Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
REP03613/01 IN NO DE POLO ITALL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto opporifione Stecento SEZIONE SECONDA CIVILE jugintin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 20002/98 Cron.7470 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rep. 1201 Consigliere IACUBINO Dott. Matteo Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Ud. 08/01/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE TO, ON IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato ENZO ZIMMARO, che li difende unitamente all'avvocato GILBERTO PAGANI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia studio dal SigiL SOLE 24 ORE contro 3000 12 MAR. 2001per diritti L. EDILCASA 85 DEI F.LLI MESIANO SNC;
IL CANCELLIERE intimato URE 1500 avverso la sentenza n. 860/98 della Corte d'Appello di CANCELLERIA MILANO, depositata il 27/03/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 052257 10 udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio -1- ! VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Fulvio UCCELLA,che ha concluso per il rigetto del ricorso. بية W -2- SVOLGINSVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 marzo 1987 la società AS chiese al Presidente del TRunale di Monza l'emanazione di decreto ingiuntivo,per il pa= mento della somma di quarantasette milioni di lire,nei confronti di LU SO, assumendo che era sua creditrice di tale somma di denaro, perché,in adempimento di scrittura privata del 13 giugno 1985, integratrice del contratto preliminare,con cui le aveva promesso la vendita della proprietà di un immobile in costruzione,aveva in esso eseguito altri lavori oltre a quelli anteriormente concordati. Contro il decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice adito,l' intimata e suo marito Antonio CI,proposero opposizione per l'accertamento della inefficacia o nullità della scrittura privata,per la risoluzione della 13 promessa di vendita per inadempimento della società, rifiutatasi di concludere il contratto definitivo nel termine stabilito e per la sua con- danna a restituire loro la somma di centoquaranta milioni di lire e al risarcimento del danno.. La società, costituitasi in giudizio,eccepì il difetto di legittimazione del CI a proporre l'opposizione non essendo stato emesso il decreto in giuntivo nei suoi confronti e negò l'invalidità o inefficacia della scrit' tura privata. Nel corso del processo la società, in sostituzione della pretesa origina= ria, chiese, ai sensi dell'art. 1385 del codice civile, la declaratoria di le= 4 gittimità del suo recesso dal contratto preliminare di compravendita per inadempimento dei promissari acquirenti. Questi ultimi si limitarono a insistere nelle istanze risolutoria e restitu- toria. Il TRunale,con sentenza del 14 agosto 1993, respinse la domanda dei promissari acquirenti, osservando che il termine fissato per la stipula= zione del contratto di compravendita non era essenziale, e quella della società,con l'argomento che l' inadempimento,se esistente, riguardava la scrittura privata con la quale era stato conferito dalla sola SO l'appalto per l'esecuzione di ulteriori opere nell'immobile oggetto del preliminare del quale dichiarò, tuttavia, la risoluzione, perché voluta da entrambe le parti. La società AS propose impugnazione alla quale resistettero la SO e il CI. Con sentenza del 27 marzo 1998 la Corte d'appello di Milano,in rifor= ma della decisione di primo grado,in aeccoglimento della domanda della società, ha dichiarato legittimi il recesso della medesima dal con' tratto preliminare e la ritenzione della caparra. La Corte ha ritenuto che le scrittura privata non aveva una propria au= tonomia con fermate dal TR e, ma era integrativa del contrattode,ma preliminare perché con essa la società si era obbligata a eseguire dei lavori nello stesso immobile promesso in vendita. Pertanto, la SO 2 e il CI erano obbligati a pagare ´somma di quarantasette milioni di lire determinata in detta scrittura come corrispettivo per le opere in essa previste,e il debito era anche del CI, in quanto aveva ratificato la scrittura, sottoscritta anche in suo nome dalla moglie,pro= ponendo l'opposizione contro il decreto ingiuntivo in base ad essa emesso. Il CI e la SO ricorrono per cassazione con tre motivi. La società AS non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 180,1321, 1343,1346,1385,1399 e 1418 del codice civile,in relazione all'art.360 del codice di procedura civile,si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello considerato che il contratto preliminare di compravendita della proprietà dell'immobile,essendo stato concluso dalla SO e dal CI,come promissari acquirenti, richiedeva an' che per la sua modifica il consenso di entrambi,non essendo sufficien- te quello della sola donna;
e che,a maggior ragione,era necessario il ་ consenso congiunto,perché i due contraenti erano coniugi in regime di comunione legale dei beni e il preliminare costituiva atto eccedente la amministrazione ordinaria. La Corte,quindi, avrebbe dovuto ritenere valido ed efficace il contratto preliminare sottoscritto dalla SO 3. anche in rappresentanza del marito, ed inefficaci le modifiche ad esso apportate dalla stessa senza il consenso del coniuge. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto che il CI era obbligato a pagare la somma di denaro indicata nella scrittura privata del 13 giugno 1985, perché,proponendo l'opposizione contro il decreto ingiuntivo, aveva ratificato l'operato della SO,dalla quale tale scrittura era stata firmata anche come sua rappresentante, pur essendo priva della procu= : ra.E così decidendo ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può essere costituita anche dalla citazione della parte (o di colui che per procura la rappresenta) con la quale si chieda l'esecuzione del con' tratto o la sua risoluzione (sent.nn.3714 del 1998,11396 del 1999).. Inammissibile è, invece, il secondo motivo perché con esso si propone una questione nuova sostenendosi che la Corte d'appello avrebbe do= vuto dichiarare,d'ufficio,la nullità della scrittura privata del 13 giugno 1985 per mancanza in essa di sostanziali variazioni, o annullarla per errore della SO, la quale l'avrebbe sottoscritta ritenendo di avere diritto in base ad essa,ad una controprestazione, "di valore maggiore di quella indicata nel contratto preliminare". Con il terzo e ultimo motivo si adduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che inadempiente era stata la società AS perché, 4. oltre a non avere rispettato il termine entro il quale si sarebbe dovuto concludere il contratto definitivo, aveva venduto il bene promesso a terzi.Si soggiunge che dalla natura non essenziale del termine non po- teva dedursi l'assenza dell'inadempimento richiesto per la risoluzione del contratto preliminare, essendosi dalla società “superato ogni ragio= nevole limite di tolleranza". Il motivo è infondato perché con esso si criticano genericamente,gli apprezzamenti di fatto della Corte d'appello,incensurabili in questa se- de di legittimità, perché motivati in modo esauriente e logico. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la società AS depositato il controricorso, né partecipato alla discussione orale. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data NOV. 2004. gene P. T. M. versate €1.67,77 COLO RENER SESSANTOSETTE 77 la Corte rigetta il ricorso. p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Responsabile Servizio Ani Gledziad 10 8 1 0 Roma 8 gennaio 2001. (Dr. M. RACCICHA 8 . A 0 1 R T Il presidente Il consigliere estensore. N E (dott.M.Spadone) (dott A(dott A. Vella) Прокоми IL CANCEL MERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA OT 250.000 12 MAR. 2001 Roma hooos IL CANCELLIERE C1 TOT. 299000 1 8067€ 18,00