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Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2026, n. 20965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20965 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA 1. Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di appello di Lecce ha confermato, per quanto d'interesse, la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce che aveva condannato ED Abi0a, ritenuta la recidiva, per i delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 dl 1990, 5 partitamente ascritti al capo MM - ritenuto in esso assorbito quello di cui al capo , 33 - nonché ft quelli di cui ai capi SS, TT, UU, YY, irrogando la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e la multa di euro 16.000,00. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20965 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 10/04/2026 Previa dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione di alcuni dei delitti ad oggettó9dnaloga imputazione nei confronti dei coimputati, la Corte di appello ha respinto i motivi di doglianza, rubricati ai motivi 1), 2), 3) dei motivi di appello. Il primo motivo riguardava l'addotta nullità della sentenza di primo grado in conseguenza della ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni, di cui l'appellante predicava invece l'inutilizzabilità per mancanza o apparenza della motivazione dei decreti autorizzativi. La Corte di appello ha osservato che i decreti emessi d'urgenza dal Pubblico ministero risultavano congruamente ed esaustivamente motivati, sul rilievo della legittimità della motivazione per relationem degli stessi, avendo il giudice fatto richiamo alle richieste del Pubblico ministero e alle relazioni di servizio della Polizia giudiziaria, alla luce dello spazio di riflessione e di valutazione che tale modalità di procedere è suscettibile di garantire rispetto all'accoglimento della richiesta. La Corte distrettuale ha altresì replicato alla censura mossa in ordine alla durata delle intercettazioni, rimarcando che, procedendosi anche per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la durata di quaranta giorni risultava del tutto legittima. In ordine, infine, all'impiego, per l'effettuazione di intercettazioni ambientali, di apparecchiature di cui la difesa censurava la proprietà in capo ad un privato, in assenza della dovuta autorizzazione, la Corte (pag. 11 sentenza) ha rimarcato che l'ausiliario, SA, nominato a tale fine in data 11 luglio 2015, ebbe il mero incarico di installare l'impianto sulle automobili interessate, una Citroen e una Ford. Il Pubblico ministero, nel relativo provvedimento, aveva peraltro precisato che sarebbero state utilizzate le apparecchiature in dotazione alla sala di ascolto presso la Procura della Repubblica e, conseguentemente, la Corte aveva respinto i motivi di doglianza, infine confermando la sentenza. 2. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi, sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ripercorsa la vicenda processuale, con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, con riferimento agli artt. 125, 546 cod. proc. pen., nonché, sotto il profilo motivazionale (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) per manifesta illogicità, mancanza o contraddittorietà della motivazione, censurando, in proposito, la sentenza impugnata che presenterebbe, in sintesi (pag. 11 ricorso), analogo vizio della sentenza di primo grado in ordine all'omessa considerazione del motivo dedotto. 2.2. Con il secondo motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, con riferimento agli artt. 191, 267, commi 2, 3, 268, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché, sotto il profilo motivazionale, ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità, mancanza o contraddittorietà della motivazione. Premessi cenni relativi all'ipotesi di cd. doppia conforme e alle conseguenze processuali che ne derivano, il ricorrente reitera il tema della assenza di motivazione dei decreti di intercettazione che, nel caso, presenterebbero sviluppo motivazionale lacunoso per essere stato fatto impiego della tecnica del copia-incolla della richiesta del Pubblico ministero, difettosa di una critica ed autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. Adduce la mancanza della motivazione, significativa di violazione di legge, ma, sotto altro profilo, di vizio motivazionale, non avendo la Corte di appello «spiegato in che modo, nel caso specifico, il Giudice per le indagini preliminari abbia realmente esaminato la richiesta del Pubblico ministero e compiuto un controllo effettivo e consapevole, condividendo le ragioni addotte dal Pubblico ministero». 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, con riferimento agli artt. 191, 267, commi 2, 3, 268, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché, sotto il profilo motivazionale (art. 606 lett. e), cod. proc. pen.) per manifesta illogicità, mancanza o contraddittorietà della motivazione, in ordine all'impiego, a fini intercettativi, di apparecchiature non installate presso la Procura. 4. In data 21 marzo 2026, la difesa ricorrente ha depositato memoria, con la quale, riprendendo gli argomenti posti a fondamento del ricorso, ha reiterato la richiesta di annullamento della decisione impugnata. 5. Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 6. Con successiva memoria del 26 marzo 2026, la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo quanto esposto con il ricorso e riprendendo quanto oggetto della memoria precedentemente depositata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 3 La difesa si limita a riproporre, mediante l'impugnazione, motivi già dedotti in sede di appello, in ordine ai quali la Corte territoriale si è pronunciata mediante argomenti giuridicamente ineccepibili e non manifestamente illogici, in definitiva riconducibili alla circostanza che, nel caso di specie, non si pone alcun profilo di inutilizzabilità patologica degli atti, unico vizio che, trattandosi di rito abbreviato, avrebbe potuto essere, in tale prospettiva, astrattamente rilevante. Segnatamente, il Collegio richiama la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo la quale «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (tra le molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521-01). , - ,L L Sotto altro profilo, vengono in gj~, nella specie, i principi espressi da questa Corte in tema di giudizio abbreviato, per cui, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., «In tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato)» (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, [...], Rv. 288547-01). In tale prospettiva, risulta altresì opportuno rammentare l'insegnamento della consolidata giurisprudenza, secondo la quale, sul versante dell'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, dei cd. brogliacci delle intercettazioni, è stato affermato che «In sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria circa il contenuto di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione (cosiddetti "brogliacci"), essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 16823 del 24/03/2010, [...], Rv. 247007-01). 