Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14509 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 N / R 6 - T 2 S C.C. 73467 A B I . I . R G . L R E P L . R A D A T . L A B E U D A D B T I I E S 1 R T A N 3 I REPUBBLICA ITAAN T E N 1 S R E . I S E 145 09/02 E A N T IN NOME A M LA CORTE SEZIONE TRIBUTARIA G.N.23751.00 Cron. 33843 Composta dai Magistrati: Dott. BR SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE CC.
7.5.02 Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. STEFANO MONACI CONSIGLIERE terremoti Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. sospensione CORTE SUPREMA D: CASSAZIONE Ponibile CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 73467 SENTENZA sul ricorso proposto da: dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro Ministero tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
LU AN QUALE EREDE DI LU BR RES. A PERUGIA VIA DELLE FONTI COPERTE 10 intimato, non costituito avverso la sentenza n. 241.5.99 in data 8.10.99 della Commissione M Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 8.11.99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.5 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto che ha concluso per il Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente indicato in epigrafe, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del DL. 26.5.84 n. 159 convertito in Legge 24.7.84 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1' ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99; 3 comma 2 bis del DL. n. 971.85 ; 13 comma 1 L. n. 449.97; 10 L. n. 46.96 2 D. P.R. n. 597.73. M La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. n. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al 31.12.85 per i residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n. 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. n. 28.99 . deve essere agevolazione, considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> ( per tutte, Cass. nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, peraltro, che gli importi di cui sopra non costituiscono un onere deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. m Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 7.5.2002 E 6 5 8 N 9 . O 1 A I N / I CORT Z 4 - / R A 6 B R A 2 E . T . T L IL PRESIDENTE U S R L I . U Q P A . G B . E I D B DOIT. BR SACCUCCI R R L A E T вимо отчист T D A A 1 I I D 3 S R 1 N E E E . T S T N N I A E IL CONSIGLIERE ESTENSORE A DR. VINCENÃO DI NUBILAdi l li u IL CANCELLIERE C1 S M E Arnaldo Casano MO Aloe , C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C Arnaldo Casana ле