Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21629 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Terni, in data 29.10.2019, aveva condannato LI GI, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta preferenziale, in rubrica ascrittigli, in qualità di titolare della ditta individuale "GI di LI GI", dichiarata fallita dal tribunale di Terni con sentenza del 27.1.2015. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando 1) "insufficienza e illogicità della motivazione sulla questione della qualifica soggettiva dell'imputato nell'ambito della ditta fallita"; 2) "insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta preferenziale"; 3) "insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione".
3. Con requisitoria scritta dell'11.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alle osservazioni svolte dal pubblico ministero nella richiamata requisitoria scritta, insiste per l'accoglimento dei proposti motivi di ricorso.
4. Diversi sono i profili che militano a sostegno della inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse del LI.
5. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto, innanzitutto, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, ormai costituente diritto vivente, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, dunque, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Sotto altro profilo, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710; Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Rv. 278716).
6. Invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la corte territoriale si è diffusamente soffermata sul ruolo dell'imputato, evidenziando come quest'ultimo non rivestisse solo formalmente la carica di titolare della ditta individuale dichiarata fallita, in quanto, sia pure saltuariamente, "firmava assegni e documenti necessari per la vita dell'impresa interagendo con il fratello". Circostanza, sottolinea, inoltre, con logico argomentare il giudice di secondo grado, che rende priva di pregio la tesi difensiva, incentrata sull'attribuzione al fratello del prevenuto, GI, del ruolo di amministratore di fatto dell'impresa, in merito alla asserita delega a operare sui conti correnti ricevuta dal ricorrente, poiché, da un lato, se tale delega fosse effettivamente esistita, sarebbe stata del tutto inutile la firma di assegni da parte dell'imputato; dall'altro, le indagini svolte dal curatore fallimentare hanno consentito di acclarare che presso gli istituti di credito operanti con la "GI di LI GI", non esistevano deleghe in favore del LI GI. A fronte di tale limpido percorso argomentativo, non può certo affermarsi che la motivazione sia carente, per mancata considerazione della memoria depositata dal LI, con cui si insisteva sul ruolo di amministratore di fatto svolto dal fratello di quest'ultimo. Né, tantomeno, manifestamente illogica, in quanto appare palese come non vi sia, nel percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, alcuna frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, rappresenta l'ubi consistam del vizio di cui si discute (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Rv. 215132; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv.281105), vizio che, come statuisce l'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., per assumere rilevanza deve integrare, per l'appunto, una "manifesta illogicità" della motivazione, profilo non sufficientemente meditato dal ricorrente, come si evince dai titoli dei tre motivi di ricorso. L'imputato, per altro verso, insiste nel prospettare una versione alternativa delle risultanze processuali, imperniata, come si è detto, sul ruolo di amministratore di fatto, che sarebbe stato ricoperto dal LI GI, a suo avviso non contraddetto da quanto affermato dalla corte territoriale, posto che le circostanze evidenziate dal giudice di appello dimostrano semplicemente che l'imputato fosse amministratore di diritto della ditta fallita, ma non implicano necessariamente che egli ne gestisse di fatto l'attività. In ogni caso, il ricorrente non sembra avere sufficientemente considerato il tema degli obblighi che incombono sull'amministratore di diritto, anche in presenza di un amministratore di fatto o di un altro amministratore di diritto. E invero, da tempo si è affermato che la responsabilità dell'amministratore di diritto, anche a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con l'amministratore di fatto, non discende esclusivamente dalla posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr. Cass., sez. V, 28.5.2014, n. 44826, rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Recentemente, infine, con decisione condivisa dal Collegio, si è di nuovo posto l'accento sugli obblighi giuridici che gravano sull'amministratore di diritto, pur in presenza di un amministratore di fatto. Si è, infatti, ritenuto che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità, la decisione con cui, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, c.p., l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, anziché per la condotta assunta direttamente in veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi e oggettivi (cfr. Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Rv. 283136).
