Sentenza 6 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
BOLLI OGGETTO: Sanzioni ammini strative. - Opposizione a ordi 689 REGISTRAZIONE E RE Aula A . 5121/0 1 nanza-ingiunzione. L. 24-11-1981, N modifiche al sistema penale ESENTE DA RT. 23 IN NOM DEL A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ' Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N.3643/97. Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore on. 10976 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Ud. 29.1.01. Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: UFFICIO DI CONEGLIANO DELL'ISPETTORATO CENTRA- LE REPRESSIONE FRODI del MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del di rettore in carica, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
RE OB;
intimato avverso la sentenza del Pretore di Padova - Sezione 235 2001 Distaccata di Este n. 12 pubblicata il 19 febbraio 1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Vittorio RUSSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha conclu- so per la dichiarazione di inammissibilità 0, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6 dicembre 1994 Ro- berto BR conveniva in giudizio dinanzi al Pre tore di Padova - Sede Distaccata di Este l'Ispetto rato Centrale Repressioni Frodi di Conegliano propo nendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di £.
3.017.040 a titolo di sanzione am ministrativa per aver utilizzato come giardino a servizio di una casa parte di un suo terreno, colti vato a seminativo e ritirato dalla produzione per essere destinato a riposo o a rimboschimento (set a side) al fine di ottenere l'indennizzo a carico del F.E.A.O.G. Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, incorrendo nella violazione dell'art. 2 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, che prevedeva una sanzione amministrativa a carico di chi conse- guisse indebitamente, mediante esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restitu- zioni, contributi o altre erogazioni a carico tota- le o parziale del predetto Fondo Europeo. Esponeva il ricorrente che il terreno di sua proprietà, destinato a riposo о a rimboschimento verso un indennizzo di £. 700.000 annue, era risul- tato lievemente inferiore all'ettaro previsto dalla normativa all'epoca vigente ed era stato integrato, con il consenso della competente autorità, da un ap pezzamento di mezzo ettaro appartenente alla suoce- ra, la quale, a sua insaputa, aveva fatto sradicare alcune piante di noci da lui messe a dimora che si erano disseccate provocando un sopralluogo da parte dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato con conseguente accertamento della violazione della nor mativa suindicata. Ciò premesso, dichiarava di aver agito nella più assoluta buona fede e chiedeva l'an nullamento del provvedimento sanzionatorio dichia- randosi pronto a restituire quanto percepito a tito lo di indennizzo. Con sentenza del 7-19 febbraio 1996 il pretore accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-in 3 giunzione in base alla considerazione che il ricor- rente aveva fatto affidamento in piena buona fede sulle valutazioni della Pubblica Amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'indennizzo, con particolare riferimento all'integrazione della quota minima del l'area destinata a rimboschimento o a riposo;
osser vava, inoltre, che dagli atti non emergevano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e che il resistente non aveva offerto prova adeguata dei fatti posti a fondamento dell'irrogazione della sanzione amministrativa in contestazione. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'Uf ficio di Conegliano dell'Ispettorato Centrale Re- pressione Frodi del Ministero delle Risorse Agrico- le, Alimentari e Forestali con un solo motivo. All'udienza del 27 giugno 2000 è stata dispo- la rinnovazione della notificazione del ricor- sta SO al procuratore costituito dell'intimato, alla quale è stato provveduto con atto notificato il 29 settembre 2000 e ritualmente depositato. Non ha presentato difese RT BR. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia la violazione del combi nato disposto degli artt. 1 bis del Regolamento C.E.E. n. 1094 del 1988; degli artt. 3 e 7 del Rego lamento C.E.E. n. 1272 del 1988; degli artt. 3 e 7 del Decr. Min. Agr. n. 34 del 1989; dell'art. 23 della legge n. 898 del 1986, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729, 2721 e seguenti cod. civ. in rela zione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e Osserva che erroneamente la sentenza impugnata a- vrebbe accolto l'opposizione nonostante le risultan ze incontestate della documentazione in atti, dalla quale emerge che l'opponente aveva presentato in da ta 31 marzo 1989 la domanda per percepire l'aiuto comunitario concesso per il ritiro dei terreni semi nativi dalla produzione agricola indicando la super ficie di un ettaro, in catasto al foglio 4, parti- celle 31/a, 31/b e 23/c, senza considerare che la particella n. 23/c era già da molti anni occupata per una superficie di mq.
