Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10321 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 2 1 /0 27 0 % NO DEL POLO TALI NO LA CORTE SUPR A DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 775/00 Presidente SENESE Dott. Salvatore Consigliere Dott. Paolo STILE Cron.27823 Consigliere BALLETTI Dott. Bruno Consigliere Rep. LA TERZA Dott. Maura Ud. 17/04/02 Dott. Giovanni Cons. Relatore MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da CAMINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio m² 34 1' avv. G. Romanelli, rappresentato e presso difeso dall'avv. to Guido Romanelli;
giusta procura speciale notaio Galliaia di Milano del 10/4/2002, zep. m² 53418;гер, ricorrente-
contro
HUMANA ITALIA S.p.a. e EDITRICE C.S.H. s.r.l., entrambe in persona dell'amministratore delegato sig. Gianni Ardito, 1686 elettivamente domiciliate in Roma, p.le Clodio n. 32, presso 1' avv. Lidia Ciabattini rappresentate e difese dall'avv. e Lido Cialattin ли Francesco Toffoletti dal quale sono rappresentat e difese per procura speciale in calce al ricorso;
Qu - controricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9077/99 del 12.10.99 (in causa n. 505/99 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'17.4.02 dal relatore cons. Giovanni Mammone;
pocure speciale. Guido Romanelli, per delega dell'am. Udito l'avv. I cow to Toffoletti;
тото, Toffoletri in persona del sostituto Procuratore Generale Udito il P.M., dott. Orazio Frazzini, che ha concluso in via principale per 1'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Milano Camino Antonio, premesso di essere stato assunto quale contabile dalla soc. Humana Italia in data 16.9.91 e di aver subito iniziato la Sua prestazione (che prevedeva anche la tenuta della contabilità della collegata soc. Editrice CSH), esponeva che il 23.9.91 aveva sottoscritto una lettera di conferma dell'assunzione, la quale prevedeva l'apposizione di un patto di prova semestrale, originariamente non pattuito. Essendo XM stato licenziato il successivo 31.1.92, nel presupposto che fosse in espletamento la prova e con la motivazione che la sua figura professionale non rispondeva alle esigenze aziendali, il Camino conveniva in giudizio le due società perché fosse dichiarata la nullità del patto di prova e Qu 2 l'illegittimità del licenziamento. Costituitesi le società convenute, il Pretore rigettava la domanda. Proponeva appello il Camino. Con sentenza del 12.10.99 il Tribunale rigettava l'appello. Riteneva il giudice di merito che non fosse stata provata la posteriorità della stipula del patto di prova, contestando tutte le circostanze dedotte dall'attore a riprova della sua tesi. Riteneva, inoltre, che non fosse ammissibile 1'istanza di giuramento decisorio, non avendo la formula dedotta il requisito della decisività. Essendo sussistente il patto di prova, il Tribunale riteneva che il datore legittimamente. potesse recedere dal rapporto senza necessità di indicare i motivi del licenziamento. Avverso questa sentenza propone ricorso il Camino, cui rispondono con controricorso le due società datrici di lavoro. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico ed articolato motivo parte ricorrente deduce violazione degli artt. 2096, 2727, 2729 e 2736 c.c. e 239 c.p.c., nonché carenza di motivazione,233, 237 e contestando l'impugnata sentenza sotto tre aspetti. Innanzitutto, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato il materiale raccolto nel corso dell'istruttoria; in particolare non avrebbe considerato che, all'atto della comunicazione inviata dal datore all'ufficio di collocamento Qu 3 in data 20.9.91, l'assunzione era già avvenuta e che una esatta valutazione dell'importo una tantum corrisposto a titolo di retribuzione del mese di settembre 1991 avrebbe dovuto far anticipare l'assunzione al 16 settembre. Inoltre, il giudice di merito non avrebbe considerato che il vero motivo del licenziamento non era il mancato superamento della prova, ma lo svolgimento da parte del ricorrente di accertamenti sulla correttezza della tenuta della contabilità aziendale, il che avrebbe dovuto convincere della necessità di verificare l'esistenza della giusta causa о del giustificato motivo e dell'adempimento del datore all'onere probatorio di legge а lui facente carico. Infine, è contestato il giudizio di non rilevanza circa la formula del giuramento decisorio dedotto sia in primo che in secondo grado. Il ricorso non è fondato. La tesi sostenuta nel corso del giudizio dal Camino è che il rapporto di lavoro era iniziato in data 16.9.91, con la formale immissione nelle mansioni assegnate, e che solo il successivo giorno 23 gli era stata consegnata una lettera di assunzione, nel cui testo figurava l'apposizione del patto di prova, originariamente non concordato. Deriverebbe che il rapporto era a tempo indeterminato ab initio e che, pertanto, sarebbe illegittimo il recessO datoriale per mancato superamento del periodo di prova. Di fronte all'accertamento qu 4 del giudice di merito sopra riferito, parte ricorrente lamenta una erronea valutazione del materiale probatorio. Il Tribunale ha, tuttavia, escluso che il rapporto fosse iniziato nella data indicata dal lavoratore, sulla base di un accertamento di fatto, correttamente articolato sul piano logico e supportato dai riscontri documentali e testimoniali acquisiti nel corso dell'istruttoria. Atteso che la censura mossa dal ricorrente afferisce non alle violazione delle regole di valutazione della prova ○ di quelle della logica giuridica, ma al contenuto valutativo del giudizio, ritiene il Collegio che la censura sia formulata in termini inammissibili, in quanto richiede al giudice di legittimità di compiere valutazioni proprie del giudice di merito. Essendo, dunque, correttamente apposto il patto di prova, deve ritenersi che il datore potesse procedere al licenziamento senza dover estrinsecare i motivi che, a suo avviso, avevano consigliato di non ritenere superato l'esperimento, atteso che la disciplina del recesso del datore in questo caso non è sottoposta alla disciplina 604 limitativa dei licenziamenti di cui alla legge 15.7.66 n. (Cass. 18.3.97 n. 2359 e 20.5.91 n. 5634). Quanto alla necessità di una giusta causa о di un giustificato motivo di licenziamento, è errata l'impostazione dedotta con il ricorso. Ritiene il Camino che il datore avrebbe dovuto dare la prova dell'esistenza di una giusta Qu 5 causa о di un giustificato motivo. Tuttavia, per le ragioni appena dette, non applicandosi la disciplina limitativa, il regime probatorio applicabile si poneva in termini esattamente contrari, in quanto avrebbe dovuto essere il lavoratore a provare di aver superato l'esperimento e che il recesso era stato determinato da un motivo illecito 0, comunque, estraneo all'esperimento lavorativo (Cass. 17.11.98 n. 402 e 9.11.96 n. 9797). Quanto alle censure in punto di mancata ammissione del giuramento decisorio, deve richiamarsi il principio consolidato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia il difetto di motivazione su una istanza di ammissione di un mezzo di prova ○ sulla valutazione di un documento, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. tra le tante Cass. 17.6.95 n. 6863 e 25.5.95 n. 5742). Non avendo parte ricorrente adempiuto a questo onere, il ricorso è sul punto genericamente formulato. 6 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in €14,50 ed agli onorari in € 1.500. Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2002 Il PresidenteJabuke Jers Il Consigliere estensore vance Man, mom IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria ggi 16.டபடி 20102 CANCELLIEREIL CANCELLIERE 7