ma l'acquirente del bene ipotecato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO FELICE 101, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE VICINANZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, Filiale di AP Centro, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria e procuratrice della Società per la gestione di Attività - S.G.A. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANCINI, difeso dall'avvocato EDOARDO SABBATINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 691/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Quarta Civile, emessa l'01/03/00 e depositata il 22/03/00 (R.G. 3087/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del 1^, 2^ e 4^ e inammissibilità del 3^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è insorta in seguito alla notifica di un atto di precetto fatta dalla società BA di AP S.p.A. ad RE Di IO.
2. - Questi, con la citazione a comparire davanti al tribunale di AP, notificata il 24.9.1996, ha proposto opposizione. Ha premesso che, quale terzo, aveva consentito che il BA di AP iscrivesse ipoteca su un proprio immobile, a garanzia di un credito della banca verso la ditta Pollice.
Ha sostenuto che nell'atto di precetto gli era stato invece intimato di pagare la somma dovuta dalla debitrice, per un importo di L.
1.114.455.821 sotto minaccia di esecuzione forzata. Ha chiesto al tribunale di dichiarare che il BA di AP non aveva in suo confronto alcun credito e che perciò il precetto era inefficace nei suoi confronti.
3. - Il tribunale, pronunciando in contraddittorio del BA di AP, costituitosi in giudizio, ha rigettato la domanda. La decisione è stata confermata dalla corte d'appello con la sentenza 22.3.2000. 4. - RE Di IO ha proposto ricorso per Cassazione. Il BA di AP ha resistito con controricorso ed ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La corte d'appello, nella sentenza di cui è chiesta la cassazione, ha svolto questi argomenti.
Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, in base all'art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, perché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento.
Il tribunale aveva esattamente osservato che dal precetto emergeva con assoluta chiarezza la qualità di terzo datore d'ipoteca di RE Di IO, sicché nessun pregiudizio si poteva prospettare a suo carico in conseguenza del fatto che erroneamente l'intimazione di pagare fosse stata rivolta anche a lui ne' poteva ritenersi che il tribunale avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando aveva collegato il precetto ad una minaccia rivolta al Di IO di assoggettarlo ad espropriazione come terzo anziché come debitore, perché spetta al giudice procedere alla esatta qualificazione dei fatti dedotti in giudizio. Del resto, purché il bene in ordine al quale si intende procedere ad espropriazione contro il terzo sia indicato nel titolo esecutivo, non è poi necessario che tale indicazione debba essere ripetuta nel precetto.
Quanto al fatto che l'opponente avesse già prima del precetto venduto alla debitrice il bene ipotecato, esso appariva in contrasto col tenore dell'atto di opposizione e non era stato provato. 2. - Il ricorso contiene quattro motivi.
3. - Il ricorrente, col primo motivo, chiede che la sentenza sia cassata per difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 615 dello stesso codice); col terzo deduce un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 603 dello stesso codice); col quarto ancora lo stesso vizio (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice).
La tesi sostenuta in questi tre motivi, in sintesi, è la seguente. La corte d'appello ha violato l'art. 112 cod. proc. civ. quando ha affermato che il BA di AP avesse inteso minacciare in suo confronto un'espropriazione immobiliare contro (il terzo proprietario e non un'espropriazione contro il debitore:
l'ingiunzione di pagare gli era stata rivolta direttamente e così anche la minaccia di procedere ad esecuzione in caso di mancato adempimento.
Se il BA avesse voluto procedere ad esecuzione in suo confronto come terzo datore d'ipoteca avrebbe dovuto indicare nel precetto il bene che intendeva sottoporre ad esecuzione.
La corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare che egli non doveva al BA di AP la somma che gli era stato ingiunto di pagare. 3.1. - I tre motivi non sono fondati.
