Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18263 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 3 21-11-1991, N.374 EOI PACE) I 1 8 2 63 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN LA CORTE SUUREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE garanzia da sizi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: willa vendita Dott. Rafaele CORONA - Presidente - R.G.N. 22643/99 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Cron.43044 NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giandonato Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Ud. 15/03/02 - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEFIA DI GO NZ & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore GO CE, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE M VAVALA', difeso dall'avvocato ROSARIO PATANE' giusta delega in т и atti;
ев - ricorrente Л
contro
RAPITA' CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato ₤2002 CARMELO D'AGOSTINO, difesa dall'avvocato PIETRO 431 INTILISANO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 445/99 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 26/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ите в и д -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Messina, decidendo sulla domanda di garanzia da vizi redibitori proposta da TE Rapità, con atto di citazione notificato il 24 ottobre 1998, nei confronti della Cefia di NA CE e C. s.a. s., con sede in Giarre, in relazione alla compravendita di un bancone frigorifero usato, con gelatiera incorporata, che l'attrice assumeva essere affetto da vizi occulti, con sentenza resa in data 26 luglio 1999, in accoglimento parziale della domanda, ha condannato la società convenuta a versare all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di £. 1.117.587, oltre al rimborso delle spese processuali. Ha osservato il Giudice di Pace che non poteva trovare accoglimento l'eccezione della convenuta, ит sull'art. 9 delle condizioni generali difondata vendita, che escludevano la garanzia in relazione щ и al liquido refrigerante ed alle parti elettriche п del b ancone frigorifero, tra cui il termostato, avendo, la convenuta, omesso il previsto collaudo del bancone frigorifero subito dopo la consegna. Tale condizione, ad avviso del Giudice di Pace, pur fondata, dell'attrice,assorbiva l'eccezione, 3 che assumeva di non avere approvato per iscritto le condizioni generali del contratto. Per la cassazione di tale sentenza la Cefia di NA CE e C. s.a. s. ha proposto ricorso, affidandosi a tre motivi. La Rapità resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato oltre il termine fissato dall'art. 378 cod. proc. civ. una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1490 e 1497 cod. civ., adducendo che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto non operante la limitazione della garanzia prevista dall'art. 9 delle condizioni generali di vendita sul rilievo dell'omesso collaudo da parte ит dlė tecnici di essa venditrice, non avendo ив considerato che l'art. 1490 cod. civ. non condi- ч ziona la garanzia per i vizi occulti al preventivo funzionamento del bene compra- accertamento del venduto e che il vizio nella specie denunciato non dall'art.1497 cod. rientra tra quelli previsti civ.. Col secondo mezzo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che il convincimento del Giudice di Pace, secondo cui i tecnici di essa ricorrente avrebbero omesso di eseguire il collaudo, è frutto di insufficiente e contraddittoria valutazione delle risultanze della pa per testi. All'uopo, rileva che la del teste Schilirò, erroneamente deposizione valorizzata dalla sentenza impugnata, è smentita dalla deposizione resa dal teste Vinci. lamentaCol terzo motivo la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto che l'attrice avesse eccepita l'inopponibilità a lei delle condizioni generali di vendita per omessa specifica approvazione per iscritto di esse, poiché, al contrario, proprio ит dall'atto di citazione risultava che l'attrice ц aveva riconosciuto di avere accettata l'offerta, и ч comprensiva delle condizioni generali di vendita. Osserva il Collegio che, in considerazione dei limiti cui soggiace l'impugnabilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità, tra le quali va annoverata la sentenza impugnata in considerazione del valore della 5 controversia, inferiore a £. 2.000.000, le censure esposte devono ritenersi inammissibili. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte, che fa capo alla sentenza n. 716 del 15 ottobre 1999, resa a Sezioni Unite, le suddette censurabili in sede di legittimità,sentenze sono oltre che per violazione di norme procedurali o di norme in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che invia ad una norma sostanziale, norme solo per violazione di costituzionali nonché di quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Quanto, poi, ai vizi della motivazione, 1'impugnabilità è limitata al caso di mancanza assoluta di motivazione od a quelli, sostan- zialmente analoghi, di motivazione apparente ° affetta da radicale, insanabile contraddittorietà. r u Restano, dunque, escluse, con riferimento alle ll a norme sostanziali, sia la violazione di norme M ordinarie sia la violazione dei principi regolatori della materia sia la violazione dei principi generali dell'ordinamento er con riferimento ai vizi della motivazione, l'insufficiente e/o contraddittoria, quando non si risolva in una motivazione a tal punto viziata da contraddit- torietà da risultare sostanzialmente inesistente. Orbene, l'esame delle censure proposta dalla ricorrente evidenzia chiaramente l'esorbitanza delle prime due di esse dai limiti segnati dalla mentre la terza, pur richiamata giurisprudenza, violazione di una norma avendo ad oggetto la procedurale e, quindi, essendo astrattamente ammis- sibile, è resa irrilevante dall'inammissibilità delle prime due censure. Per vero, mentre col primo motivo si denuncia la violazione di norme di rango ordinario, col secondo si denuncia solo l'insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle testimoniale, peraltrorisultanze della prova evidenziando soltanto il dissenso della ricorrente sé, rende da tale valutazione;
il che, di per т и inammissibile la censura, in quanto volta a щ provocare un sindacato di merito sulla valutazione и compiuta dal giudice a quo, che non è consentito in в sede di legittimità. La pretesa aporia della motivazione è solo enunciata, non essendo dimostrata dalla ricorrente. L'inammissibilità delle censure concernenti la prima ratio decidendi costituita dalla ritenuta inoperatività della limitazione convenzionale della 7 garanzia rende superfluo l'esame del terzo motivo, che attiene alla seconda ratio decidendi, costituita dalla ritenuta mancata approvazione specifica delle condizioni generali di vendita da parte dell'acquirente. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 15 marzo 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me Punidente HeCorrighice est. ретил мразовитник ILOXICULIERE C1 Francesco Catania DEPOTATO CANCELLERIA 23 DTC 2002 CANCELLERE C1 Roma 01 France to Cullma 8