Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1493
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Sentenza 11 marzo 1998

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Ai fini dell'individuazione del giudice competente a procedere per il reato di omesso o tardivo versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta,non può farsi riferimento alla nozione di "autoaccertamento",per dedurne che la competenza spetti al giudice nella cui giurisdizione è compresa la sede aziendale del sostituto medesimo,ma, considerando che l'accertamento del suddetto reato è pur sempre il frutto di verifiche operate dagli organi finanziari preposti al controllo delle dichiarazioni,deve aversi riguardo al luogo di effettuazione di tali verifiche. (Nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C.,risolvendo un conflitto,ha stabilito la competenza del giudice nella cui giurisdizione era sito il centro di servizio dell'amministrazione finanziaria che aveva effettuato la verifica della dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1493
    Data del deposito : 11 marzo 1998

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