7. Identiche considerazioni valgono anche per il secondo e per il terzo motivo di impugnazione, apparendo la motivazione della corte territoriale del tutto immune dai denunciati vizi motivazionali. A tale proposito va sottolineato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di "doppia conforme" posto che, sul punto, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda in massima parte con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Orbene, con particolare riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione, la corte di appello ha evidenziato come la somma di denaro oggetto di contestazione, pari a 51.147,00, sia stata stornata dal conto corrente dell'impresa n. 1000/1717, senza che, per mancanza delle scritture contabili, sia stata possibile accertarne la destinazione, vale a dire se essa sia stata utilizzata o meno per effettuare pagamenti in favore di presunti creditori, nel normale svolgimento dell'attività di impresa, come ha affermato dal LI GI. Sul punto appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati destinati a finalità aziendali (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). Anche in questo caso i rilievi difensivi, volti a contestare la natura distrattiva della menzionata operazione bancaria, dall'imputato considerata alla stregua una mera operazione di giroconto, risultano versati in fatto, acriticamente reiterativi di doglianze già disattese dal giudice di secondo grado e del tutto generici, anche nella parte in cui contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per il quale è sufficiente, come è noto, il dolo generico, che i giudici di merito hanno correttamente desunto (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007) dalle modalità del fatto (cfr. pp. 9 e ss. della sentenza di primo grado). In ordine, infine, al reato di bancarotta preferenziale, i giudici di merito, con motivazione concorde, ne hanno affermato la sussistenza, posto che, come rilevato dal giudice di primo grado, "sono stati accertati e sono incontestati i pagamenti effettuati dal LI ai due fornitori in data non lontana dalla dichiarazione di fallimento", in "un periodo in cui la situazione di decozione dell'impresa era ormai manifesta e irreversibile, come si può desumere dalla relazione del curatore e dalle dichiarazioni dello stesso imputato", essendo "pacifico che i pagamenti fossero diretti a estinguere un debito effettivo, come del resto sostenuto dalla stessa difesa" (cfr. pp.
8-9 della sentenza del giudice di primo grado) e come si evince dalla circostanza, evidenziata da entrambi i giudici di merito con coerente argomentare, che dei due creditori, l'uno, la società "Abbigliamento Grosseto non si era insinuata al passivo fallimentare, evidentemente essendo stata soddisfatta delle sue pretese, mentre l'altro, la società "Gherardi s.r.l.", si era insinuata per una cifra minore, dopo essere stata soddisfatta, altrettanto evidentemente, in parte dei suoi crediti. Si tratta di una conclusione del tutto in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, è necessaria la violazione della "par condicio creditorunn" che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l'esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3797 del 15/01/2018, Rv. 272165), prova fornita dalla presenza, non contestata dal ricorrente, di altri creditori (insoddisfatti) insinuati al passivo fallimentare, tra ì quali occorre ricomprendere anche la "Gherardi s.r.l.", in quanto creditore solo parzialmente soddisfatto. Vero è, come ha osservato il tribunale di Terni, che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico (desunto anche in questo caso dalle modalità della condotta), consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale, con la conseguenza che tale finalità non è ravvisabile quando il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188). Ma tale circostanza, che avrebbe escluso la responsabilità del LI, non ricorre nel caso in esame, posto che, come correttamente rilevato dai giudici di merito, allorché furono eseguiti i pagamenti preferenziali, "l'imputato non era in grado di evitare il dissesto o di raggiungere un risultato favorevole, sulla base di un criterio di verosimiglianza e ragionevolezza", sicché nessuna illogicità, men che mai "manifesta", incrina la conclusione del ragionamento articolato dal tribunale, condiviso dal giudice di appello, secondo cui, stante l'impossibilità assoluta "di risanare la crisi dell'impresa, che il 27.1.2015 veniva dichiarata fallita, non rileva l'allegazione difensiva che i restanti pagamenti siano stati fatti a favore dei fornitori, mancando la stessa allegazione della finalità di detti pagamenti, ossia impedire il blocco dell'attività aziendale" (cfr. p.
7-9 della sentenza di primo grado;
p. 5 della sentenza di secondo grado).e Il ricorrente contesta siffatta ricostruzione sostenendo che l'importo dei crediti soddisfatti sia il risultato di una serie di pagamenti effettuati durante gli anni dalla ditta fallita, nel corso della normale attività d'impresa, in un periodo compreso tra il 1.10.2012 e il settembre del 2013, in cui non si era ancora manifestato lo stato di insolvenza. Si tratta, tuttavia, di un rilievo che prospetta una nuova valutazione delle risultanze processuali, non consentita, come si è detto, in questa sede di legittimità, risultando del tutto irrilevante, al riguardo, l'imprecisione in cui è caduta la corte territoriale nel ritenere che i pagamenti in favore dei creditori preferiti sarebbero stati effettuati utilizzando un conto corrente diverso da quello in precedenza indicato, posto che lo stesso ricorrente ha evidenziato che gli assegni di cui di discute furono tratti su di un conto della Cassa di risparmio di Firenze, che, tuttavia, era una diretta derivazione del conto corrente n. 1000/1717, acceso dalla ditta presso la cassa di risparmio di Bastia Umbra.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente dì ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 d