Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 2
Qualora il reato di omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta sia stato accertato a seguito di verifica,ad opera del centro di servizio dell'amministrazione finanziaria, della dichiarazione a suo tempo prodotta dallo stesso sostituto,non può parlarsi di "auto accertamento"compiuto sulla base dei dati emergenti da detta dichiarazione trattandosi,al contrario,di un accertamento vero e proprio,eseguito dagli organi preposti al controllo.Pertanto, il giudice competente a conoscere del suddetto reato va individuato,sulla base del criterio stabilito dall'art.11 del D.L.10 luglio 1982 n.429,convertito con modifiche in legge 7 agosto 1982 n.516, in quello del luogo in cui trovasi il summenzionato centro di servizio.
In tema di modificazione normativa relativa al regime delle prove, il principio "tempus regit actum" deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità della prova a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti possano avere un qualsiasi peso sulla bilancia del giudizio. (Nella specie la S.C., chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità, nel giudizio di legittimità, dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, dato atto che sul principio sopra trascritto non ha inciso la sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, ha rigettato egualmente il ricorso, sul rilievo che la struttura argomentativa della decisione impugnata reggeva indipendentemente dalle dichiarazioni predibattimentali delle cui utilizzabilità, alla luce del "jus superveniens", si controverteva).
Commentari • 2
- 1. Donazione indiretta e comunione legale (Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197)https://www.osservatoriofamiglia.it/
- 2. Cassazione: sentenza n. 14197 del 05/06/2013Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1998, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 01.10.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.4680
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.17674/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
2) TRIBUNALE DI LATINA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) RA RU n. il 14.09.1961
sentita la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fulvio Uccella, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Latina.
Udito il difensore Avv. Falcolino Enrico, che si è associato alla richiesta del P.G.
Considerato in fatto e in diritto
Nel corso del procedimento a carico di AN UN imputato del reato previsto dall'art. 2 ultimo comma L. 516/1982, perché quale legale rappresentante della ditta omonima ometteva di versare all'erario le ritenute effettuate quale sostituto di imposta nel termine prescritto - con ordinanza del 21/3/1997 il G.I.P. del Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Latina, nella cui giurisdizione aveva sede la ditta dell'imputato. Nella motivazione il suddetto G.I.P. osservava che, poiché la condotta omissiva dell'imputato era emersa in sede di elaborazione dei dati risultanti dalla dichiarazione presentata dallo stesso imputato, non si poteva parlare di accertamento tecnico svolto dal centro di servizio della amministrazione finanziaria, bensì di "auto accertamento" da parte dello stesso sostituto di imposta "sulla base degli elementi trattati nella sede aziendale", di guisa che la competenza a conoscere del reato in esame spettava al Tribunale di Latina, nella cui giurisdizione aveva sede la ditta dell'imputato. Con ordinanza del 2/4/1998 il G.I.P. del Tribunale di Latina - rilevato che la condotta omissiva dell'imputato era stata accertata dal centro di servizi della amministrazione finanziaria, operante nella giurisdizione del Tribunale di Roma, e che per tale ragione, al sensi dell'art. 11 co. 2 L. 516/1982, la competenza spettava al Tribunale di Roma, luogo di accertamento del reato finanziario in esame - ha sollevato conflitto di competenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso prospettato dal G.I.P. del Tribunale di Latina.
Invero, qualora il reato relativo all'omesso versamento delle ritenute di imposta sia stato accertato a seguito di verifiche eseguite dal centro di servizio della amministrazione finanziaria (direzione generale delle imposte dirette), non può parlarsi di "auto accertamento" sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, ma di vero e proprio accertamento eseguito dagli organi finanziari preposti al controllo, tanto più che solo grazie alle verifiche eseguite dal suddetto centro è possibile accertare l'esistenza del reato (Cass. Sez. 1^, sent. n. 1493/1998, rv. 210423). Pertanto - poiché ai sensi dell'art. 11 co. 2 L. 516/1982 competente a conoscere dei reati finanziari è il giudice del luogo di accertamento del reato - nel caso di specie il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di Roma, nella cui giurisdizione è stato eseguito l'accertamento relativo al reato finanziario di cui trattasi.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 32-127 c.p.p., risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone che gli atti siano trasmessi.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998