4 2. Alla luce del tratteggiato quadro giurisprudenziale, il primo motivo di censura risulta inammissibile, in quanto in parte aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza, in parte reiterativo del motivo di doglianza proposto in appello, al quale la sentenza di appello, richiamando quella di primo grado che già aveva affrontato e risposto, ha replicato, con motivazione non manifestamente illogica, non contraddittoria e priva di lacune, ai rilievi formulati dalla difesa e con i quali il ricorrente omette di confrontarsi. La Corte di appello (cfr. pagg. 9, 10 della sentenza), in primis, ha dato conto della mancata allegazione dei decreti di convalida del Giudice delle indagini preliminari, affermazione sulla quale si appunta la difesa del ricorrente, laddove sostiene che tale profilo sarebbe superato dalla circostanza che, trattandosi di giudizio abbreviato, l'integrale compendio relativo alle indagini preliminari avrebbe dovuto essere agli atti, sicché la Corte di appello avrebbe, in proposito, erroneamente opinato. 2.1. Invero, lo sviluppo motivazionale seguito dalla sentenza impugnata prosegue con l'evidenziare che «I decreti di urgenza appaiono congruamente ed esaustivamente motivati. Una questione di inutilizzabilità patologica potrebbe astrattamente porsi in caso di motivazione assente o apparente [...] che non riguarda il caso in esame, ed essendo legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi, quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del Pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria [...], deve ritenersi consentito anche richiamare letteralmente il contenuto degli atti di polizia giudiziaria che fondano il provvedimento emesso dal Pubblico ministero, senza che si possa perciò stesso affermare che gli stessi non siano stati meditati dal Pubblico ministero», avendo, inoltre, cura di osservare che «l'eventuale difetto di motivazione del decreto di intercettazione emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice delle indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione [...]». 2.2. Un cenno soltanto merita la deduzione relativa alla tempistica seguita nell'attivazione delle captazioni, atteso che, come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale, non è rilevante che le operazioni, benché urgenti, fossero iniziate alcuni giorni dopo la convalida, ciò correlandosi alle esigenze tecniche e investigative, non scrutinabili in sede di legittimità. Alla luce dei diffusi ed appropriati argomenti spesi dalla Corte di appello, il motivo di ricorso, oltre a reiterare, come esposto, il motivo già introdotto con l'appello, non risulta operare il richiesto confronto con gli stessi, incorrendo, in tale duplice prospettiva, nel vizio di genericità, sì da tradursi nella sua inammissibilità. 5 3. Analoghe considerazioni si attagliano al secondo e a terzo motivo di ricorso che, parimenti, risultano inammissibili, atteso che le questioni, già proposte in appello, sono state oggetto di disamina e affrontata con logiche e congruenti argomentazioni dalla Corte territoriale. La Corte di appello (par. 2.1, pag. 10 della sentenza) ha rimarcato come le operazioni intercettative, disposte in via d'urgenza per quaranta giorni dal Pubblico ministero il 29 giugno 2015 e il 4 agosto 2015 e convalidate dal giudice, afferivano, le prime, ad indagini relative al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e a quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, le seconde, ad indagini per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., non essendo stata pertanto ravvisata, né ravvisabile, alcuna violazione. La censura, limitandosi, da un lato (pagg. 16-18 del ricorso), a richiamare i principi normativi e giurisprudenziali che informano la materia delle intercettazioni, sub specie ambientali, dall'altro, riproponendo il tema della mancanza di motivazione per effetto dell'impiego della tecnica del copia-incolla con riferimento alle ragioni poste a sostegno dei decreti autorizzativi, si rivela pertanto inammissibile. Parimenti, deve osservarsi in relazione al terzo motivo di censura, laddove il ricorrente si duole del fatto che i decreti di urgenza avevano disposto l'intercettazione sulle due automobili, Citroen e Ford/ mediante l'impiego degli impianti di ascolto della Procura, escludendo, pertanto, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria. In risposta alla censura di inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti disposte con i decreti d'urgenza, emessi da,Pubblico ministero, afferenti alle due automobili Citroen e Ford, sul rilievo dell'impiego, a tale fine, di apparecchiature di proprietà di un privato, la Corte di appello ha sottolineato (pag. 11 della sentenza) che «dal verbale di nomina dell'ausiliario in data 11.7.2015 emerge che allo SA veniva conferito l'incarico di installare il sistema di ascolto ambientale e localizzazione GPS [...] ma non certo che le apparecchiature fossero di sua proprietà o, comunque, di proprietà di privati. Al contrario, in entrambi i decreti del Pm si dispone che "le operazioni siano compiute per mezzo degli impianti in dotazione alla sala di ascolto presso gli uffici della Procura della Repubblica"», sicché, anche in tale prospettiva, la doglianza, reiterativa di quella dedotta in appello, omette di confrontarsi con l'esposto passaggio motivazionale, introducendo argomenti non confacenti e, giova ribadire, distonici anche in relazione alle peculiarità del rito abbreviato con il quale l'imputato ha scelto di essere giudicato. 6 Il Firesidentp Emariuèle i tali/o f Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che sia versata, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2026
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2026