Quando un terzo costituisce un'ipoteca su propri beni a garanzia di un debito altrui (art. 2868 cod. civ.), il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato (art. 2808 cod. civ.) ed ai fini dell'esercizio di questo diritto egli deve notificare titolo esecutivo e precetto, oltre che al debitore, al terzo, indicando nel precetto il bene del terzo che si intende espropriare (art. 603 cod. proc. civ.). La notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto ha la funzione di consentirgli, se lo vuole, di evitare l'espropriazione pagando lui il creditore, cosa alla quale non è però obbligato. Il ricorrente, che nel ricorso in opposizione si è qualificato come terzo datore d'ipoteca, sul presupposto che il BA di AP gli avesse invece rivolto l'intimazione di pagare il debito, ha proposto opposizione per far accertare che il BA non aveva verso di lui il credito di cui con il precetto gli aveva intimato il pagamento e per far dichiarare che non aveva quindi il diritto di procedere in suo confronto ad esecuzione forzata.
In una situazione di questo tipo, primo compito del giudice dell'opposizione è interpretare il precetto, siccome questo è l'atto che contiene l'annuncio dell'azione esecutiva che la parte istante dichiara di voler esercitare.
Perché, se, dato il contenuto del precetto, l'esecuzione che il terzo ha motivo di ritenere minacciata in suo confronto è quella che ne presuppone la sua obbligazione di pagare e che, se non deve tralasciare di cadere su suoi beni ipotecati a garanzia del credito (art. 558 cod. proc. civ.), potrebbe cadere anche su altri suoi beni, lo stesso terzo a ragione chiede al giudice di dichiarare che la parte istante non ha diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti.
Mentre, se il precetto è invece da porre in riferimento ad una esecuzione minacciata in confronto del terzo quale responsabile per la garanzia data, il diritto a procedere ad esecuzione forzata in suo confronto sussiste e la sua domanda va rigettata. Orbene, interpretando il precetto i giudici di merito sono pervenuti a ritenere che l'esecuzione era stata minacciata in confronto dell'attuale ricorrente in quanto terzo datore d'ipoteca e a questo fine hanno giustamente valorizzato la circostanza che nello stesso precetto la sua qualità di terzo datore d'ipoteca era stata espressamente richiamata.
È stato aggiunto nella sentenza della corte d'appello, senza che l'argomento sia stato criticato, che se i beni su cui è stata costituita l'ipoteca risultano dal titolo esecutivo in base al quale il precetto è intimato, non v'è necessità che il precetto torni a specificare i beni su cui l'espropriazione cadrà.
Del resto, nel precetto, come risulta dalla copia che se ne trova tra i documenti depositati dal ricorrente (documento 3 b del fascicolo di corte d'appello) furono anche indicati i beni su cui l'ipoteca era stata consentita.
4. - Con il secondo motivo, denunciando un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 603 dello stesso codice), il ricorrente sostiene che l'opposizione avrebbe dovuto comunque essere accolta per la ragione che, quando il precetto gli veniva notificato, i beni ipotecati erano stati da lui già venduti, ciò che risultava dai documenti depositati.
Anche questo motivo non è fondato.
Dai documenti richiamati dal ricorrente risulta che egli aveva venduto uno dei due beni immobili indicati nel precetto e nel titolo esecutivo, ovverosia quello sito in AP alla piazzetta Divisione Siena, non anche quello sito in Castelvolturno.
Al di là di questo, però, una volta che la notifica del precetto era stata fatta al ricorrente per la sua qualità di terzo datore d'ipoteca, l'opposizione proposta per far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto andava rigettata per difetto di interesse.
Nè l'interesse poteva radicarsi sul fatto di aver perduto anche la qualità di terzo proprietario del bene ipotecato, perché, in questo caso, resta comunque non incerto che l'esecuzione minacciata non è per aggredire suoi beni diversi da quelli su cui è stata consentita ipoteca ne' egli è in qualche modo danneggiato dal fatto che il precetto gli sia stato notificato come terzo proprietario, perché l'espropriazione non potrà che cadere sul bene ipotecato ed a subirla sarà non il terzo datore d'ipoteca alienante, ma l'acquirente del bene ipotecato.
5. - Il ricorso è rigettato.
6. - Il ricorrente è condannato a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al BA di AP S.p.A. le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi seimila Euro, cinquemilanovecento dei quali per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003