1.500 circa dal giardino costituente pertinenza della casa di abitazione del richiedente. Rileva ancora che il BR ha per- cepito il contributo comunitario di £. 726.000 per il 1989 e di £. 740.000 per il 1990 e che fino al maggio 1991 nulla ha fatto per regolarizzare la si- tuazione, cosicché non potrebbe dubitarsi innanzi tutto che egli doveva essere assoggettato alla san- zione amministrativa prevista a carico di chi conse 5 gua indebitamente, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi o contributi a carico del F.E.O.A.G., quanto meno per gli anni 1989 e 1990. Né tale falsa esposizione di dati potrebbe es ser giustificata per esser stato tratto l'opponente in inganno dal comportamento di pubblici funziona- ri, poiché non solo il BR non ha provveduto a una corretta misurazione dell'area ritirata dalla produzione, ma risulta altresì sfornita di ogni sup porto probatorio l'asserita integrazione della su- perficie, la quale non sarebbe comunque valsa a sa- nare l'indebita percezione dei contributi comunita- ri per gli anni precedenti. In ogni caso non risul- ta dagli atti che l'Amministrazione abbia mai rice- vuto ed accettato alcuna domanda di integrazione dell'area sottratta alla produzione, tanto più che la legge non consente alcuna integrazione dei ter- reni indicati nell'originaria domanda di contributi comunitari. La censura merita accoglimento non potendo ri- tenersi sufficiente la motivazione posta a fondamen to dell'impugnata sentenza secondo cui la correspon sione dell'aiuto comunitario anche per gli anni 1991 e 1992, e cioè in epoca successiva alla conse- gna della documentazione necessaria all'integrazio ne degli atti relativi all'area sottratta alla pro- duzione risultante dalla deposizione del teste consentirebbe di ritenere che il Brego- Terranova lin poteva fondatamente considerare sanata la situa zione originariamente carente. Tali affermazioni non possono essere infatti condivise alla luce delle censure mosse dal ricor- rente, poiché l'Amministrazione - contrariamente a - null'al-quanto ritenuto dalla sentenza impugnata tro doveva provare se non la avvenuta indebita con- cessione di contributi comunitari in assenza dei re quisiti richiesti dalla legge. E' stato inoltre riconosciuto a favore dell'op ponente la sussistenza dell'errore sul fatto come causa di esenzione dalla responsabilità con motiva- zione insufficiente. Non risulta infatti dalla sentenza impugnata perché fosse immune da colpa la iniziale erronea mi surazione della superficie indicata nella domanda di concessione del contributo comunitario come inte ramente ritirata dalla produzione agricola, e per chè il BR ignorasse senza colpa che tali ca- ratteristiche non erano presenti per la superficie destinata a giardino della sua abitazione, e potes- escludersi la conseguente illecita percezionese 7 per i contributi comunitari ottenuti per i primi due anni (1989 e 1990), e cioè sino alla sua inizia tiva diretta alla integrazione della superficie che nella domanda originariamente presentata figurava come ritirata dalla produzione e destinata a rimbo- schimento o riposo. Né, infine, può ritenersi motivata adeguatamen te l'affermazione dell'errore incolpevole del Brego lin per il periodo successivo, essendo rimasto ac- certato che egli si era limitato a presentare una mera documentazione catastale relativa alle parti- celle n. 61 e n. 66 del foglio 1, appartenenti alla suocera, senza dar corso ad una procedura di regola rizzazione - peraltro non prevista dalla legge non risultando dalla sentenza impugnata che egli ab bia mai presentato alcuna istanza diretta all'inte- grazione della richiesta di contributi comunitari e sollecitato l'apertura di un procedimento diretto all'emanazione di un provvedimento di sanatoria del la domanda originaria di contributi a seguito della integrazione della superficie ritirata dalla produ- zione agricola, originariamente carente, con ulte- riori appezzamenti appartenenti alla suocera. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio 8 della causa ad altro giudice, da individuarsi nel Tribunale di Padova, quale giudice unico di primo grado, considerato che le competenze del pretore so no state trasferite al tribunale, con la sola ecce- zione delle cause indicate nell'art. 133 del D.Lgs. 18 febbraio 1998, n. 51. A tale disciplina non dero ga l'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha attribuito al giudice di pace la competenza ordine ai giudizi di opposizione contro l'ordi- in nanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministra tive poiché tale disposizione non ha efficacia re- troattiva e non si applica perciò ai giudizi intro- dotti prima della sua entrata in vigore, sicché, in assenza di disposizioni transitorie, deve darsi at- tuazione alla regola generale dell'art. 5 cod. proc. civ. in forza del quale la competenza si de- termina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, senza che su di essa possano avere influenza successivi mutamenti di legge (in termi- ni: SS.UU. 30 marzo 2000, n. 63; Cass. 6 giugno 2000, n. 7630, 2 agosto 2000, n. 10109, e, per rife rimenti: SS.UU. 20 settembre 2000, n. 1044). -Al giudice di rinvio il quale dovrà riesami- nare l'opposizione fornendo corretta e adeguata mo- tivazione sui punti innanzi indicati viene rimes- sa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la senten- za impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Pado va, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. Man Vikrove IL PRESIDENTE Visa s Boldassare *** ZIONE Cont ŕ POWERE Vanchi alleria Deposite 6 APR. 2001 TECANCELLIERE **E BOLLI 1, N. 689 ESENTA modifich kuma penale ART. 10