Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del giudice competente a procedere per il reato di omesso o tardivo versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta,non può farsi riferimento alla nozione di "autoaccertamento",per dedurne che la competenza spetti al giudice nella cui giurisdizione è compresa la sede aziendale del sostituto medesimo,ma, considerando che l'accertamento del suddetto reato è pur sempre il frutto di verifiche operate dagli organi finanziari preposti al controllo delle dichiarazioni,deve aversi riguardo al luogo di effettuazione di tali verifiche. (Nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C.,risolvendo un conflitto,ha stabilito la competenza del giudice nella cui giurisdizione era sito il centro di servizio dell'amministrazione finanziaria che aveva effettuato la verifica della dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 11.03.1998
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N. 1493
3.Dott. TARDINO NZ LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 47627/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
2) GUP TRIB.LATINA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) LI NZ n. il 01.09.1934
sentita la relazione fatta dal consigliere dr. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO ALBANO, che chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;
Udito il difensore Vincenzo Maiello, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20.6.1995 il GIP del Tribunale di Roma declinava la propria competenza, in favore di quella del Tribunale di Latina, in ordine al procedimento penale a carico di LI NZ, imputato del reato di cui all'art.2 della Legge 7.8.1982 n.516, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta MU.PA. S.p.A. con sede in Pontinia, operato e non versato all'Erario, nei termini previsti dagli artt. 7 e 8 del D.PR. 29.9.1973 n.602, le ritenute alla fonte relative ai compensi erogati nell'anno di imposta 1988, pari a L. 228.608.000, illecito segnalato il 5.1.1994 dal Centro di Servizio di Roma della Direzione Generale delle imposte dirette. Rilevava il suddetto tribunale che, essendo il fatto omissivo emerso soltanto in sede di elaborazione dei dati risultanti dalla stessa dichiarazione presentata dalla parte, nella specie non si era trattato di un accertamento in senso tecnico, inteso come raccolta di dati probatori ad opera di organi tributari, ma piuttosto di una sorta di "auto-accertamento" ad opera dello stesso sostituto di imposta sulla base degli elementi trattati nella sede aziendale. Sicché il giudice territorialmente competente andava identificato in quello nella cui giurisdizione era ricompresa la suddetta sede aziendale, e cioè il Tribunale di Latina.
Il GIP di quest'ultimo tribunale, cui gli atti erano stati trasmessi, con ordinanza dell'11.11.1997 denunciava conflitto di competenza, affermando che, invece, la competenza spettava al tribunale di Roma, sul rilievo che luogo di accertamento della violazione tributaria non poteva ritenersi quello della sede aziendale, in quanto l'omesso versamento delle ritenute operate dal sostituto di imposta era stato constatato a seguito di controllo formale svolto dall'amministrazione finanziaria a mezzo del Centro di Servizio territorialmente competente, che nella specie era quello di Roma, e l'accertamento non poteva essere inteso come effettuato al momento della redazione della dichiarazione del sostituto di imposta.
Ciò posto, si osserva che il conflitto, ammissibile in rito, va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Roma. Va in proposito rilevato che questo Collegio non condivide il principio, su cui è basata la pronuncia declinatoria di competenza emessa dal GIP di Roma, affermato dalla sentenza n. 5896 del 15.2.1995 di questa stessa Corte, secondo cui devesi ritenere che, nel caso in cui il mancato versamento di ritenute ad opera del sostituto di imposta emerga dalla elaborazione dei dati risultanti dalla dichiarazione della stessa parte, si verifichi una sorta di "auto-accertamento". Ed infatti tale orientamento giurisprudenziale si basa su un presupposto erroneo, e cioè quello di assimilare alla denuncia presentata dal sostituto di imposta l'accertamento circa l'avvenuta violazione, che non sempre, ed anzi quasi mai, emerge dalla suddetta denuncia, ma è sempre il frutto di determinate verifiche ad opera degli organi finanziari preposti ai controlli. A conferma di ciò basta considerare che, nella specie, il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati avrebbe dovuto essere effettuato entro i termini fissati dall'art.8 del D.PR. 29.9.1973 n.602, e che detti termini non coincidono affatto con quelli entro cui deve avvenire la presentazione della denuncia, cui è tenuto il sostituto di imposta. Il versamento delle ritenute può essere effettuato prima, o anche dopo la presentazione di essa, entro i termini fissati dalla legge o in ritardo. Se si tiene conto di ciò, è impossibile sostenere che la verifica della omissione del versamento avviene con la presentazione della stessa denuncia, per la semplice ragione che il denunciante può anche omettere di indicare sulla denuncia i dati relativi al versamenti e tuttavia averli regolarmente effettuati o effettuarli subito dopo, ovvero, viceversa, può attestare falsamente di averli effettuati.
In tutti i casi la constatazione della omissione del versamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta non può che essere frutto di una verifica, e quindi di un "accertamento", ad opera degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, i quali solo a seguito di tale verifica possono constatare la violazione commessa e farne denuncia all'autorità giudiziaria. "Luogo di accertamento del reato", nell'univoco significato che ha la norma di cui all'art. 11 del D.L. 10.7.1982 n.429, non può che essere quello in cui gli organi competenti (polizia tributaria o altri organi preposti al controllo, come i Centri di Servizio dell'Amministrazione finanziaria) hanno materialmente proceduto alle opportune verifiche, da cui è emersa la violazione. (In tal senso, v. Cass., Sez.III, 30.7.1991 n. 8419, Faccenda;
Sez.I, 16.9.1986 n. 2385, Zaggia). A ciò si aggiunga che un filone giurisprudenziale largamente condiviso considera la constatazione della violazione ad opera degli organi dell'amministrazione finanziaria - e quindi l'accertamento - come atto interruttivo del corso della prescrizione dei reati tributari, sicché appare quanto meno curioso far retroagire tali effetti al momento della presentazione della denuncia di spettanza del sostituto di imposta (cfr., fra le tante, Cass, Sez. III, 28. 2,1997 n. 1945, Bazzichelli;
Sez. III, 30.4.1994 n. 4920, Cioni;
Sez.III, 23.4.1994 n. 4691, Cappelletto;
Sez.III, 22.10.1992 n. 1481, Mantovani).
In tutti i suddetti arresti giurisprudenziali si è posto l'accento sulla considerazione che la constatazione del reato finanziario rappresenta nient'altro che l'accertamento di esso, dovendosi ritenere che l'uso dei due termini (constatazione ed accertamento) sia equivalente in relazione all'attività di rilevamento delle violazioni tributarie.
Ma v'è di più.
Come giustamente osservato dal GIP di Latina, l'attività di redazione della denuncia ad opera del sostituto di imposta non può definirsi "auto-accertamento" del reato tributario anche sotto il profilo che detta denuncia non è destinata a rimanere fra gli atti della impresa, ma è, al contrario, destinata all'Ufficio finanziario competente ad effettuare i controlli;
sicché, al fini della individuazione del luogo di accertamento del reato, non può che farsi riferimento alla sede in cui l'organo periferico dell'Amministrazione finanziaria svolge le sue normali funzioni di verifica.
Poiché, dunque, avuto riguardo alle considerazioni svolte, la cognizione del reato in esame appartiene al tribunale di Roma, va dichiarata la competenza di quest'ultimo, con conseguente trasmissione degli atti al medesimo giudice.
P. Q. M.
dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998